CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23907 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT TA NA, n. Caltanissetta 05/11/1966 avverso la sentenza n. 430/22 Corte di appello di Caltanissetta del 13/05/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per le parti civili costituite RO PE, UZ EN, GU Marco, OL PE, GI IG LV e Società Cooperativa edilizia ES a r.I., l'avv. Giacomo Vitello che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado, come da nota depositata;
udito per la ricorrente, l'avv. AN Innpellizzeri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 23907 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte di cassazione con sentenza n. 28273 della Seconda sezione penale del 15 giugno 2021, di quella di secondo grado che l'aveva mandata assolta, ha ribadito la condanna di TA NA OT pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta per il delitto di ricettazione,. rideterminando la pena inflittale dal primo giudice nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 344,00 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalle costituite parti civili. Come da contestazione, l'oggetto materiale del reato è stato individuato in una abitazione bifamiliare (villetta) originariamente di proprietà del coniuge AN AN SC, acquistata dall'imputata mediante contratto di compravendita stipulato in data 29 maggio 2013 e ritenuta in parte realizzata con somme di denaro di provenienza delittuosa, segnatamente distratte dalle disponibilità finanziarie della Società Cooperativa edilizia ES a r.l. per un ammontare complessivo pari ad almeno 80.000,00 euro, indicate quali profitto del delitto di concorso in truffa continuata pluriaggravatai (artt. 112, 81 cpv., 640, 61, n. 11, cod. pen.), dal quale lo SC veniva, tuttavia, prosciolto dalla sentenza rescindente perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Omessa e/o insufficiente motivazione quanto "al giudfcato liberatorio sul tentativo di truffa con conseguente postulata inconfigurabilità del delitto di ricettazione causalmente connesso alle distrazioni truffaldine". Secondo la ricorrente, la sentenza di appello annullata aveva riqualificato il delitto di truffa ascritto a terzi in termini di tentativo, imponendone di conseguenza l'assoluzione dal delitto di ricettazione, non essendosi di fatto verificato alcun impiego di proventi di delitto nella realizzazione della villetta dei coniugi SC - OT, mentre il giudice di rinvio ha disatteso tale ricostruzione dei fatti, privilegiandone un'interpretazione che postula "l'unitarietà dell'operazione", così facendo proprie le considerazioni del Tribunale avuto riguardo ad una pluralità di circostanze ritenute rilevanti ai fini del perfezionamento del presupposto delitto di truffa (asserita mancanza di fatture emesse dalla Area srl nei confronti di AN SC;
palese c:onflitto di interessi tra quest'ultimo, gestore di fatto della Cooperativa edilizia ES nonché progettista e socio della AREA srl realizzatrice dell'intervento edilizio;
circostanza 2 che parte dei materiali fossero stati utilizzati per realizzare la villa personale dello SC). Omessa e/o insufficiente motivazione sull'elemento oggettivo del reato Deduce la ricorrente che il reato di cui all'art. 648 c:od. pen. non può configurarsi su un bene immobile realizzato con materiali acquistati regolarmente da un terzo soggetto (AREA srl) con denaro che si ritiene illecitamente incassato dalla ditta esecutrice a danno dei soci, poiché non si riceve la stessa cosa che è il provento della presunta truffa, ma vi è un quid novi, dal momento che • quel denaro viene impiegato in materiali che serviranno poi a realizzare la villetta. 2.2. Omessa e/o insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata risulta del tutto carente anche riguardo all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non avendo indicato circostanze fattuali realmente pregnanti della consapevolezza della ricorrente di acquistare un bene di provenienza delittuosa, se non evocando le stesse circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere integrato il dolo del reato in addebito. La motivazione risulta, inoltre, apodittica e preconcetta in considerazione del fatto che il processo aveva ampiamente dimostrato le reali motivazioni per le quali i coniugi avevano convenuto il trasferimento dell'immobile. La vendita dell'immobile in costruzione da parte dell'ingegner SC alla moglie costituì, infatti, un atto necessario per il ripianamento della situazione debitoria di AREA, determinata dal mancato pagamento di Toclesca soc. coop. dei lavori già eseguiti per circa 140.000,00 euro e dello stesso SC, determinata dal mancato pagamento delle spettanze professionali da parte di ES per circa 500.000,00 euro, che lo costrinsero, infine, ad una esposizione debitoria estremamente rilevante. