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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 37645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37645 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LU LV CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. LII3ERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37645 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha applicato a OR NC De LU la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la domanda cautelare inoltrata nei confronti del sopra detto indagato. 1.1. Quanto al profilo indiziario, il Tribunale ha ritenuto contraddittoria la decisione assunta dal primo decidente, nella parte in cui questi aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur avendo riconosciuto - quanto al versante strettamente fattuale - che la vicenda afferente alla separazione di GE AG (cugino di ME EF) e AN RO (figlia di NI RO), sebbene insorta con la veste di controversia a carattere familiare, aveva poi finito per coinvolgere i componenti dei rispettivi sodalizi mafiosi, nonché gli interessi dei quali questi ultimi erano portatori. La risoluzione di tale aspra contrapposizione, inoltre, aveva imposto l'intervento dei vertici delle rispettive consorterie e - in siffatto contesto il ricorrente si era molto prodigato in difesa di GE AG, incontrando di persona NI RO e rimproverandogli anche aspramente il comportamento tenuto, in violazione dei pregressi accordi. L'essersi incontrato con un esponente di vertice del clan Cappello/Bonaccorsi era sintomatico, dunque, dell'appartenenza di De LU al clan dei Cursoti Milanesi. Stando al provvedimento impugnato, tale diatriba - sebbene originata da dissidi di tenore esclusivamente familiare - aveva impegnato i rispettivi gruppi mafiosi di appartenenza ed era sfociata in una profonda spaccatura, coinvolgente rilevanti questioni economiche. Le tensioni fra i due gruppi si erano a tal punto acuite, poi, da determinare tanto l'esplosione di colpi di pistola, nei confronti dell'autovettura della nuova compagna di GE AG, quanto una aggressione posta in essere da TA RO, in danno di quest'ultimo. Il dissidio era divenuto talmente rilevante, quindi, da imporre l'intervento dei personaggi di maggiore caratura, rispettivamente organici alle due organizzazioni. Dall'insieme degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti e, in particolar modo, dal tenore delle conversazioni intercettate, può desumersi - ad avviso del Tribunale - l'intraneità del De LU all'ipotizzato sodalizio mafioso. Militano in tal senso: l'individuazione, ad opera di AG e di EF, personaggio apicale dell'associazione dei Cursoti Milanesi, del De LU, quale persona atta a 2 MtATh /1/1 confrontarsi con AR, nonché idonea ad appianare i forti contrasti insorti con il clan Cappello;
- il concreto e non episodico intervento di De LU, in una delicata controversia creatasi fra le due consorterie mafiose;
- la partecipazione del ricorrente ad una riunione, alla quale presenziavano anche diversi esponenti del clan Cappello, finalizzata proprio ad affrontare il tema delle divergenze createsi fra i due gruppi mafiosi;
- il notevole spessore delinquenziale manifestato dal De LU, il quale non solo era intervenuto a mediare fra i due gruppi, ma aveva addirittura avuto il potere di contrapporsi a NI RO, personaggio posto in posizione apicale all'interno del clan Cappello, rimproverandogli il mancato rispetto degli impegni presi con la famiglia malavitosa di appartenenza;
- il reiterato utilizzo della prima persona plurale, ad opera del De LU, che così manifestava la piena consapevolezza di appartenere al consesso mafioso;
- il riferimento alla "famiglia", parola comunemente adoperata nel linguaggio mafioso, per indicare la cosca di riferimento. 1.2. In ordine al profilo cautelare, il provvedimento impugnato ha richiamato la sussistenza, legata al modello legale dedotto in contestazione, della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha chiarito l'insussistenza di elementi evocativi della cessazione del vincolo associativo o, comunque, del venire meno delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione OR NC De LU, a mezzo dell'avv. IO EP PO Favaloro, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. in capo all'odierno ricorrente. La difesa lamenta la mancata motivazione, nell'impugnato provvedimento, con riferimento alla compartecipazione all'associazione da parte del De LU. Il Tribunale, adottando una motivazione profondamente illogica, non indica le emergenze processuali significative di un contributo effettivo - anche nella forma atipica - che possa essere realmente addebitato all odierno ricorrente, rispetto alla vita e all'operatività della suddetta organizzazione criminosa. Il provvedimento