Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 2
Nella liquidazione del danno non possono essere prese in considerazione voci diverse da quelle espressamente elencate dall'interessato (nella specie con la comparsa conclusionale), anche se quest'ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, nell'indicare un importo complessivo, abbia chiesto (con clausola che produce il diverso effetto del possibile superamento della cifra indicata dalla parte) che comunque il danno sia determinato secondo giustizia ed equità.
Qualora un intervento chirurgico abbia esito negativo, rendendo immediata anziché allontanare nel tempo o evitare una menomazione, e tale esito sia imputabile alla responsabilità del medico (nella specie per non avere correttamente informato l'interessato circa i rischi dell'intervento stesso), la compromissione arrecata alla salute del paziente va identificata, ai fini della liquidazione dei danni, tenendo presente il momento in cui la stessa si sarebbe prodotta naturalmente.
Commentario • 1
- 1. DIRITTO SANITARIO: trattamento medico terapeutico e consenso informato. Risarcimento danni.Di Daniela Di Paola · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO SANITARIO Condotta negligente del medico – Omessa considerazione degli effetti collaterali del farmaco somministrato – Assenza di monitoraggio prima e dopo del periodo di trattamento – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento danni per errata somministrargli di terapia farmacologica – Protocollo medico. Si riportano stralci dell'interessante Ordinanza lavorata e pubblicata per esteso su AmbienteDiritto.it sul “consenso informato”. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PP IC VED ZI, ZI EL, ZI AN nella qualità di AR ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FOLCHITTO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FERRUCCIO ZUCCARO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IV OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE LOZITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AZD SANITARIA LOCALE USSL/1 VARESE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la difende, giusta procura speciale ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15;
- resistente con procura -
nonché contro
REGIONE LOMBARDIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1882/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 28/05/96 e depositata il 21/06/96 (R.G.176/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanna ZUCCARO (per delega Avv. F. ZUCCARO);
udito l'Avvocato Mario MASSANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del I^ motivo e l'accoglimento p.q.r. del 2^ motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - AR ZZ conveniva in giudizio MO LI e l'Unità sanitaria locale 3 di Varese: con la citazione notificata il 16.3.1990 proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno.
Esponeva che, prima dei fatti che avrebbero dato origine alla causa, il 4.10.1979, aveva subito un intervento chirurgico (era stato, in particolare, operato di laminectomia D.11 - D.12 e parziale L.1 ed aveva subito l'asportazione totale di un nodo patologico capsulato intradurale inserito su una radice a destra e a contatto con la superficie antero laterale del midollo).
Nel giugno del 1984, sofferente di lombalgia, era stato visitato dal neurochirurgo dott. MO LI, il quale gli aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico per sospetta aracnoidite della cauda. In quell'occasione, gli era stato detto che si sarebbe trattato di un intervento non difficile e privo di particolari rischi, da cui si sarebbe ripreso in tempo per le vacanze estive. Il 15 giugno s'era perciò ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Circolo di Varese. Al momento del ricovero, non presentava disturbi sfinterici e neppure dolori, se non nella posizione supina, inoltre la deambulazione era autonoma e regolare.
L'attore aggiungeva che l'esame sacculografico e mielografico del 20 giugno aveva però evidenziato una situazione diversa (ovverosia l'esistenza di un blocco di tipo introdurale extramidollare in corrispondenza del 12^ metamero dorsale. Il blocco era apparso parziale e determinato da una formazione ovoidale che si estendeva cranialmente sino all'interspazio di D.11 - D.12 e si trovava al davanti della cauda e del cono midollare). Senza che gli venisse prospettata la particolare delicatezza e pericolosità dell'operazione, il 22.6.1984 veniva sottoposto ad intervento chirurgico da parte del dott. LI (nel corso dell'operazione il chirurgo aveva proceduto alla riapertura della laminectomia dorso-lombare eseguendo un'asportazione apparentemente completa di un nodo patologico ben capsulato e circoscritto a livello di D.12, tenacemente aderente al cono midollare e alle radici della cauda, sacrificando due radici che penetravano entro il polo inferiore del nodo).
Esito dell'intervento era stata una completa paralisi dalla vita in giù.
L'attore concludeva sostenendo che la responsabilità dei gravi danni morali biologici e patrimoniali subiti doveva essere imputata al chirurgo che, senza averlo compiutamente informato sulle possibili conseguenze, aveva eseguito un intervento non giustificato dalle condizioni di salute in cui versava.