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. Il momento consumativo della ricettazione andrebbe fatto coincidere con il reato presupposto che reca come data del commesso reato il 30 marzo 2012 in applicazione del principio del favor rei, talché anche considerati i periodi sospensione, esso si è prescritto il 19 giugno 2021. Qualora, invece, si volesse considerare data del commesso reato il 29 maggio 2013, data della stipula della compravendita riportata nell'imputazione, il delitto si sarebbe comunque prescritto il 17 settembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sebbene per un motivo pregiudiziale rispetto alle 3 doglianze articolate con il ricorso e che attiene alla configurabilità, nella fattispecie, del contestato delitto di ricettazione, questione rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. 2. Un primo profilo problematico attiene all'oggetto materiale del reato, come anzidetto nella fattispecie individuato in un bene immobile. Dal punto di vista letterale la previsione di legge non pone alcun ostacolo alla possibilità di ritenere oggetto di ricettazione in bene immobile. Sulla base di tale innegabile presupposto, un precedente di questa Corte di cassazione ha stabilito che è configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile. L'art. 648 cod. pen. prevede, infatti, l'ipotesi dell'acquisto di cose provenienti da qualsiasi delitto oltre che la ricezione e l'occultamento delle cose medesime: mentre in relazione a questi ultimi casi è necessario che si tratti di oggetti mobili, gli atti di acquisto possono avere ad oggetto anche immobili (Sez. 2, n. 1985 del 16/01/1991, dep. 1992 Girotto e altri, Rv. 189439 in fattispecie di acquisto di immobile proveniente da precedente delitto di truffa, perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ancorché la pronuncia di merito sia stata annullata per difetto dell'elemento psicologico). La dottrina ha fatto per contro notare che l'estensione del delitto ai beni immobili si pone in contrasto con il regime di trasmissione e di pubblicità loro specifico, cui è alla fine rimesso il controllo sulla circolazione di cespiti di provenienza illecita. Tanto che una ancor più risalente pronuncia di questa Corte di legittimità aveva, per contro, stabilito che non può essere oggetto del reato un bene immobile (Cass. 6 febbraio 1967, Zagni, non mass. in Giust Pen. 1967, 11, 1314). Il primo orientamento fa, come anticipato, leva sul dato letterale dell'art. 648 cod. pen., argomentando ulteriormente che quando il legislatore ha voluto limitare un delitto contro il patrimonio ai beni mobili (es. art. 624 cod. pen., "cosa mobile altrui") o immobili lo ha detto espressamente. In senso contrario vengono, invece, valorizzate le ragioni di politica criminale, sostenendosi che il reato espone i beni mobili a pericoli molto maggiori rispetto agli immobili, i cui trasferimenti non possono, invece, verificarsi in maniera clandestina e rispetto ai quali dovrebbero risultare sufficienti le comuni azioni previste dal diritto civile per il loro recupero. 3. In ogni caso, anche a voler ammettere l'applicabirità del delitto di ricettazione ai beni immobili, occorre affrontare un secondo rilevante problema, riguardante la provenienza mediata dell'oggetto ricettato. 4 Secondo Sez. 2, n. 8013 del 17/06/1992, Mei, Rv. 19128: 7, costituisce ipotesi punibile ex art. 648 cod. pen. la ricettazione da ricettazione (acquisto della merce da altro ricettatore) e rientra, comunque, nella previsione di detta norma incriminatrice anche l'acquisto di una cosa proveniente in via mediata da delitto, quando l'acquirente sia consapevole di tale provenienza. Più diffusamente, stando a Sez. 1, n. 7363 del 17/03/1982, Filia, Rv. 154755 affinché sussista il delitto di ricettazione non è necessario che il denaro o le cose debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dalla alienazione di cose della medesima provenienza. 4. A ben vedere, tuttavia, la questione non riguarda propriamente la provenienza mediata dell'oggetto ricettato, quanto piuttosto il reimpiego delle cose costituenti oggetto materiale del delitto presupposto ovvero l'eventuale loro trasformazione o incorporazione in una distinta res, mobile o immobile. