Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, a meno che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità).
Commentario • 1
- 1. Risarcimento licenziamento: va decurtato dalla pensione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR LI, OR DI, OR NA, OR LU, OR IVA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'A.D. Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BA EO, BA LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 635/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 19/05/98 e depositata il 26/05/98 (R.G. 426/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito del decesso di RI TE AM, che la sera del 20.3.1995 fu investita da un'autovettura, il marito ND OR ed i figli MA, AD, MO, IG ed VA, nonché i fratelli SA, OM, TA, GI, AN e IG AM convennero in giudizio LO AN, NG AN e l'Assitalia s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'autovettura investitrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.
I convenuti resistettero, adducendo la colpa concorrente della vittima per aver circolato senza il dispositivo di illuminazione acceso e senza catarifrangenti.
2. L'adito tribunale di Forlì determinò nel 25% il concorso causale colposo della vittima e condannò solidalmente i convenuti al pagamento di somme varie a ciascuno dei OR e dei fratelli AM.
La corte d'appello di Bologna, decidendo con sentenza n. 635 del 1998 sul gravame degli attori in primo grado e su quello incidentale dei convenuti, ha escluso il danno patrimoniale riconosciuto dal tribunale a favore del marito e dei figli della defunta e, diversamente quantificato il danno morale subiettivo, ha determinato come segue le diverse somme dovute a ciascuno dei danneggiati (in aumento per i OR ed in diminuzione per i AM), disponendo conseguentemente in ordine ai pagamenti ed alle restituzioni da effettuarsi:
L. 69.192.900 a ND OR, detratto l'acconto di L. 55.000.000 rivalutato a L. 65.242.400; L. 70.744.600 ad VA OR;
L. 88.430.000 a IG OR;
L. 73.873.000 ciascuno a AD, MO e MA OR (disponendo che la somma relativa al credito di quest'ultimo fosse ripartita tra gli eredi OR); L. 22.610.400 a ciascuno dei sei fratelli AM, oltre accessori.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione ND, AD, MO, IG ed VA OR affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.. Gli intimati LO ed NG AN non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente escluso che, secondo quanto prospettato dai resistenti, il ricorso sia inammissibile per mancata o insufficiente esposizione dei fatti di causa, giacché la lettura dei motivi di ricorso consente di cogliere chiaramente gli aspetti della vicenda processuale che, in relazione alle censure mosse alla sentenza gravata, effettivamente rilevano.
2.1. Col primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto di non poter liquidare il danno morale complessivo subito da ND OR in una somma superiore a L. 100.000.000, come si sarebbe dovuto in applicazione della tabella applicata dal tribunale di Bologna, in ragione della "espressa taxatio contenuta nelle conclusioni". Sostengono i ricorrenti che le indicazioni di cui alle conclusioni hanno solo valore indicativo, essendo volte a soddisfare l'esigenza di specificità dell'oggetto della domanda e non essendo invece vincolanti per il giudice;
e che, comunque, il solo limite eventualmente ravvisabile era quello costituito dalla richiesta somma complessiva di L. 238.450.750, non potendo le indicazioni specificatorie costituire uno sbarramento in relazione alla chiara la volontà sostanziale della parte di ottenere l'intero risarcimento.
Affermano in via logicamente subordinata che, essendo stati richiesti anche rivalutazione ed interessi, tali voci avrebbero dovuto essere in ogni caso riconosciute in eccedenza rispetto al limite di L. 100.000.000.
Estendono infine tali considerazioni anche alle posizioni di AD, MO, IG ed VA OR, anche in qualità di eredi di MA OR.
2.2. La censura è infondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, in favore di ciascuno dei ricorrenti diversi da ND OR, la liquidazione del danno morale è stata contenuta in L. 100.000.000 non già in relazione al limite del petitum, ma perché la corte ha ritenuto che quell'importo, corrispondente al minimo tabellare previsto, fosse congruo, "costituendo la presenza di un rilevante numero di fratelli valido elemento di sostegno morale e materiale" (pag. 21 della sentenza impugnata). La questione posta col presente motivo non viene dunque in rilievo nei loro confronti, stante la diversità della ratio decidendi.
Quanto alla posizione di ND OR, ai rilievi svolti col motivo di ricorso va obiettato che il principio fondamentale del contraddittorio sarebbe travolto da un'impostazione che consentisse al giudice di prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna voce di danno. Del resto, l'esigenza di specificità dell'oggetto della domanda che, secondo gli stessi ricorrenti, le loro indicazioni miravano a soddisfare, è volta soprattutto a garantire la possibilità di effettiva esplicazione del diritto di difesa, sicché la prospettata impostazione rivela anche elementi di intrinseca contraddittorietà.
