Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2014, n. 37248
CASS
Sentenza 20 febbraio 2014

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Massime1

È valida la notifica all'imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, nel caso in cui dagli atti lo stato di privazione della libertà non risulti all'autorità giudiziaria precedente.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2014, n. 37248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37248
Data del deposito : 20 febbraio 2014

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