non specifica nemmeno quale sia stato il ruolo del De LU, all'interno di tale sodalizio. Alcun valore può essere attribuito alla circostanza che 3 I5(1\/ il ricorrente, in un remoto passato, sia stato condannato - con sentenza passata in giudicato e con pena interamente espiata - per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; neanche alcun valore può essere riconnesso al fatto che l'indagato sia attualmente imputato, a piede libero, in altro procedimento pendente in primo grado. Neanche dirimenti appaiono le isolate allusioni al De LU, rinvenibili sia nelle scarne intercettazioni versate in atti, sia nel colloquio carcerario del 20/12/2018, che vede impegnato Gurreri. A riprova di tali conclusioni, militano anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali riconoscono De LU in fotografia e ne parlano come di un soggetto che ha fatto parte, nel passato, della consorteria criminosa in esame. Il Tribunale non spiega in che modo si possa desumere una forma di partecipazione di De LU al contestato sodalizio criminale, dato che gli unici elementi ricavabili dalle intercettazioni attengono al suo intervento per appianare il conflitto verificatosi fra AR e AG;
tale conflitto nulla aveva a che fare con la criminalità organizzata, avendo invece ad oggetto un contenzioso di natura economica, conseguente alla conclusione di una relazione sentimentale. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni della ritenuta inadeguatezza di qualsivoglia altra misura cautelare, ricorrendo all'utilizzo di clausole di stile e formule pigre. Non considera, inoltre, la rilevanza dell'elemento temporale, visto che il provvedimento si distacca dai fatti per i quali si procede, nonché dalla condotta presuntivamente ascrivibile all'indagato, di oltre tre anni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto i0 rigetto del ricorso. L'impugnazione nella sede di legittimità che deduca la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, oppure la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. Le conversazioni captate, saldandosi al contenuto delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, delineano il ruolo attivo, funzionale ed apicale rivestito dall'indagato. Con riferimento alle esigenze cautelari, vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Può dunque passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza 5 CiV\ di motivazione, in merito alla gravità indiziaria concernente il reato associativo ascritto a De LU. La difesa, sul punto specifico, lamenta la sussistenza di un erroneo inquadramento della condotta addebitata al De LU, non negandone - nella sostanza - la stretta materialità e la manifestazione fenomenica, bensì proponendone una differente lettura, sotto il profilo tecnico-giuridico. A ciò, il ricorrente aggiunge la genericità dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni, per trarne in pratica la conseguenza della incoerenza degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti, rispetto ai principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte [il riferimento è a Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, a mente della quale: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01); in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione»]. 3.1. Circa l'addebito associativo, la prospettazione difensiva pare quindi tesa a rivalutare al ribasso i numerosi elementi, di univoca significazione, che risultano analizzati nel provvedimento impugnato;
seguendo tale impostazione, la difesa giunge sostanzialmente a sottostimare sia il significato intrinseco delle conversazioni, sia la valenza evocativa da ricollegare alla condanna già riportata dall'indagato. Secondo la lettura offertane dalla difesa, l'intervento (non negato, dal punto di vista storico) del De LU, al fine di appianare i contrasti insorti fra le due famiglie a causa della sopra citata separazione, avrebbe una origine esclusivamente personale e sarebbe restato circoscritto al mero perimetro familiare, rimanendo quindi avulso da qualsivoglia contesto malavitoso. 3.2. Il percorso logico e deduttivo seguito dal Tribunale del riesame risulta invece - ad onta delle critiche sussunte nel ricorso - del tutto ineccepibile, puntuale e convincente. I Giudici del merito hanno infatti, in primo luogo, evidenziato la condanna riportata dal De LU, sempre per fatti di natura associativa. A tale fatto hanno saldato, in primo luogo, gli esiti dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria, che ha consentito di acclarare la stabile frequentazione di De LU con gli altri esponenti del clan;