Se, poi, l'indicazione della somma richiesta per ciascuna voce di danno abbia valore meramente indicativo (come è lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda che il danno sia comunque liquidato secondo giustizia ed equità: cfr. Cass., n. 7345/1999) ovvero abbia valenza definitoria del petitum per il tipo di danno e sia dunque invalicabile dal giudice, è problema che concerne l'interpretazione della domanda e che costituisce dunque questione di fatto riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Nella specie il ricorrente non censura la sentenza sotto tale aspetto, ma sostiene che le conclusioni recanti l'indicazione finale di una somma complessiva (L. 238.450.750) comportano l'invalicabilità solo di detto importo e non anche di quello, pur specificamente indicato, per ciascun tipo di danno (patrimoniale, biologico e morale), essendo ovvio l'intento del danneggiato di ottenere l'integrale risarcimento. L'argomento non è determinante, com'è reso evidente dal rilievo che le stesse considerazioni consentirebbero allora il superamento anche dell'importo complessivamente indicato, pur quando esso esprima, come nella specie, il risultato aritmetico di una mera addizione di somme senza alcuna clausola eplicativa ulteriore (che permetta di escludere che l'importo indicato costituisca il limite del petitum). Neppure varrebbe osservare che le varie voci di danno non integrano una pluralità e diversità strutturale di petitum, ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni, o categorie interne, quanto alla sua specificazione quantitativa (secondo quanto affermato da Cass., 5 luglio 2001, n. 9090 in tema di emendatio libelli).
L'invalicabilità da parte del giudice dell'importo richiesto per una singola voce danno, in difetto di indicazioni ulteriori che consentano di escludere che la parte intendesse così delimitare il petitum mediato (somma di denaro domandata per quella voce), non discende, infatti, dalla natura delle varie categorie di danno, ma - come si è sopra osservato - dal principio dispositivo, di cui è espressione la regola di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., la quale non consente al giudice di riconoscere ad una parte più di quanto essa abbia specificamente domandato a titolo di risarcimento di un determinato tipo di pregiudizio, a garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Infine, l'infondatezza del profilo subordinato di censura direttamente discende dalla constatazione che interessi e rivalutazione sono stati riconosciuti in aggiunta alle somme liquidate in riferimento alla data del sinistro (cfr. pag. 25 della sentenza gravata).
3.1. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 2059 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo per avere la corte d'appello, illogicamente e con motivazione insufficiente, conferito rilievo al numero dei fratelli sopravvissuti agli effetti della liquidazione del danno morale a favore di ciascuno di essi nella misura tabellare minima complessiva di L. 100.000.000 (al lordo della riduzione del 25%).
3.2. La censura è infondata, essendo la ragione della decisione sufficientemente illustrata in relazione all'evidenza dell'argomentazione (testualmente riportata sub 2.2.) e competendo esclusivamente al giudice del merito l'apprezzamento delle circostanze di fatto e della loro rilevanza ai fini detta determinazione quantitativa del danno da liquidarsi equitativamente.
4.1. Col terzo motivo la sentenza è, da ultimo, censurata per "omessa e insufficiente contraddittoria motivazione violazione delle norme del c.c. in materia di risarcimento del danno patrimoniale" per avere la corte territoriale ritenuto che il reddito ricavabile dall'allevamento e vendita di animali da cortile, cui la defunta si dedicava in vita, dovesse essere ridimensionato rispetto alla stima operata dai giudici di primo grado e considerarsi compensato dalla pensione di reversibilità a favore del marito e dall'acquisto ereditario, a favore di tutti, della parte del podere appartenuta alla vittima.
Ritengono i ricorrenti che il ragionamento svolto dai giudici di secondo grado sia di "assoluta contraddittorietà logica in quanto sostanzialmente compensativo di un credito di natura alimentare, di immediata esigenza attuale, con la astratta ed improduttiva titolarità di una quota ideale di comproprietà, priva di qualsiasi redditività".
4.2. Anche tale doglianza è infondata.
Dopo aver determinato in L.
2.460.940 il "presunto danno patrimoniale" (pagina 23 della gravata sentenza) di ciascuno dei OR per il titolo di cui sopra, la corte ha ritenuto di effettuare una compesatio lucri cum damno in base ad apprezzamenti di fatto assolutamente insindacabili in questa sede e non intrinsecamente privi di ragionevolezza, posto che la titolarità della quota di comproprietà non era astratta, ma effettiva, e l'improduttività (attuale) del podere costituisce affermazione del tutto apodittica, onde non è dato ravvisare la prospettata contraddittorietà logica.
5. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in L. 100.000 (euro 51,64), oltre a L.
4.000.000 per onorari (euro 2.065,82).
Roma, 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002