2. - MO LI e la U.S.L. 3 di Varese si costituivano in giudizio e resistevano all'accoglimento della domanda, che veniva rigettata dal tribunale con sentenza del 18.3.1994. 3. - La decisione del tribunale è stata riformata dalla corte d'appello di Milano con sentenza del 21.6.1996. La corte d'appello ha cosi motivato la propria decisione. L'attore, impugnando la sentenza del tribunale, non aveva insistito nel sostenere che l'operazione fosse stata condotta in modo non corretto sotto l'aspetto tecnico e, del resto, l'indagine svolta in primo grado aveva posto in rilievo che al chirurgo doveva sostanzialmente imputarsi di non avere informato il paziente sui gravi rischi invalidanti di un rinnovato intervento sul midollo spinale.
Sotto questo secondo aspetto, peraltro, la colpa del chirurgo appariva innegabile.
Il paziente non era stato messo in condizioni di esprimere un consenso informato, perché non gli erano state prospettate le alternative che al momento si presentavano: non sottoporsi all'intervento, con la possibilità di godere di un ulteriore spazio di vita normale, della durata di almeno un triennio, ma di andare poi incontro ad una paraplegia;
affrontare l'intervento con una probabilità statistica del 64% di pervenire ad una guarigione completa in caso di totale asportazione del tumore, ma con la corrispondente probabilità statistica del 36% di non conseguire un esito favorevole, sino ad incorrere nella paraplegia immediatamente. La determinazione dell'entità del danno e la sua liquidazione dovevano muovere dalla richiesta fatta dall'appellante, di L. 417.627.121, e dai calcoli e voci che nella comparsa conclusionale di primo grado erano stati elencati a suo supporto.
Mentre non potevano essere considerati risarcibili i pregiudizi che prima o poi la parte avrebbe comunque subito o la perdita di fonti di reddito solo potenziali, si presentavano come danno ingiusto sia il danno biologico sia il danno morale.
Questi, riferiti all'anticipata perdita di una possibilità normale di vita, dal 1984 al 1987, andavano liquidati, con criterio equitativo, nella metà di quanto sarebbe potuto spettare ad una persona della stessa età dell'attore, che avesse subito, senza esservi esposta e per colpa altrui, un identico tipo di menomazione. E, sulla base di calcoli riferiti al valore del punto di invalidità, era dato pervenire ad un risarcimento globale di L. 200 milioni.
4. - EL PI ved. ZZ, IE e AN ZZ, dichiaratisi eredi del marito e padre AR, hanno proposto ricorso per cassazione.
MO LI ha resistito con controricorso.
L'azienda sanitaria U.S.S.L. 1 di Varese ha depositato la procura conferita all'Avv. Mario Massano per partecipare alla discussione orale.
La Regione Lombardia non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso è ammissibile.
La legittimazione a contraddire alla domanda proposta in origine contro l'Unità sanitaria locale 3 di Varese spetta ora alla Regione Lombardia, che è succeduta alla prima (Sez. Un. 6 marzo 1997 n. 1989), dopo la soppressione delle unità sanitarie locali (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Ed il ricorso le è stato notificato.
D'altro canto, essendo stata in giudizio davanti alla corte d'appello la U.S.L. 3 di Varese, il ricorso poteva anche essere notificato, come pure è stato fatto, al procuratore per essa costituito in giudizio.
2. - Il ricorso contiene cinque motivi.
Il primo concerne l'individuazione dei comportamenti del professionista suscettibili di costituirne la colpa, il quarto le conseguenze che ne sono derivate sul piano dell'integrità fisica del paziente, gli altri la determinazione e liquidazione dei danni che ne sono conseguiti.
3.1. - Il primo ed il quarto motivo possono essere esaminati insieme. I ricorrenti, col primo, deducono un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), col quarto anche vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043, 2056, 2059 e 1123 cod. civ.). Sostengono che la corte d'appello, quando ha imputato al medico solo la colpa di non aver provocato un consenso informato del paziente all'operazione, ha valutato in modo erroneo sia l'impugnazione sia le conclusioni del consulente.
Osservano poi che, limitando la lesione dell'integrità fisica all'anticipazione di un esito che si sarebbe prodotto naturalmente di lì ad un triennio, la corte d'appello non ha ben valutato le conclusioni presentate dal consulente, esse stesse peraltro non chiare, ed ha comunque seguito un criterio in sè non giustificato sul piano logico e giuridico.
I due motivi non sono fondati.
3.2. - Il giudice di secondo grado ha colto nei motivi di appello una critica intesa a che fosse riconsiderato uno solo degli aspetti, sotto i quali, nel giudizio davanti al tribunale, era stato valutato il comportamento del medico.