milita poi, a carico del ricorrente, la lettura coordinata - e non atomistica e parcellizzata - delle conversazioni oggetto di captazione, che appaiono di inequivocabile pregnanza e che, comunque, non 6 possono essere assoggettate a difforme interpretazione in sede di legittimità. Nel provvedimento impugnato viene ricostruita la genesi dei contrasti insorti fra i due coniugi, provenienti da distinte famiglie mafiose;
si ripercorrono le varie fasi nelle quali si dipanano gli accadimenti, con il trasmigrare dei dissidi, dal campo della separazione personale - o anche degli interessi economici riferibili ai solo coniugi - a quello involgente i complessivi interessi dei clan e, quindi, gli affari criminali delle due consorterie. Fase di inasprimento e di tramutamento dei contrasti, che è adeguatamente desumibile già solo dal verificarsi di reciproche aggressioni. Il Tribunale ha poi spiegato - adottando sempre un apparato motivazionale logico, coerente ed analitico - come il ricorrente De LU abbia mediai:o fra i due gruppi, rappresentando una delle famiglie negli incontri, finalizzati proprio ad appianare i dissidi. Trattasi di una condotta che - in maniera ineccepibile - il Tribunale non reputa relegabile, secondo una impropria visione minimalista, al mero ambito familiare e personale;
che indica, invece, la piena organicità del soggetto alla consorteria mafiosa "di riferimento". 3.3. Venendo, più nello specifico, alle obiezioni mosse dalla difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costil:uisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04(2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una difforme lettura e interpretazione del contenuto delle conversazioni versate in atti - e, per stralci, anche richiamate nel provvedimento 7 impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 3.4. La linea argomentativa seguita dal Tribunale del riesame, in definitiva, appare lineare e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nonnofilattici;
il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento privo di vizi rilevabili da parte di questa Corte. 4. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che con riferimento all'adeguatezza della misura scelta. Il Tribunale — in ipotesi difensiva - non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione come la condotta associativa risulti cessata, stando alla provvisoria incolpazione, nell'anno 2019. La doglianza è manifestamente infondata, per le ragioni di seguito chiarite. 4.1. Nel caso di specie, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A tale paradigma normativo - come correttameni:e evidenziato nel provvedimento impugnato - deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, allorquando ricorrano gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione di stampo mafioso, ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possono essere soddisfatte con altre misure. La giurisprudenza di legittimità, sul punto specifico, ha chiarito che in tali casi la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata esclusivamente dalla prova positiva, in ordine alla rescissione dei legami con l'organizzazione crirninosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 220915 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, infatti, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 2734:34). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; da ciò 8 consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. si atteggia in modo diverso a seconda che siano o meno presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720). In caso positivo, è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali tali elementi giustifichino — con specifico riferimento al caso concreto - l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo, è invece sufficiente il semplice richiamo alla mancanza degli stessi, come avvenuto nel caso di specie, nel quale comunque il Tribunale, in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, ha correttamente valorizzato la gravità dei fatti, la loro ripetizione, la pericolosità dell'indagato e Vintraneità dello stesso al sodalizio e al sistema malavitoso instaurato. 4.2. Al contrario la difesa non prova, in alcun modo, le ragioni dell'auspicata adeguatezza di un provvedimento restrittivo della libertà personale di carattere meno afflittivo, limitandosi ad una critica generica e apodittica, rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale del riesame di Catania. Il ricorso, in sostanza, non oltrepassa la soglia della mera contestazione inerente alla tipologia di misura adottata;
non riesce a chiarire, però, se vi sia stata una definitiva rescissione, rispetto all'organizzazione mafiosa, né spiega in che modo possa essere ritenuto adeguato l'invocato presidio cautelare meno rigoroso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
