Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10249 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMEDEL OLO TAL1 024 3 1.1. CASSAZIONE LA CORTE UR E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 244/99 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Cron. 22858 - Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 14/03/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente 94 S E N TENZA sul ricorso proposto da: AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZIONE di ANGRI, SCOPPA ANGELO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio Thilo in ROMA VIA DEL VIMINALE 38, SI.NA.DI., rappresentata e difesa dall'avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE- PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in DIREZIONE rappresentante pro tempore, 2001 persona del legale domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1160 elettivamente -1- 12, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso l'ordinanza del OR di NOCERA INFERIORE, depositata il 26/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Chileo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 25 maggio 1998 il OR di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto dall'A.I.A.S. di l'ordinanza-ingiunzione n. 5417/97, Angri avverso emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro nei suoi confronti e notificata in data 1.10.1997. A supporto del menzionato provvedimento il giudice evidenziava la tardività della opposizione, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Avverso l'ordinanza di inammissibilità ha M ilo formulato ricorso per cassazione la soccombente, ancorandolo a due motivi;
resiste il Ministero del Lavoro con controricorso, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di di difetto di legittimazione attiva dell'A.I.A.S. proporre ricorso, prospettata in Angri a controricorso sul presupposto che il ricorso in opposizione risulta effettuato dall'A.I.A.S. di Salerno, mentre quello per cassazione è stato presentato dalla Sezione di Angri. 3 diAl riguardo, a parte l'assoluta carenza motivazione, sicchè non è dato comprendere in quali termini il difetto di legittimazione possa focalizzarsi e nei confronti di chi, sta di fatto che manca del tutto il presupposto in premessa, atteso che: 1) dagli atti di causa emerge che l'ordinanza-ingiunzione n. 5417 risulta emessa e notificata alla sede dell'A.I.A.S. di Angri ed al suo rappresentante legale in data 30 settembre 1997; 2) il ricorso in opposizione è stato correttamente proposto dai predetti destinatari, nella loro qualità, in data 30 ottobre 1997 ai sensi della prima parte dell'art. 22 della legge di مفضلا riferimento, e cioè davanti "al OR del luogo in cui è stata commessa la violazione" addebitata;
3) il ricorso per cassazione avversO l'ordinanza pretorile risulta del pari proposto dai medesimi destinatari della ordinanza-ingiunzione. Con i due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro evidente connessione ed interdipendenza, si i ritiene opportuno delibare congiuntamente, ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 legge n. 689/81; 38 disp. att. c.p.c.; 24 Costituzione;
2697 cod. civile;
115 cod. proc. civile;
nonché omessa о comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti e nullità decisivi riferimentodell'ordinanza pretorile, in all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito. Deducono, in sintesi, che il primo giudice ha errato nel dichiarare inammissibile l'opposizione alla ingiunzione perché proposta oltre il termine di legge (30 giorni, ex art. 22 citato), ed inoltre posta, invece che conirritualmente (a mezzo deposito in cancelleria), in quanto nel giorno di scadenza detto deposito non fu possibile, malgrado rappresentata urgenza, per lo sciopero del la personale di cancelleria ed il presidio esistente all'ingresso della Pretura, che si oppose agli adempimenti occorrenti;
sicchè fu necessario spedire per posta il plico contenente l'atto di opposizione, che pervenne in cancelleria il primo giorno utile non festivo successivo al termine dell'astensione, in quanto gli opponenti si nella impossibilità materialetrovarono di adempiere tempestivamente, come del resto ampiamente risultante dall'attestato della medesima cancelleria acquisito agli atti. Ed aggiungono che vanamente essi ricorrenti chiesero di provare per testi tali circostanze assolutamente impeditive, 5 atteso che il OR, sollecitato al riguardo e malgrado la espressa previsione dell'art. 26, comma sesto, della legge, che autorizza il giudice ad attivarsi motu proprio per l'acquisizione di prove necessarie a fini decisori, non ebbe ad ammettere tale mezzo istruttorio senza alcuna motivazione al riguardo. Le censure sono entrambe infondate. In subiecta materia è orientamento consolidato di questa Suprema Corte che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la مفصل cancelleria di detto giudice con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito (mancando negli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, una disposizione derogatoria delle regole generali) costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito il l'atto di impulso processuale, e che, inoltre, deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa а quella della diretta consegna al 6 cancelliere (quale l'art. 134 Disp. Att. cod. proc. civile, inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). Ne consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria in relazione ad una attività inidonea a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso;
con l'un eccezione dell'ipotesi che risulti incontrovertibilmente dagli atti la data del deposito (rectius: di ricezione del plico postale) nei termini previsti e possa ritenersi raggiunto lo scopo, consentendosi la verifica della tempestività della opposizione, Mileo nel qual caso il OR non può dichiarare inammissibile il ricorso, ostandovi l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civile (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 6968/97 e 2450/99). Nella specie, esclusa la ricorrenza di tale eccezione, in quanto il ricorso è pervenuto nella cancelleria successivamente alla scadenza del termine perentorio, fissato dall'art. 22 della legge in giorni trenta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo, risulta incontrovertibile che l'atto di opposizione in tal modo proposto debba essere ritenuto nullo per difetto di forma 7 inerente al suo deposito, sicchè correttamente il OR ha proceduto alla declaratoria della sua inammissibilità. Né, d'altronde, ciò posto può sortire positiva il rilievo di cui alla secondaconsiderazione censura, concernente la circostanza che il OR non ha ammesso i ricorrenti alla prova per testi della impossibilità di ottemperare all'adempimento in termini e secondo modalità di legge, e neppure si è adoperato ad acquisire tale prova motu accertamenti proprio, atteso che trattasi di inconferenti a fini decisori. Ed invero, nella specie, il thema decidendum non si incentra nello Chiles stabilire se parte ricorrente si sia trovata o meno impossibilità denunciata (il cui profilonella veritiero, peraltro, risulta inequivocamente attestato agli atti dalla cancelleria), ma nell'individuare nella spedizione postale dell'atto - pervenuto all'ufficio fuori di opposizione una forma alternativa a quella del termine - deposito rigorosamente prescritta dalla legge. Sicchè, accertata la non equivalenza e disomogeneità degli adempimenti evidenziati e nella situazione prospettata di impossibilità di procedere tempestivamente al deposito dell'atto con 8 consegna al cancelliere, l'unico mezzo per sfuggire agli effetti negativi conseguenti alla decadenza per difetto di forma e ratione temporis era costituito dal ricorso all'istituto della rimessione in termini, di cui agli artt. 184 bis e 294 c.p.c., nella specie non sperimentato. L'ordinanza pretorile impugnata non appare, dunque, inficiata dalle violazioni di legge, dalla nullità e dai vizi di motivazione denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. compensate tra le parti le Dichiara spese relative al presente giudizio di cassazione. V Roma 14 marzo 2001. S I S V D , I O Il Presidente: Auts mi 0 L 1 . L 9 . O 3 T B 6 Il Cons, estensore: Vincenzo Miles": R A . .. N IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE Z N E O I A isella 9