Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni solo in parte inesistenti, il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o, nell'esercizio dei poteri integrativi, il tribunale del riesame), per non violare il principio di proporzionalità, ha l'obbligo di determinare con esattezza l'imposta evasa, che non coincide con l'imposta aritmeticamente calcolata sulla base degli imponibili esposti nelle fatture nel loro intero ammontare, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall'operazione parziale inesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2013, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2153
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 25086/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CL NO n. 17/01/1951 in JUGOSLAVIA;
- DE AS TA n. 5/04/1966 a VITTORIO VENETO;
avverso l'ordinanza n. 24/2012 del Tribunale del riesame di PORDENONE in data 18/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. ZANNIER G., anche in sostituzione dell'avv. BALLARIN M., che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/10/2012, depositata in data 15/02/2013, il Tribunale del riesame di PORDENONE, decidendo sulla richiesta di riesame promossa dagli odierni ricorrenti, respingeva l'impugnazione difensiva avente ad oggetto il provvedimento 19/09/2012, con cui il GIP dello stesso Tribunale, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili di cui risultino avere la disponibilità diretta ed indiretta gli attuali ricorrenti CL NO e DE AS TA, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.637.473,00 pari al profitto dei reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 3, dei quali ha ritenuto sussistere il fumus delicti, nonché il sequestro preventivo diretto finalizzato alla futura confisca ex art. 240 c.p., comma 1, dei beni immobili e dei crediti apportati nel trust Fondo ARGENTOVIVO e meglio descritti nel decreto stesso in riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, di cui ha parimenti ritenuto sussistere il fumus.
2. Hanno proposto tempestivi e separati ricorsi i difensori fiduciari - procuratori speciali cassazionisti, impugnando la suddetta ordinanza e deducendo, ciascuno, un unico ed identico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3. Deducono, in particolare, violazione di legge (art. 322-ter c.p. art. 299 c.p.p., n. 2 e art. 324 c.p.p., n. 7), sub specie di erronea individuazione del profitto del reato e conseguente erronea determinazione dell'importo sottoposto a sequestro per equivalente nonché violazione del principio di proporzionalità tra la misura applicata e l'entità del fatto. In sintesi, si duole il ricorrente che il tribunale del riesame, pur chiarendo che tra le due ipotizzate dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, n. 1, lett. a), quella contestata all'indagato sub 3) e sub 4) dell'imputazione è un'ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni solo in parte inesistenti, ha confermato integralmente il decreto impugnato che, nella sua motivazione, non specificherebbe quale sia l'importo dell'imposta evasa riferibile alla sola parte "gonfiata" delle fatture sotto osservazione, cioè del profitto del reato legittimamente confiscabile, limitandosi a richiamare i conteggi effettuati dalla Guardia di Finanza e quelli contenuti nella richiesta integrativa del PM. In realtà, ne' nei predetti conteggi ne' nella richiesta integrativa del PM allegata al decreto di sequestro, vi sarebbe alcuna specifica distinzione in tal senso, distinzione che invece avrebbe dovuto essere effettuata, all'interno degli importi indicati nelle singole fatture sospettate di inesistenza parziale (ossia quelle del capo 3), come si evincerebbe dalla lettura dell'ordinanza), tra quelli riferibili alle opere effettivamente realizzate dalle imprese esecutrici e quelli in ordine ai quali si sospetta il contrario.
