Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita. (Fattispecie nella quale la Corte Suprema ha ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., osservando che il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera tra le parti, ed il mandatario approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi del bene affidatogli con maggiore facilità).
Commentario • 1
- 1. Art. 646 - Appropriazione indebitahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2012, n. 11570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11570 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/03/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 695
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 41373/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 1956 emessa in data 1 giugno 2011 dalla Corte d'Appello di Torino. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 giugno 2011 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal locale Tribunale a RI UR per il reato di appropriazione indebita di vari beni affidatigli per la vendita all'incanto dalla persona offesa DO EN.
Avverso tale provvedimento l'imputato propone ricorso per l'annullamento ed indica, quale unico motivo, che il fatto non avrebbe rilevanza penale e costituirebbe, semmai, un semplice inadempimento contrattuale. Aggiunge che, essendo egli poi fallito, non avrebbe potuto comunque restituire i beni al DO ne' dopo il fallimento (avendone perduto la disponibilità), ne' prima (per l'atto sarebbe stato revocabile).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Recentemente questa Corte ha ribadito il proprio orientamento su una questione sulla quale per parecchi anni non aveva avuto più modo di tornare, affermando che commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante (Sez. 2, 29/11/2011 n. 46586 Rv. 251221; Sez. 2, 24/04/1973 n. 304 Rv. 125950; Sez. 2, 19/10/1970 n. 1159 Rv. 116008).
Tali conclusioni vanno tenute ferme a maggior ragione anche nel caso in cui, come sembra che sia accaduto nel caso di specie, il mandatario abbia trattenuto per sè direttamente le cose affidategli, piuttosto che il prezzo della loro vendita.
La circostanza che il fatto rilevi come inadempimento contrattuale ovviamente non esclude che la medesima condotta abbia pure rilevanza penale.
Questa condotta è oltretutto aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11) in quanto il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera fra le parti e il mandatario che si appropria del bene affidatogli approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi con maggiore facilità (Sez. 2, 07/02/1984 n. 5900 Rv. 164950). Il delitto di appropriazione indebita si consuma al momento dell'interversione dell'animus possidendi in capo a colui cui la cosa è stata affidata, ossia nel momento nel quale egli matura la convinzione di volerla trattenere per sè. Consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della configurazione del delitto consumato, la circostanza che in un tempo successivo il reo perda la materiale o giuridica disponibilità del bene e non possa più provvedere alla sua consegna all'avente diritto. Peraltro, l'eventualità che possa sopravvenire la dichiarazione di fallimento, non è neppure in astratto circostanza idonea a limitare la disponibilità dei beni mobili che rientrano nella sfera giuridica del fallendo, dal momento che l'atto revocabile non è invalido, ma semplicemente inopponibile alla curatela.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012