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che abbiano costituito oggetto del delitto di truffa le somme di denaro, pari a complessivi 80.000,00 euro circa, impiegate per l'acquisto di materiali che la AREA srl, responsabile dell'intervento edilizio commissionatole dalla cooperativa edilizia ES, avrebbe dovuto impiegare per la realizzazione degli immobili oggetto dello appalto e che, invece, erano stati distratti dal coniuge dell'imputata (SC) per la costruzione della villetta di sua esclusiva proprietà. Sempre i giudici di merito hanno ritenuto la villetta (nel suo complesso) così realizzata quale oggetto materiale della ricettazione, al prezzo, tuttavia, di una indebita estensione della previsione normativa. Al contrasto delle varie ipotesi di reimpiego del denaro o delle altre cose mobili provenienti da delitto provvedono, infatti, i vari delitti di riciclaggio (artt. 648- bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) e le ipotesi di confisca a questi collegate (art. 648-quater). Alla finalità precipua di sottrarre al colpevole i proventi di alcune ipotesi di frode provvede, invece, l'art. 640-quater che estende l'applicabilità delle ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter ai casi ivi considerati (art. 640, secondo comma, n. 1; art. 640-bis; art. 640-ter cod. pen.), nel cui novero non è, però, riconnpresa la figura di reato di cui all'art. 640, primo comma, se non quando sia aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen. (caso che non ricorre nella specie). 5 Così deciso, aprile 2023 Ne deriva che l'individuazione quale oggetto materiale del delitto di ricettazione non solo del denaro o della res provenienti dal reato presupposto ma anche della res che li incorpora o che, come nel caso in esame, costituisce frutto del reimpiego del denaro oggetto del delitto di truffa presupposto comporta, come anticipato, l'indebita estensione della portata applicativa dell'art. 648 cod. pen. nonché la trasformazione in fattispecie di reato di una situazione comportante al più l'applicazione dell'art. 640, comma 1, cod. pen. (confisca del profitto del reato), non potendo, come anzidetto, trovare diretta applicazione l'art. 640 -quater. 4. L'esclusione della configurabilità nella fattispecie del delitto di ricettazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le altre doglianze articolate con il ricorso. P. Q. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per le parti civili costituite RO PE, UZ EN, GU Marco, OL PE, GI IG LV e Società Cooperativa edilizia ES a r.I., l'avv. Giacomo Vitello che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado, come da nota depositata;
udito per la ricorrente, l'avv. AN Innpellizzeri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 23907 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte di cassazione con sentenza n. 28273 della Seconda sezione penale del 15 giugno 2021, di quella di secondo grado che l'aveva mandata assolta, ha ribadito la condanna di TA NA OT pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta per il delitto di ricettazione,. rideterminando la pena inflittale dal primo giudice nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 344,00 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalle costituite parti civili. Come da contestazione, l'oggetto materiale del reato è stato individuato in una abitazione bifamiliare (villetta) originariamente di proprietà del coniuge AN AN SC, acquistata dall'imputata mediante contratto di compravendita stipulato in data 29 maggio 2013 e ritenuta in parte realizzata con somme di denaro di provenienza delittuosa, segnatamente distratte dalle disponibilità finanziarie della Società Cooperativa edilizia ES a r.l. per un ammontare complessivo pari ad almeno 80.000,00 euro, indicate quali profitto del delitto di concorso in truffa continuata pluriaggravatai (artt. 112, 81 cpv., 640, 61, n. 11, cod. pen.), dal quale lo SC veniva, tuttavia, prosciolto dalla sentenza rescindente perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Omessa e/o insufficiente motivazione quanto "al giudfcato liberatorio sul tentativo di truffa con conseguente postulata inconfigurabilità del delitto di ricettazione causalmente connesso alle distrazioni truffaldine". Secondo la ricorrente, la sentenza di appello annullata aveva riqualificato il delitto di truffa ascritto a terzi in termini di tentativo, imponendone di conseguenza l'assoluzione dal delitto di ricettazione, non essendosi di fatto verificato alcun impiego di proventi di delitto nella realizzazione della villetta dei coniugi SC - OT, mentre il giudice di rinvio ha disatteso tale ricostruzione dei fatti, privilegiandone un'interpretazione che postula "l'unitarietà dell'operazione", così facendo proprie le considerazioni del Tribunale avuto riguardo ad una pluralità di circostanze ritenute rilevanti ai fini del perfezionamento del presupposto delitto di truffa (asserita mancanza di fatture emesse dalla Area srl nei confronti di AN SC;
