Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Le norme che disciplinano in via generale i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, in quanto mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, perseguono finalità di interesse pubblico e sono, quindi, destinate a regolare i rapporti fra i privati e la pubblica amministrazione, e non già i rapporti di natura patrimoniale tra i privati, alla cui disciplina è destinato l'art. 844 cod. civ. Pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ. va effettuato ugualmente e con riferimento alla situazione concreta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. IO VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR IU, UR IO, UR AR, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati VITTORIO ALONGI, GUIDO BELMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PA ER, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GUIDO FINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2279/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato BELMONTE GUIDO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.700 cod.proc.civ. i germani PP, IO e CE TO, lamentando immissionì sonore moleste provenienti dall'impianto figorifero dell'opificio di NA PA, chiesero al pretore di Marano di ordinarne lo spostamento a distanza maggiore dagli immobili di loro proprietà o, in subordine, di isolarlo acusticamente.
L'adito pretore, ritenute intollerabili le immissioni, ordinò alla PA di spostare la torre di raffreddamento in zona più periferica della proprietà, di insonorizzare i locali motori e di chiudere i vani finestra di detti locali. Riassunto il giudizio davanti al tribunale, questo, con sentenza 19/5/92, confermò i medesimi provvedimenti.
Con sentenza 22/11 - 12/12/95 la corte d'appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dalla soccombente, rigettò la domanda dei germani TO.
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi illustrati da una memoria.
L'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONÈ
I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono, perciò, essere esaminati congiuntamente.
I ricorrenti lamentano violazione di legge (art.844 cod. civ.) e vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, per stabilire la tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'opificio di proprietà della convenuta PA, ha fatto riferimento ai criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 113/1991, anziché a quelli indicati dal codice civile (art.844). In particolare, la sentenza non avrebbe tenuto conto della situazione concreta, così come previsto dalla norma civilistica ed avrebbe errato nel qualificare la zona, dove erano ubicati i fondi, come industriale anziché mista, come risultava dalla consulenza tecnica di ufficio.
Le censure sono fondate.
Le norme che disciplinano in via generale i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, in quanto mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, perseguono finalità di interesse pubblico e sono, quindi, destinate a regolare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, non già i rapporti di natura patrimoniale tra privati, alla cui disciplina è destinato l'art.844 cod. civ. Pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità ai sensi dell'art.844 va effettuato ugualmente e con riferimento alla situazione concreta.
A tale riguardo, la destinazione industriale stabilita dagli strumenti urbanistici per la zona in cui sono ubicati i fondi, può assumere rilevanza se ed in quanto essa possa concorrere a determinare - a causa della presenza, nel detta zona, di insediamenti produttivi - il rumore di fondo a cui occorre far riferimento per stabilire il livello di tollerabilità delle immissioni. In tal caso, la valutazione va effettuata contemperando le esigenze della proprietà con quelle della produzione, secondo quanto previsto dalla norma civilistica.
Nel caso di specie, la corte di merito si è limitata a far coincidere il livello di tollerabilità - che avrebbe dovuto accertare in concreto - con quello determinato in via generale ed astratta dal succitato decreto, non applicando, quindi, i criteri fissati dall'art.844.
Ed infatti, secondo la corte di merito, poiché la zona in cui erano ubicati gli immobili di proprietà delle parti, in base alla normativa urbanistica vigente nel Comune di Marano, doveva essere qualificata industriale a tutti gli effetti, i limiti di tollerabilità sonora a cui doveva farsi riferimento erano quelli di 70 decibel diurni e notturni, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/91. Poiché i rumori provenienti dall'opificio PA non superavano tali limiti, le immissioni dovevano ritenersi tollerabili.
La sentenza va, perciò, cassata con rinvio allo stesso giudice, altra sezione, per nuovo esame, da effettuare in base al criteri indicati dall'art.844 cod. civ. Il terzo motivo col quale i ricorrenti hanno dedotto ulteriori inosservanze dell'art.844 (sotto il profilo del contemperamento e della priorità d'uso) resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999