CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 13396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13396 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13396 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 24 luglio - 2 agosto 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CI OL, ristretto in custodia cautelare complessivamente per circa un anno e mezzo, dal 19 giugno 2007 al 4 dicembre 2008 (prima in carcere;
poi, dal 22 ottobre 2007 in avanti, agli arresti domiciliari;
quindi, dal 28 giugno 2008 al 4 dicembre 2008 di nuovo in carcere), in relazione all'accusa di avere partecipato ad un'associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da settembre 2004 ad ottobre 2006, accusa da cui, in riforma della decisione di condanna adottata, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Lecce il 20 maggio 2015, è stato infine assolto dalla Corte di appello di Palermo, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza dell'8 gennaio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021. Si precisa che, nel rigettare la richiesta di equa riparazione, la Corte territoriale ha anche condannato l'istante al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'economia e Finanze, liquidate come in dispositivo. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza CI OL, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di equa riparazione. Ripercorsi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali ed il contenuto del provvedimento reiettivo e rammentati alcuni principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, si osserva come l'ordinanza impugnata si limiti, in sostanza, a richiamare la motivazione della sentenza di condanna in primo grado, essendo assente, ad avviso del ricorrente, la indicazione di comportamenti specifici connotati da dolo o colpa grave ostativi all'accoglimento della richiesta. Si sottolinea, infatti, avere la Corte territoriale soltanto valorizzato il contenuto dell'interrogatorio di garanzia nel corso del quale l'imputato ha negato gli addebiti ed ha fornito la propria versione, sostenendo di conoscere i coimputati in quanto suoi compaesani, senza chiarire, ad avviso della Corte di appello, il proprio ruolo nell'associazione. Si evidenzia al riguardo sia il pieno diritto di non rispondere, riconosciuto all'indagato, sia il non avere i decidenti accertato quali sarebbero le circostanze taciute da OL o dallo stesso falsamente rappresentate e che, invece, se dichiarate, avrebbero consentito al Giudice di rivalutare lo status libertatis. 2 2.2. Con il secondo motivo ci si duole della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di soccombenza. Si ritiene illegittima la condanna, disposta dalla Corte di appello in uno con il rigetto della richiesta, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e Finanze, spese calcolate nella somma di 2.100,00 euro per onorari, oltre ad accessori di legge. In realtà, il Ministero resistente si è costituito nel giudizio di merito con memoria del 23 marzo 2023 (allegata al ricorso, sub n. 4), in previsione dell'udienza del 12 aprile 2023, limitandosi a contestare ma solo assai genericamente la pretesa avversaria, con esplicita riserva di articolare in prosieguo le proprie difese e di produrre documenti;
tuttavia, alcuna difesa successiva è stata svolta, sicchè dovrebbe trovare applicazione, ad avviso del ricorrente, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. («Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza»). Si richiama il precedente di Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, Curatela fall. Panair s.p.a. vs GES.A.P. s.p.a, nella cui motivazione (n. 6 delle "ragioni della decisione", p. 7) si fissa il seguente principio di diritto: «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formalé introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione». Si fa presente che nel caso di specie l'Avvocatura erariale non ha svolto alcuna difesa, onde sarebbe illegittima la condanna del ricorrente alle spese. 2.3. Tramite l'ultimo motivo si denunzia assoluta mancanza e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuizione sulle spese di giustizia, e ciò sia in ordine all'an che in ordine al quantum delle stesse, richiamandosi giurisprudenza civile di legittimità stimata pertinente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 6 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 10 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. 5. Con memoria difensiva in data 15 novembre 2023 si è sottolineata la irrilevanza, ai fini della individuazione della colpa concausativa della privazione della libertà, del silenzio serbato in interrogatorio e si è ribadita la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla individuazione delle circostanze di fatto costituenti, in ipotesi, condotte colpose costituenti elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di equa riparazione, richiamando il principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento)». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento degli ulteriori. 2. Tutta l'ordinanza impugnata è incentrata sulla mancata persuasiva confutazione da parte dell'indagato nel corso dell'interrogatorio degli assunti dell'accusa con riferimento ai seguenti temi (pp.