Conclusivamente, dunque, il tribunale del riesame avrebbe posto a calcolo dell'imposta evasa, cioè del profitto del reato, gli imponibili e l'IVA esposti nelle fatture nel loro intero ammontare, fatture che la GD ha di volta in volta segnalato sotto il profilo fiscale come carenti di tutti o di taluno dei requisiti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR) senza alcuna specifica distinzione, in ordine a quali delle poste indicate nei documenti contabili fossero riferibili ad operazioni esistenti e quali no. Tale originario vizio del decreto, non emendato dal tribunale del riesame, avrebbe reso impossibile ai ricorrenti la verifica di correttezza dei conteggi svolti a loro danno, realizzando in tutta evidenza anche una violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto, in quanto la somma sottoposta a sequestro per equivalente, non solo non rappresenterebbe la misura esatta del profitto del reato, ma risulterebbe anche sproporzionata rispetto a quanto in futuro potrebbe essere oggetto di confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Osserva il Collegio come, nel caso in esame, il Tribunale, ha analizzato con particolare dovizia motivazionale la configurabilità del fumus degli ipotizzati reati, soffermandosi sia sulle vicende di cui al capo 3 ascritto al CL (pagg. 4/7) ed alla DE AS (pagg. 17/19), sia sulle vicende relative al capo 4 sempre ascritto al CL (pagg. 7/10), sia, infine, sulle vicende di cui al capo 6) ascritto al CL (pagg. 17/19), ritenendo con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità - peraltro non sindacabili in questa sede ex art. 325 c.p.p. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710) -, che per tutti i fatti ipotizzati fossero ravvisabili le violazioni ascritte agli indagati, atteso che, per quanto d'interesse in questa sede: a) quanto alle fatture indicate nel capo 3 ascritto all'indagato CL, si trattasse di fatture "gonfiate" (ovvero emesse per altre lavori) e non di fatture relative a lavori non eseguiti, emesse dalla Edilnova s.r.l. o da Edilprata s.r.l. in favore della Soler s.n.c., di cui il CL risultava essere il legale rappresentante (fatture nn. 29, 39, 57 e 60 del 2008 e n. 25/2009 emessa da Edilprata s.r.l.), al fine di consentire alla Soler s.n.c. di aumentare gli elementi passivi che poi sarebbero stati indicati nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) quanto alla fattura n. 6/2007, oggetto della contestazione di cui al capo 4) ascritto al CL, emessa dalla ELDI s.r.l. (agenzia di mediazione) nei confronti di Files.Cos s.r.l., la stessa risulta relativa ad un'intermediazione nella compravendita di un terreni - e, segnatamente, dell'area SILES di Gorizia (cliente Eurospin) ed area Majano (cliente Petrol Sevice) -, allo stato delle indagini, come emerge dall'ordinanza impugnata, qualificabile come emessa per operazioni oggettivamente in parte inesistenti, limitatamente all'intermediazione per la vendita dell'area Majano alla quale Files. Cos s.r.l. risulta estranea in tutte le sue fasi.
6. Ritiene, però, questa Corte ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge sub specie per l'erronea individuazione del profitto del reato e la, conseguente, erronea determinazione dell'importo sottoposto a sequestro per equivalente. Come già affermato da questa Corte, il sequestro preventivo "per equivalente", disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca (v., tra le tante: Sez. 3, n. 1893 del 12/10/2011 - dep. 18/01/2012, Manfellotto, Rv. 251797). Orbene, il denunciato vizio si trae dalla lettura del percorso argomentativo esposto dal tribunale della cautela (pagg. 19/20) a sostegno della sussistenza del periculum in mora, essendosi limitato il tribunale ad affermare che ai fini della sequestrabilità per equivalente del profitto dei reati di cui al D.Lgs n. 74 del 2000, artt. 2 e 3, quest'ultimo, rappresentato dalle imposte evase, non restava che "richiamarsi allo stato ai conteggi effettuati dalla GDF ed allegati alla richiesta integrativa del PM, non dovendo fare il GIP ed il Tribunale nessun'altra valutazione in quanto si tratta di futura confisca obbligatoria in caso di condanna".
La motivazione deve ritenersi, sul punto, assolutamente mancante, poiché nel richiamato passaggio argomentativo difetta qualsiasi valutazione sulla proporzionalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, alla luce della pacifica affermazione che le fatture di cui ai capi di imputazione provvisoria fossero riferibili, in parte, ad operazioni esistenti ed, in parte, ad operazioni in tutto o parzialmente inesistenti. Ed invero, neppure il richiamo ai conteggi eseguiti dalla GDF ed allegati alla richiesta integrativa del PM, riesce a colmare la denunciata lacuna argomentativa, atteso che la predetta documentazione contiene solo la sintesi delle imposte evase per singola annualità e soggetto per cui viene richiesto il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, senza operare alcun effettivo scorporo dell'effettivo profitto (conseguito dall'operazione parzialmente o in tutto inesistente, con esclusione di quelle realmente esistenti) dall'imposta asseritamente evasa, essendo palese dalla lettura della nota integrativa del PM l'assoluta coincidenza tra imposta evasa (o la sommatoria delle imposte evase, nel caso Files.Cos s.r.l.) ed importo totale ai fini dell'art. 322-ter c.p., ciò che impedisce ai ricorrenti la verifica di correttezza dei conteggi svolti a loro danno, realizzandosi dunque una violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto, in quanto la somma sottoposta a sequestro per equivalente, non solo non rappresenta la misura esatta del profitto del reato, ma risulta anche sproporzionata rispetto a quanto in futuro potrebbe essere oggetto di confisca.
7. Deve, quindi, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di frode fiscale, nell'ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni solo in parte inesistenti, il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o, nell'esercizio dei poteri integrativi, il giudice del riesame), ha l'obbligo di determinare con esattezza l'imposta evasa (pari all'effettivo profitto conseguito dall'operazione parzialmente inesistente), non potendo il profitto, in tal caso, coincidere con l'imposta aritmeticamente calcolata sulla base degli imponibili esposti nelle fatture nel loro intero ammontare, pena la violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto.
8. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Pordenone che si atterrà a quanto sopra disposto da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014