Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTÉSU 0 0 0 7 6 6 0 3 --- IN NOM EL P OLO, / E Oggetto acculaments wenty SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 7489/00 Cron. 77 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 39 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: PO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato che lo difende unitamente NO CC, MATTALIANO, giusta delega in all'avvocato GAETANO atti;
- ricorrente
contro
CATERINA,FORESTA elettivamente RISO ROSARIO, domiciliati in ROMA VIA MANTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GANGI, difesi dall'avvocato PASQUALE TALLUTO, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 1219 -1- avverso la sentenza n. 1140/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione del 9 dicembre 1988 @ 10 gennaio 1991, IU ME conveniva in giudi- zio, innanzi al Tribunale di Palermo, dapprima IO RI e poi ER RE, chiedendo il riconoscimento della servitù di passaggio, gravante sui fondi dei predetti in favore del proprio fondo contiguo, sito in Isola delle Femmine, nonché la cessazione degli impedimenti frapposti allo eserci- zio di quella servitù (mediante chiusura dei cancelli a presidio del viottolo di passaggio) ed il risarcimento del danno subito (da liquidarsi in 火 separata sede). Entrambi i convenuti resistevano alla domanda, segnatamente contestando l'esistenza della pretesa servitù di passaggio sui loro fondi. Previa riunione dei procedimenti, con sentenza dell'8 marzo 1996, il Tribunale di Palermo rigetta- va la domanda. IU ME interponeva gravame, cui resiste- vano le controparti. Con sentenza del 10/16 dicembre 1999, la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame. Argomentava la Corte territoriale che il gravame era infondato in difetto di prova idonea del 3 contestato acquisto della servitù per usucapione, tale non potendosi considerare quella testimoniale, assunta in primo grado e contrastante in punto di esercizio della servitù, né potendosi poi ammettere in sede di gravame -perché priva del carattere di novità la prova per testi, dedotta sul fatto che il viottolo esistente sui fondi degli appellati costituiva unica via di accesso al fondo dell'appellante. Per la cassazione di tale sentenza, IU ME ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. IO RI e ER RE hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando "falsa applicazione del diritto nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", il ricorren- te Si duole che la Corte di merito non abbia esattamente individuato l'oggetto della controver- sia. Assume, infatti, che "il giudizio intrapreso dall'odierno ricorrente tende alla difesa di una servitù già esistente e non alla costituzione di una nuova servitù per usucapione, come erroneamente ५ e falsamente affermato sia dal giudice di primo grado che dal giudice d'appello..", quella servitù -appunto- raffigurata nel contratto 22 maggio 1979, a rogito notaio Orlando, con cui ebbe ad acquistare il fondo con il diritto di passaggio da esercitar- si a mezzo della stradella.." In tale contesto, poi, deduce che la Corte di merito ha errato sia nell'affermare che i controri- correnti "avrebbero dedotto che comunque ogni t eventuale diritto di servitù si sarebbe dovuto considerare estinto per il mancato uso oltre il trentennio.." e sia nel non ammettere la prova per testi, formulata in sede di gravame. Le doglianze non hanno pregio. Ed invero, tutt'affatto generica è quella relativa individuazione dell'oggetto al preteso errore di della controversia. Il ricorrente, oltre a non dare alcuna indicazione del "diritto", che denuncia falsamente applicato, asserisce e non anche spiega l'errore, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nella individua- zione dell'oggetto della controversia. Nessuna precisazione è espressa in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza di tale mezzo d'impugnazione, neppure in ordine ai motivi 5 d'appello, che il ricorrente propose avverso la sentenza di primo grado e che costituivano misura e limite del giudizio devoluto alla Corte di merito. Irrilevante, poi, è la doglianza relativa al preteso errore di indicazione delle deduzioni dei controricorrenti, posto che tale indicazione raffigurativa di mera linea difensiva di parte, che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione resa dalla Corte di merito, fondata sul rilievo della £ mancanza di prova d'acquisto della servitù per usucapione. Inammissibile, infine, al di là di ogni altra è la doglianza relativa allaconsiderazione, mancata ammissione della prova per testi, posto che in ricorso non è precisato il contenuto di tale prova, così che ne resta preclusa la verifica di decisività, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, va effettuata sulla base di quanto dedotto in tale atto, senza possibi- lità di colmare eventuali lacune con indagini aliunde. Conclusivamente, quindi, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euxo200,00 oltre euro 1.500,00 per onorari. Cosi deciso il 24 settembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delia seconda sezione civile. I presidente Ilcons est. Mancho Yarline IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donate D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLER -8 GEN 2003 Flowe CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Si attesta la registraziona presso l'Agenzia 3-3-2003.delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 9122 vorsate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (an. 278 T.U. 10 del 30/5/2002) IL COLLABORATOFE OF CANCELLERIA Robeyle Ricc