Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 0 4 3 6 /0 3 Magistrati: Composta dagli Ill.mi Sigg. 043 R.G.N. 13659/00 Presidente Dott. G 14071/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere 3968 Cron. -Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA 1208 Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud. 06/11/2002 Dott. Walter Consigliere CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC OR NELLA QUALITA' DI EREDE UNIVERSALE DEL SIG. OC TO, OC AR, OC IO о NA, OC OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso l'avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, rappresentati e difesi tutti dall'Avv.to TO SANDULLI giuta mandato a margine del ricorso;
tranne OC OL rapp.ta e difesa dall'Avv.to EMILIO PAOLO SANDULLI giusta procura speciale per Notaio Andrea Tosi in Samarate rep. n. 6386 del 24.9.2002; - ricorrente-
contro
COMUNE DI MONTORO SUPERIORE, in persona del Sindaco pro2002 1995 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO COLONNA 18, presso 1'Avvocato BENIGNI GENEROSO che 10 rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente- e sul 2° ricorso n° 14071/00 proposto da: OC MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso l'avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Solimene di Altavilla Irpina rep. n. 19522 del 4.10.2002; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI MONTORO SUPERIORE, in persona del Sindaco pro domiciliato in ROMA VIA VITTORIO tempore, elettivamente COLONNA 18, presso 1'Avvocato BENIGNI GENEROSO che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale- avversO la sentenza n. 1260/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato in data Con atto di citazione conveniva avanti al 30.3.1984 OM Rocco Tribunale di Avellino il Comune di Montoro Superiore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà distinto al Fl. 14 part. 46, 47 e 156. Con distinto atto di citazione AR, NN, GA ed ON Rocco convenivano avanti в allo stesso Tribunale detto Comune, chiedendone anch'essi la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione di altro terreno di cui assumevano essere comproprietari. Il Comune si costituiva nel secondo dei due giudizi, contestando la propria legittimazione passiva sul rilievo che aveva agito in forza di un decreto di occupazione di urgenza emesso dal Commissario Straordinario per le zone terremotate e sostenendo comunque l'infondatezza della domanda. Riuniti i due giudizi ed espletata la C.T.U. il Tribunale, accertato che in entrambi i casi il termine biennale di occupazione legittima era decorso senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio e che i suoli erano stati destinati 3 irreversibilmente all'opera pubblica per effetto dell'avvenuto insediamento dei prefabbricati, condannava il Comune al pagamento della somma di £ 104.980.750 a favore di OM Rocco e di £ 165.032.500 а favore degli altri quattro, oltre agli interessi, su entrambe le somme, dal 20.5.1981. Proponeva impugnazione il Comune, indicando nell'atto l'udienza del 31.5.1996 e lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la immotivata valutazione dei suoli e l'errata modalità di calcolo della rivalutazione con gli interessi. Chideva poi l'applicazione dell'art. 1 comma 65 della Legge 549/95. L'atto di appello non veniva iscritto a ruolo, ma con successivo atto notificato in data 27.5.1996 il Comune riassumeva il giudizio. Nessuno degli appellati però si costituiva. All'esito la Corte d'Appello con sentenza del 26.3-24.5.1999, in parziale accoglimento del gravame, condannava il Comune a corrispondere a OM Rocco la somma di £ 69.041.385 oltre agli interessi nella misura legale su £ 23.168.750 con decorrenza dal 20.5.1981 e sull'intero importo di £ 4 69.041.385 con decorrenza dalla sentenza nonché a AR, NN, GA ed ON Rocco la somma di 108.419.850 oltre agli interessi nella misura legale su £ 36.382.500 con decorrenza dal 20.5.1981 e sull'intero importo di £ 108.419.850 dalla sentenza. Dichiarata la contumacia degli appellati e ritenuta corretta la valutazione dei suoli operata dal Tribunale, riteneva la Corte d'Appello errata la decorrenza degli interessi che erano stati riconosciuti dalla data della illegittima (20.5.1981) sulleacquisizione delle proprietà intere somme rivalutate e che da quella data andavano invece riconosciuti sulla somma non rivalutata e solo dalla sentenza sulla somma rivalutata. Riteneva infine fondata l'applicazione del richiesto "ius superveniens", costituito, all'epoca della decisione, dal comma 7 bis dell'art. 5 bis della Legge 359/92, aggiunto dall'art. 3 comma 65 della Legge 662/96. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione LO Rocco, quale erede di ON, AR, NN o NA ed GA Rocco nonché con separato atto OM Rocco, deducendo, 5 tutti, due motivi di censura di analogo contenuto illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Montoro Superiore. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, quello di OM Rocco e quello di LO, AR, NN o NA ed GA Rocco, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo LO, AR, NN o e OM Rocco denunciano NA, GA violazione e falsa applicazione degli artt. 307 C.P.C. e 125 disp. att. al C.P.C. nonché dell'art. 2909 C.C.. Deducono che, a seguito della mancata iscrizione а ruolo della causa e della mancata costituzione degli appellati, la successiva notifica operata dal Comune avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 125 disp. att. al C.P.C., personalmente agli appellati medesimi entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine per la loro costituzione e non già, come presso il difensore delinvece era avvenuto, giudizio di primo grado e prima della data di decorrenza di detto termine. 6 La censura è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (20.6.2000 n.458), componendo il contrasto sorto nell'ambito di questa stessa Corte in ordine alla interpretazione dell'art. 125 comma 3 disp. att. al C.P.C., hanno affermato il principio in base al quale nel giudizio di appello l'atto di riassunzione della causa deve essere notificato personalmente alle parti rimaste contumaci e non già al domicilio eletto nel giudizio di primo grado, indipendentemente dal fatto che la procura, con la contestuale elezione di domicilio, sia stata conferita limitatamente а quel grado ovvero per tutti i gradi del giudizio. Il Collegio condivide tale principio, comportando la mancata costituzione dell'appellata la sopravvenuta inefficacia della procura e conseguentemente dell'elezione di domicilio funzionalmente collegata. Risulta dagli atti, la cui lettura certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che l'atto di appello del Comune notificato in data 8.3.1996 indicava il 31.5.1996 come data dell'udienza di prima comparizione e che l'atto di riassunzione, 7 conseguente alla mancata iscrizione della causa, stato notificato al difensore degli appellati in data 27.5.1996. Orbene, dopo la notifica dell'atto di appello, in mancanza di costituzione di entrambe le parti che ai sensi dell'art. 166 C.P.C. previgente richiamato dall'art 347 C.P.C. ed applicabile al procedimento in esame "ratione temporis" in virtù dell'art. 90 della Legge 26.11.1990 n.353 sarebbe dovuta avvenire per gli appellati "almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, vale a dire entro il 26.5.1996, l'atto di riassunzione del 27.5.1996 avrebbe dovuto essere notificato, in applicazione del richiamato principio, personalmente alle parti ai sensi dell'art. 125 comma 3 disp. att. al C.P.C. e non già, come avvenuto, al domicilio precedentemente eletto, da considerarsi ormai, a seguito della contumacia, privo di efficacia unitamente alla procura. Erroneamente pertanto la Corte d'Appello non ha rilevato la nullità della notificazione e non ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 C.P.C.. non essendosi tale nullità Conseguentemente, giudizio per la mancata sanata nel corso del 8 costituzione degli appellati, anche la successiva sentenza deve essere dichiarata nulla con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione che procederà nel della stessa Corte d'Appello contraddittorio delle parti. L'accoglimento del primo motivo, escludendo in dell'impugnata sentenza, radice la validità comporta l'assorbimento del secondo motivo riguardante il computo degli interessi.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il loro primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, anche per le spese. Roma, 6.11.2002 RicardoМдо Rivaть витам Il Presidente Vanuulosers Il Consigliere est. AL CANCE emeralla salah Domeni Pa Depe n 25 MAR. IL CAMMEN a