Ha ritenuto che la critica si fosse indirizzata a sostenere che il tribunale aveva mal giudicato nel considerare espresso dal paziente un consenso informato all'operazione. L'appellante, per contro, non si sarebbe più soffermato sul punto della condotta del medico nell'ambito dell'operazione, ovverosia della scelta fatta, durante l'intervento, di tentare di asportare completamente la neoplasia.
Orbene, la valutazione compiuta dalla corte d'appello, del resto criticata sotto il profilo del difetto di motivazione, rientra nell'ambito dei possibili significati dell'impugnazione e quindi si sottrae a cassazione.
È sufficiente considerare che, dopo aver esposto i motivi, l'appellante riassumeva la propria tesi in questi termini: - "Il riesame dei fatti di causa cosi come prospettato deve condurre ad un giudizio di responsabilità colposa del dott. LI per aver imprudentemente sottoposto ad intervento chirurgico, fonte di gravi rischi in carenza del consenso informato dell'avente diritto, ... ". E questi termini si ripresentano sostanzialmente nelle conclusioni, a loro volta così formulate: - " ...ritenere la responsabilità colposa del dott. MO LI per aver imprudentemente sottoposto ad intervento chirurgico, fonte di gravi rischi, l'appellante signor AR ZZ, omettendo di dare una corretta informazione al paziente agendo dunque in assenza del consenso dell'avente diritto ... ".
Se cosi è, non rileva che il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado avesse preso in considerazione l'aspetto non esaminato dal giudice di secondo grado.
3.3. - La corte d'appello, sull'altro punto, quello oggetto del quarto motivo, si è rifatta alle conclusioni del consulente. Il passo conclusivo della relazione, che i ricorrenti riportano nel ricorso, esprime in modo chiaro, logicamente argomentato e congruente con il resto dell'elaborato, che, se non si fosse sottoposto all'operazione nel 1984, AR ZZ,- con elevatissima probabilità, si sarebbe trovato a dover affrontare un'identica situazione di paraplegia sfinterica e degli arti inferiori, di lì a qualche anno, di li ad un triennio in particolare, per la naturale evoluzione di una neoplasia che si veniva riformando dopo la parziale asportazione del 1979. Orbene, come, nel caso di morte, i danni patrimoniali che ne derivano per i prossimi congiunti o gli altri aventi diritto si misurano considerando quanto sarebbe rimasto probabilmente da vivere al defunto, nello stesso modo, rispetto all'esito negativo di un intervento chirurgico che rende immediata anziché allontanare od evitare la menomazione, la compromissione arrecata alla salute del paziente va misurata considerando a partire da quale momento la menomazione si sarebbe prodotta naturalmente.
E che ciò sarebbe avvenuto si desume dai fatti e da quanto il consulente riferisce, ovverosia dalla circostanza che, dopo l'operazione del 1979, la neoplasia s'era nuovamente riprodotta in forme che già nel 1984 avevano reso impossibile asportarla senza provocare al paziente la paraplegia di cui ha sofferto. D'altra parte, ogni volta che si tratta di stabilire come le cose sarebbero andate, altro non è possibile fare se non ragionare in base a ciò che normalmente accade.
Nè può dirsi, come hanno sostenuto i ricorrenti, che i giudici di merito siano incorsi nell'errore logico di non aver colto che il successivo svolgimento degli eventi aveva reso impossibile impiegare un ragionamento di tipo probabilistico: la neoplasia, infatti, dopo l'intervento del 1984, non s'era riformata.
Questo non toglie che i giudici abbiano dovuto affrontare il problema di quel che sarebbe accaduto se, nel 1984, la neoplasia allora riformatasi non fosse stata asportata.
Essi hanno quindi dovuto mettere a paragone due serie: una ipotetica, quale si sarebbe potuta sviluppare se il paziente non fosse stato operato;
l'altra caratterizzata dall'esito negativo dell'operazione.
Sicché era per loro irrilevante che la neoplasia, asportata, ma con gli esiti negativi determinatisi, non si fosse poi riformata;
rilevava bensì risolvere il problema del cosa sarebbe successo se la si fosse lasciata ulteriormente sviluppare.
Hanno quindi risolto, come dovevano, un problema consistente nel giudicare cosa sarebbe potuto accadere e l'unico modo per farlo era impiegare la regola di giudizio del ciò che comunemente accade. 4. - Il secondo motivo del ricorso denunzia un vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043 e 2056 cod. civ.).
I ricorrenti lamentano che i giudici di appello non abbiano riconosciuto alcun risarcimento per il danno alla salute patito nel periodo di invalidità temporanea, invalidità la cui esistenza era stata segnalata dal consulente e che avrebbe quindi dovuto essere valutata anche di ufficio.
Il motivo non è fondato.