6-7 dell'ordinanza impugnata): avere riscosso i proventi dell'attività di spaccio, in particolare avere consegnato o meno un rotolo di banconote a tale IV SA, coimputato nel reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza rispetto al quale l'indagato ha risposto di non ricordare); avere il 16 aprile 2005 prelevato del denaro da una persona all'interno di un'automobile ed avere consegnato i soldi a tale CA AG, del pari 4 coimputato nel reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza - si legge nel provvedimento - non chiarita); il motivo dell'incontro con i coimputati SA e AG sollecitato nel corso della telefonata intercettata del 6 febbraio 2005 (episodio che si dice non essere stato chiarito); la esistenza di una videoripresa in cui il 22 marzo 2015 altro coimputato nel medesimo reato associativo, tale NC Vetere, mostra a OL un involucro bianco (episodio in relazione al quale - si legge nel provvedimento - non è stata fornita giustificazione). Tale modo di ragionare, in cui - sostanzialmente - si afferma essere onere dell'imputato contraddire gli assunti dell'accusa, altrimenti contribuendo a determinare, con comportamento stimato colposo, la custodia cautelare, merita censura, poiché, a ben vedere, vanifica l'inequivoco significato di portata garantista dell'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., novellato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), che recita testualmente: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Si tratta di principio fondamentale, immediatamente applicabile, come già più volte affermato dalla S.C.: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017; in termini, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L, Rv. 283241; Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2022, dep. 2023, Marretta, Rv. 285425). Peraltro, eliminando il tema del silenzio, la struttura motivazionale rimane vuota sotto ogni profilo, compreso quello del nesso di causalità tra la condotta stimata colposa dell'indagato e la applicazione ed il mantenimento della misura cautelare. 3.Quanto al secondo motivo, il cui esame - come si è detto - risulta assorbito dall'accoglimento del precedente, appare comunque opportuno 5 precisare che il Giudice del rinvio dovrà fare eventualmente applicazione del principio di soccombenza, che è cosa ben diversa dal principio di non contestazione invocato nel ricorso (tramite richiamo a Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, Curatela fall. Panair s.p.a. vs GES.A.P. s.p.a., cit.), tenendo conto delle puntualizzazioni operate al riguardo dalla giurisprudenza civile di legittimità (cfr. infatti Sez. 2 civ., ord. n. 15326 del 12/06/2018, R vs. G, Rv. 649173: «Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia»). 4. Consegue dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui si demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 30/11/2023.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13396 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 24 luglio - 2 agosto 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CI OL, ristretto in custodia cautelare complessivamente per circa un anno e mezzo, dal 19 giugno 2007 al 4 dicembre 2008 (prima in carcere;
poi, dal 22 ottobre 2007 in avanti, agli arresti domiciliari;
quindi, dal 28 giugno 2008 al 4 dicembre 2008 di nuovo in carcere), in relazione all'accusa di avere partecipato ad un'associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da settembre 2004 ad ottobre 2006, accusa da cui, in riforma della decisione di condanna adottata, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Lecce il 20 maggio 2015, è stato infine assolto dalla Corte di appello di Palermo, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza dell'8 gennaio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021. Si precisa che, nel rigettare la richiesta di equa riparazione, la Corte territoriale ha anche condannato l'istante al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'economia e Finanze, liquidate come in dispositivo. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza CI OL, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di equa riparazione. Ripercorsi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali ed il contenuto del provvedimento reiettivo e rammentati alcuni principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, si osserva come l'ordinanza impugnata si limiti, in sostanza, a richiamare la motivazione della sentenza di condanna in primo grado, essendo assente, ad avviso del ricorrente, la indicazione di comportamenti specifici connotati da dolo o colpa grave ostativi all'accoglimento della richiesta. Si sottolinea, infatti, avere la Corte territoriale soltanto valorizzato il contenuto dell'interrogatorio di garanzia nel corso del quale l'imputato ha negato gli addebiti ed ha fornito la propria versione, sostenendo di conoscere i coimputati in quanto suoi compaesani, senza chiarire, ad avviso della Corte di appello, il proprio ruolo nell'associazione. Si evidenzia al riguardo sia il pieno diritto di non rispondere, riconosciuto all'indagato, sia il non avere i decidenti accertato quali sarebbero le circostanze taciute da OL o dallo stesso falsamente rappresentate e che, invece, se dichiarate, avrebbero consentito al Giudice di rivalutare lo status libertatis. 2 2.2. Con il secondo motivo ci si duole della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di soccombenza. Si ritiene illegittima la condanna, disposta dalla Corte di appello in uno con il rigetto della richiesta, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e Finanze, spese calcolate nella somma di 2.100,00 euro per onorari, oltre ad accessori di legge. In realtà, il Ministero resistente si è costituito nel giudizio di merito con memoria del 23 marzo 2023 (allegata al ricorso, sub n. 4), in previsione dell'udienza del 12 aprile 2023, limitandosi a contestare ma solo assai genericamente la pretesa avversaria, con esplicita riserva di articolare in prosieguo le proprie difese e di produrre documenti;
