Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
È valida la notifica all'imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, nel caso in cui dagli atti lo stato di privazione della libertà non risulti all'autorità giudiziaria precedente.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2014, n. 37248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/02/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 234
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 12821/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG GI N. IL 16/08/1963;
avverso la sentenza n. 1033/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 03/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A. P. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 3.12.2012 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine in data 4.12.2009 appellata da EG NO con la quale il predetto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 commesso il 5.5.2008. La Corte d'appello rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, avvenuta presso il domicilio eletto anziché presso il luogo di detenzione. Con riguardo alla determinazione della pena, rilevava che la stessa era stata inflitta nel minimo previsto dalla legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, rinnovando l'eccezione di nullità della notifica presso il domicilio eletto (studio del difensore) anziché a mani proprie, come previsto dal codice di rito per colui che si trova in stato di detenzione. Con un secondo motivo ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Quanto alla doglianza relativa alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., non risulta che dagli atti del processo, all'atto della notifica del predetto avviso, si potesse evincere lo stato di detenzione dell'imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è valida la notifica all'imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione (fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario) nel caso in cui non risulti dagli atti lo stato di detenzione dell'imputato (V Sez. 6 sentenza n. 1416 del 7.10.2010, Rv. 249191). Quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, ne' nei motivi d'appello ne' nei motivi di ricorso sono stati indicati i motivi per i quali si sarebbe dovuta disapplicare la recidiva e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c) articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (V. Sez. 1 sentenza n. 4713 del 28.3.1996, Rv. 204548).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014