Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2013, n. 1820
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Sentenza 27 novembre 2013

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In tema di utilizzazione di fatture per operazioni solo in parte inesistenti, il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o, nell'esercizio dei poteri integrativi, il tribunale del riesame), per non violare il principio di proporzionalità, ha l'obbligo di determinare con esattezza l'imposta evasa, che non coincide con l'imposta aritmeticamente calcolata sulla base degli imponibili esposti nelle fatture nel loro intero ammontare, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall'operazione parziale inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2013, n. 1820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1820
    Data del deposito : 27 novembre 2013

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