o < il ricorrente al pagamento delle spese< gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.E5 2 17.- a_ E ce cn w O Rigetta il ricorso e condanna processuali. Manda alla Cancelleria per cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37645 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha applicato a OR NC De LU la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la domanda cautelare inoltrata nei confronti del sopra detto indagato. 1.1. Quanto al profilo indiziario, il Tribunale ha ritenuto contraddittoria la decisione assunta dal primo decidente, nella parte in cui questi aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur avendo riconosciuto - quanto al versante strettamente fattuale - che la vicenda afferente alla separazione di GE AG (cugino di ME EF) e AN RO (figlia di NI RO), sebbene insorta con la veste di controversia a carattere familiare, aveva poi finito per coinvolgere i componenti dei rispettivi sodalizi mafiosi, nonché gli interessi dei quali questi ultimi erano portatori. La risoluzione di tale aspra contrapposizione, inoltre, aveva imposto l'intervento dei vertici delle rispettive consorterie e - in siffatto contesto il ricorrente si era molto prodigato in difesa di GE AG, incontrando di persona NI RO e rimproverandogli anche aspramente il comportamento tenuto, in violazione dei pregressi accordi. L'essersi incontrato con un esponente di vertice del clan Cappello/Bonaccorsi era sintomatico, dunque, dell'appartenenza di De LU al clan dei Cursoti Milanesi. Stando al provvedimento impugnato, tale diatriba - sebbene originata da dissidi di tenore esclusivamente familiare - aveva impegnato i rispettivi gruppi mafiosi di appartenenza ed era sfociata in una profonda spaccatura, coinvolgente rilevanti questioni economiche. Le tensioni fra i due gruppi si erano a tal punto acuite, poi, da determinare tanto l'esplosione di colpi di pistola, nei confronti dell'autovettura della nuova compagna di GE AG, quanto una aggressione posta in essere da TA RO, in danno di quest'ultimo. Il dissidio era divenuto talmente rilevante, quindi, da imporre l'intervento dei personaggi di maggiore caratura, rispettivamente organici alle due organizzazioni. Dall'insieme degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti e, in particolar modo, dal tenore delle conversazioni intercettate, può desumersi - ad avviso del Tribunale - l'intraneità del De LU all'ipotizzato sodalizio mafioso. Militano in tal senso: l'individuazione, ad opera di AG e di EF, personaggio apicale dell'associazione dei Cursoti Milanesi, del De LU, quale persona atta a 2 MtATh /1/1 confrontarsi con AR, nonché idonea ad appianare i forti contrasti insorti con il clan Cappello;
- il concreto e non episodico intervento di De LU, in una delicata controversia creatasi fra le due consorterie mafiose;
- la partecipazione del ricorrente ad una riunione, alla quale presenziavano anche diversi esponenti del clan Cappello, finalizzata proprio ad affrontare il tema delle divergenze createsi fra i due gruppi mafiosi;
- il notevole spessore delinquenziale manifestato dal De LU, il quale non solo era intervenuto a mediare fra i due gruppi, ma aveva addirittura avuto il potere di contrapporsi a NI RO, personaggio posto in posizione apicale all'interno del clan Cappello, rimproverandogli il mancato rispetto degli impegni presi con la famiglia malavitosa di appartenenza;
- il reiterato utilizzo della prima persona plurale, ad opera del De LU, che così manifestava la piena consapevolezza di appartenere al consesso mafioso;
- il riferimento alla "famiglia", parola comunemente adoperata nel linguaggio mafioso, per indicare la cosca di riferimento. 1.2. In ordine al profilo cautelare, il provvedimento impugnato ha richiamato la sussistenza, legata al modello legale dedotto in contestazione, della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha chiarito l'insussistenza di elementi evocativi della cessazione del vincolo associativo o, comunque, del venire meno delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione OR NC De LU, a mezzo dell'avv. IO EP PO Favaloro, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. in capo all'odierno ricorrente. La difesa lamenta la mancata motivazione, nell'impugnato provvedimento, con riferimento alla compartecipazione all'associazione da parte del De LU. Il Tribunale, adottando una motivazione profondamente illogica, non indica le emergenze processuali significative di un contributo effettivo - anche nella forma atipica - che possa essere realmente addebitato all odierno ricorrente, rispetto alla vita e all'operatività della suddetta organizzazione criminosa. Il provvedimento non specifica nemmeno quale sia stato il ruolo del De LU, all'interno di tale sodalizio. Alcun valore può essere attribuito alla circostanza che 3 I5(1\/ il ricorrente, in un