tuttavia, alcuna difesa successiva è stata svolta, sicchè dovrebbe trovare applicazione, ad avviso del ricorrente, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. («Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza»). Si richiama il precedente di Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, Curatela fall. Panair s.p.a. vs GES.A.P. s.p.a, nella cui motivazione (n. 6 delle "ragioni della decisione", p. 7) si fissa il seguente principio di diritto: «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formalé introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione». Si fa presente che nel caso di specie l'Avvocatura erariale non ha svolto alcuna difesa, onde sarebbe illegittima la condanna del ricorrente alle spese. 2.3. Tramite l'ultimo motivo si denunzia assoluta mancanza e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuizione sulle spese di giustizia, e ciò sia in ordine all'an che in ordine al quantum delle stesse, richiamandosi giurisprudenza civile di legittimità stimata pertinente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 6 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 10 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. 5. Con memoria difensiva in data 15 novembre 2023 si è sottolineata la irrilevanza, ai fini della individuazione della colpa concausativa della privazione della libertà, del silenzio serbato in interrogatorio e si è ribadita la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla individuazione delle circostanze di fatto costituenti, in ipotesi, condotte colpose costituenti elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di equa riparazione, richiamando il principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento)». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento degli ulteriori. 2. Tutta l'ordinanza impugnata è incentrata sulla mancata persuasiva confutazione da parte dell'indagato nel corso dell'interrogatorio degli assunti dell'accusa con riferimento ai seguenti temi (pp.
6-7 dell'ordinanza impugnata): avere riscosso i proventi dell'attività di spaccio, in particolare avere consegnato o meno un rotolo di banconote a tale IV SA, coimputato nel reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza rispetto al quale l'indagato ha risposto di non ricordare); avere il 16 aprile 2005 prelevato del denaro da una persona all'interno di un'automobile ed avere consegnato i soldi a tale CA AG, del pari 4 coimputato nel reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza - si legge nel provvedimento - non chiarita); il motivo dell'incontro con i coimputati SA e AG sollecitato nel corso della telefonata intercettata del 6 febbraio 2005 (episodio che si dice non essere stato chiarito); la esistenza di una videoripresa in cui il 22 marzo 2015 altro coimputato nel medesimo reato associativo, tale NC Vetere, mostra a OL un involucro bianco (episodio in relazione al quale - si legge nel provvedimento - non è stata fornita giustificazione). Tale modo di ragionare, in cui - sostanzialmente - si afferma essere onere dell'imputato contraddire gli assunti dell'accusa, altrimenti contribuendo a determinare, con comportamento stimato colposo, la custodia cautelare, merita censura, poiché, a ben vedere, vanifica l'inequivoco significato di portata garantista dell'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., novellato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), che recita testualmente: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Si tratta di principio fondamentale, immediatamente applicabile, come già più volte affermato dalla S.C.: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017; in termini, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L, Rv. 283241; Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2022, dep. 2023, Marretta, Rv. 285425). Peraltro, eliminando il tema del silenzio, la struttura motivazionale rimane vuota sotto ogni profilo, compreso quello del nesso di causalità tra la condotta stimata colposa dell'indagato e la applicazione ed il mantenimento della misura cautelare. 3.Quanto al secondo motivo, il cui esame - come si è detto - risulta assorbito dall'accoglimento del precedente, appare comunque opportuno 5 precisare che il Giudice del rinvio dovrà fare eventualmente applicazione del principio di soccombenza, che è cosa ben diversa dal principio di non contestazione invocato nel ricorso (tramite richiamo a Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, Curatela fall. Panair s.p.a. vs GES.A.P. s.p.a., cit.), tenendo conto delle puntualizzazioni operate al riguardo dalla giurisprudenza civile di legittimità (cfr. infatti Sez. 2 civ., ord. n. 15326 del 12/06/2018, R vs. G, Rv. 649173: «Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia»). 4. Consegue dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui si demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 30/11/2023.