L'attore, in secondo grado, sia nella citazione sia nel precisare le conclusioni, aveva chiesto che il risarcimento gli fosse liquidato in L. 417.627.121 e comunque nella misura che il giudice avesse determinato in giustizia ed equità.
Ha osservato la corte d'appello che la cifra rimandava necessariamente ai calcoli ed alle sole voci elencate nella comparsa conclusionale che conducevano a quel risultato.
Anche in questo caso l'interpretazione della domanda è congruente alla sua formulazione: la clausola per cui il danno va liquidato secondo giustizia ed equità può comportare da parte del giudice una liquidazione anche superiore, ma non la considerazione di voci di danno diverse da quelle espressamente elencate. Orbene, tra le quattordici voci (compresa quella per interessi) esposte nella comparsa conclusionale di primo grado non era compresa l'invalidità temporanea, mentre si presentavano come voci distinte l'invalidità permanente ed il danno biologico, calcolata la prima in base alla percentuale di invalidità (60%) il secondo al valore del punto di invalidità.
5. - Il terzo motivo denunzia violazione di norme di diritto (art.360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043, 2056, 1226,
1227 e 2059 cod. civ.). I ricorrenti lamentano che la corte d'appello abbia negato il rimborso dei costi che l'invalidità aveva reso necessario affrontare.
Ed al riguardo richiamano varie voci che la corte d'appello non avrebbe preso in considerazione (spese mediche per L. 453.536; - acquisto di una carrozzina, per L. 24.100.000; - esborsi per l'adeguamento dell'immobile in L. 35.000.000; - acquisto di un'automobile con comandi automatici, per L. 26.500.000; - spese incontrate per i successivi ricoveri e per prestare assistenza al paziente).
La risposta della corte d'appello a tali richieste di risarcimento è consistita nell'osservare che s'era trattato di esborsi variamente connessi alla condizione di immobilizzazione, che quindi avrebbero comunque dovuto essere sostenuti passato un triennio.
La critica rivolta a questo punto della decisione è fondata. La pronuncia di rigetto totale della domanda con riguardo alle voci di danno indicate dalla parte non ha rapporto di congruenza logica con la ragione addotta per giustificarla.
Questa ragione non poteva escludere il risarcimento del danno. corrispondente a spese sopportate già a partire dal 1984, anziché dal 1987: in particolare le spese per interventi sostenuti nel periodo e le altre connesse spese di cura ed assistenza, il costo dell'anticipazione di spese che solo dopo qualche anno avrebbero dovuto essere sostenute.
La risposta data alla domanda si risolve in vizio di violazione delle norme sul risarcimento del danno, perché queste impongono di attribuire un ristoro corrispondente al pregiudizio subito, salvo a liquidare equitativamente i danni quando l'ammontare non può esserne provato in modo preciso.
La corte d'appello, in conclusione, avrebbe dovuto prendere in considerazione i diversi tipi di esborsi che la parte aveva dichiarato d'aver dovuto affrontare, perché con l'impugnazione erano stati nuovamente sottoposti al suo esame: avrebbe dovuto rifiutarne il risarcimento ove avesse ritenuto che non ne era stata data la prova, od al contrario ammetterli a risarcimento, se provati, risolvendo attraverso l'impiego del criterio equitativo le difficoltà di una liquidazione pertinente alla particolarità del caso. 6. - L'ultimo motivo lamenta che la corte d'appello non abbia prestato "nessuna considerazione ... alla richiesta - se pur affidata ex artt. 2056 e 1226 cc. ad una valutazione equitativa - del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante". I ricorrenti osservano che " ... le circostanze del caso erano, ex art. 1226, II comma cc., fornite dalle risultanze del Ctu che in relazione alla capacità lavorativa specifica aveva concluso per il 100%, dall'età assolutamente non avanzata dell'ZZ nel giugno 1984 di anni 60 e dall'esistenza della costituita società commerciale la "Punto Due snc di Turla, Stranieri e ZZ...". Se non che la corte d'appello ha ritenuto di non poter accordare un risarcimento per la perdita di "fonti inattuali di redditività ... ", ovverosia ha considerato che non era stato provato che la società produceva un reddito ne' erano stati forniti elementi idonei a farlo sicuramente presumere.
Il motivo non è quindi fondato.
7. - Il ricorso è accolto in parte.
La sentenza impugnata è cassata nel punto in cui ha negato il risarcimento del danno sotto forma di rimborso degli esborsi indicati nell'esame del terzo motivo e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio perché torni ad esaminare questo punto. Il giudice di rinvio è indicato in una diversa sezione della corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte suprema di cassazione, il 18 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999