Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 46586
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Pietro A. Sirena, il 29 novembre 2011. Le parti in causa erano il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e una società di parte civile, che contestavano la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva assolto gli imputati dai reati di truffa e appropriazione indebita. Il Procuratore Generale sosteneva che gli imputati avessero trattenuto indebitamente il denaro ricavato dalla vendita di un bene, mentre la parte civile lamentava la violazione delle norme relative alla truffa e all'appropriazione indebita.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere insussistente il reato di appropriazione indebita. Il giudice ha argomentato che, nonostante gli imputati avessero venduto il bene in adempimento del mandato, avevano l'obbligo di restituire il denaro alla mandante, e il loro comportamento dilatorio costituiva un chiaro indice di interversione del possesso. Tuttavia, poiché il reato si era prescritto, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio per il reato di appropriazione indebita e ha disposto il rinvio al giudice civile per le questioni civili.

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Massime1

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 46586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46586
    Data del deposito : 29 novembre 2011

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