remoto passato, sia stato condannato - con sentenza passata in giudicato e con pena interamente espiata - per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; neanche alcun valore può essere riconnesso al fatto che l'indagato sia attualmente imputato, a piede libero, in altro procedimento pendente in primo grado. Neanche dirimenti appaiono le isolate allusioni al De LU, rinvenibili sia nelle scarne intercettazioni versate in atti, sia nel colloquio carcerario del 20/12/2018, che vede impegnato Gurreri. A riprova di tali conclusioni, militano anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali riconoscono De LU in fotografia e ne parlano come di un soggetto che ha fatto parte, nel passato, della consorteria criminosa in esame. Il Tribunale non spiega in che modo si possa desumere una forma di partecipazione di De LU al contestato sodalizio criminale, dato che gli unici elementi ricavabili dalle intercettazioni attengono al suo intervento per appianare il conflitto verificatosi fra AR e AG;
tale conflitto nulla aveva a che fare con la criminalità organizzata, avendo invece ad oggetto un contenzioso di natura economica, conseguente alla conclusione di una relazione sentimentale. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni della ritenuta inadeguatezza di qualsivoglia altra misura cautelare, ricorrendo all'utilizzo di clausole di stile e formule pigre. Non considera, inoltre, la rilevanza dell'elemento temporale, visto che il provvedimento si distacca dai fatti per i quali si procede, nonché dalla condotta presuntivamente ascrivibile all'indagato, di oltre tre anni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto i0 rigetto del ricorso. L'impugnazione nella sede di legittimità che deduca la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, oppure la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. Le conversazioni captate, saldandosi al contenuto delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, delineano il ruolo attivo, funzionale ed apicale rivestito dall'indagato. Con riferimento alle esigenze cautelari, vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Può dunque passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza 5 CiV\ di motivazione, in merito alla gravità indiziaria concernente il reato associativo ascritto a De LU. La difesa, sul punto specifico, lamenta la sussistenza di un erroneo inquadramento della condotta addebitata al De LU, non negandone - nella sostanza - la stretta materialità e la manifestazione fenomenica, bensì proponendone una differente lettura, sotto il profilo tecnico-giuridico. A ciò, il ricorrente aggiunge la genericità dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni, per trarne in pratica la conseguenza della incoerenza degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti, rispetto ai principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte [il riferimento è a Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, a mente della quale: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01); in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione»]. 3.1. Circa l'addebito associativo, la prospettazione difensiva pare quindi tesa a rivalutare al ribasso i numerosi elementi, di univoca significazione, che risultano analizzati nel provvedimento impugnato;
seguendo tale impostazione, la difesa giunge sostanzialmente a sottostimare sia il significato intrinseco delle conversazioni, sia la valenza evocativa da ricollegare alla condanna già riportata dall'indagato. Secondo la lettura offertane dalla difesa, l'intervento (non negato, dal punto di vista storico) del De LU, al fine di appianare i contrasti insorti fra le due famiglie a causa della sopra citata separazione, avrebbe una origine esclusivamente personale e sarebbe restato circoscritto al mero perimetro familiare, rimanendo quindi avulso da qualsivoglia contesto malavitoso. 3.2. Il percorso logico e deduttivo seguito dal Tribunale del riesame risulta invece - ad onta delle critiche sussunte nel ricorso - del tutto ineccepibile, puntuale e convincente. I Giudici del merito hanno infatti, in primo luogo, evidenziato la condanna riportata dal De LU, sempre per fatti di natura associativa. A tale fatto hanno saldato, in primo luogo, gli esiti dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria, che ha consentito di acclarare la stabile frequentazione di De LU con gli altri esponenti del clan;
milita poi, a carico del ricorrente, la lettura coordinata - e non atomistica e parcellizzata - delle conversazioni oggetto di captazione, che appaiono di inequivocabile pregnanza e che, comunque, non 6 possono essere assoggettate a difforme interpretazione in sede di legittimità. Nel provvedimento impugnato viene ricostruita la genesi dei contrasti insorti fra i due coniugi, provenienti da distinte famiglie mafiose;
si ripercorrono le varie fasi nelle quali si dipanano gli accadimenti, con il trasmigrare dei dissidi, dal campo della separazione personale - o anche degli interessi economici riferibili ai solo coniugi - a quello involgente i complessivi interessi dei clan e, quindi, gli affari criminali delle due consorterie. Fase di inasprimento e di tramutamento dei contrasti, che è adeguatamente desumibile già solo dal verificarsi di reciproche aggressioni. Il Tribunale ha poi spiegato - adottando sempre un apparato motivazionale logico, coerente ed analitico - come il ricorrente De LU abbia mediai:o fra i due gruppi, rappresentando una delle famiglie negli incontri, finalizzati proprio ad appianare i dissidi. Trattasi di una condotta che - in maniera ineccepibile - il Tribunale non reputa relegabile, secondo una impropria visione minimalista, al mero ambito familiare e personale;
che indica, invece, la piena organicità del soggetto alla consorteria mafiosa "di riferimento". 3.3. Venendo, più nello specifico, alle obiezioni mosse dalla difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costil:uisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04(2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una difforme lettura e interpretazione del contenuto delle conversazioni versate in atti - e, per stralci, anche richiamate nel provvedimento 7 impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 3.4. La linea argomentativa seguita dal Tribunale del riesame, in definitiva, appare lineare e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nonnofilattici;
il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento privo di vizi rilevabili da parte di questa Corte. 4. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che con riferimento all'adeguatezza della misura scelta. Il Tribunale — in ipotesi difensiva - non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione come la condotta associativa risulti cessata, stando alla provvisoria incolpazione, nell'anno 2019. La doglianza è manifestamente infondata, per le ragioni di seguito chiarite. 4.1. Nel caso di specie, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A tale paradigma normativo - come correttameni:e evidenziato nel provvedimento impugnato - deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, allorquando ricorrano gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione di stampo mafioso, ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possono essere soddisfatte con altre misure. La giurisprudenza di legittimità, sul punto specifico, ha chiarito che in tali casi la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata esclusivamente dalla prova positiva, in ordine alla rescissione dei legami con l'organizzazione crirninosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 220915 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, infatti, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 2734:34). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; da ciò 8 consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. si atteggia in modo diverso a seconda che siano o meno presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720). In caso positivo, è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali tali elementi giustifichino — con specifico riferimento al caso concreto - l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo, è invece sufficiente il semplice richiamo alla mancanza degli stessi, come avvenuto nel caso di specie, nel quale comunque il Tribunale, in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, ha correttamente valorizzato la gravità dei fatti, la loro ripetizione, la pericolosità dell'indagato e Vintraneità dello stesso al sodalizio e al sistema malavitoso instaurato. 4.2. Al contrario la difesa non prova, in alcun modo, le ragioni dell'auspicata adeguatezza di un provvedimento restrittivo della libertà personale di carattere meno afflittivo, limitandosi ad una critica generica e apodittica, rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale del riesame di Catania. Il ricorso, in sostanza, non oltrepassa la soglia della mera contestazione inerente alla tipologia di misura adottata;
non riesce a chiarire, però, se vi sia stata una definitiva rescissione, rispetto all'organizzazione mafiosa, né spiega in che modo possa essere ritenuto adeguato l'invocato presidio cautelare meno rigoroso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
o < il ricorrente al pagamento delle spese< gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.E5 2 17.- a_ E ce cn w O Rigetta il ricorso e condanna processuali. Manda alla Cancelleria per cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2023.