palese c:onflitto di interessi tra quest'ultimo, gestore di fatto della Cooperativa edilizia ES nonché progettista e socio della AREA srl realizzatrice dell'intervento edilizio;
circostanza 2 che parte dei materiali fossero stati utilizzati per realizzare la villa personale dello SC). Omessa e/o insufficiente motivazione sull'elemento oggettivo del reato Deduce la ricorrente che il reato di cui all'art. 648 c:od. pen. non può configurarsi su un bene immobile realizzato con materiali acquistati regolarmente da un terzo soggetto (AREA srl) con denaro che si ritiene illecitamente incassato dalla ditta esecutrice a danno dei soci, poiché non si riceve la stessa cosa che è il provento della presunta truffa, ma vi è un quid novi, dal momento che • quel denaro viene impiegato in materiali che serviranno poi a realizzare la villetta. 2.2. Omessa e/o insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata risulta del tutto carente anche riguardo all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non avendo indicato circostanze fattuali realmente pregnanti della consapevolezza della ricorrente di acquistare un bene di provenienza delittuosa, se non evocando le stesse circostanze valorizzate dal Tribunale per ritenere integrato il dolo del reato in addebito. La motivazione risulta, inoltre, apodittica e preconcetta in considerazione del fatto che il processo aveva ampiamente dimostrato le reali motivazioni per le quali i coniugi avevano convenuto il trasferimento dell'immobile. La vendita dell'immobile in costruzione da parte dell'ingegner SC alla moglie costituì, infatti, un atto necessario per il ripianamento della situazione debitoria di AREA, determinata dal mancato pagamento di Toclesca soc. coop. dei lavori già eseguiti per circa 140.000,00 euro e dello stesso SC, determinata dal mancato pagamento delle spettanze professionali da parte di ES per circa 500.000,00 euro, che lo costrinsero, infine, ad una esposizione debitoria estremamente rilevante. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. Il momento consumativo della ricettazione andrebbe fatto coincidere con il reato presupposto che reca come data del commesso reato il 30 marzo 2012 in applicazione del principio del favor rei, talché anche considerati i periodi sospensione, esso si è prescritto il 19 giugno 2021. Qualora, invece, si volesse considerare data del commesso reato il 29 maggio 2013, data della stipula della compravendita riportata nell'imputazione, il delitto si sarebbe comunque prescritto il 17 settembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sebbene per un motivo pregiudiziale rispetto alle 3 doglianze articolate con il ricorso e che attiene alla configurabilità, nella fattispecie, del contestato delitto di ricettazione, questione rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. 2. Un primo profilo problematico attiene all'oggetto materiale del reato, come anzidetto nella fattispecie individuato in un bene immobile. Dal punto di vista letterale la previsione di legge non pone alcun ostacolo alla possibilità di ritenere oggetto di ricettazione in bene immobile. Sulla base di tale innegabile presupposto, un precedente di questa Corte di cassazione ha stabilito che è configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile. L'art. 648 cod. pen. prevede, infatti, l'ipotesi dell'acquisto di cose provenienti da qualsiasi delitto oltre che la ricezione e l'occultamento delle cose medesime: mentre in relazione a questi ultimi casi è necessario che si tratti di oggetti mobili, gli atti di acquisto possono avere ad oggetto anche immobili (Sez. 2, n. 1985 del 16/01/1991, dep. 1992 Girotto e altri, Rv. 189439 in fattispecie di acquisto di immobile proveniente da precedente delitto di truffa, perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ancorché la pronuncia di merito sia stata annullata per difetto dell'elemento psicologico). La dottrina ha fatto per contro notare che l'estensione del delitto ai beni immobili si pone in contrasto con il regime di trasmissione e di pubblicità loro specifico, cui è alla fine rimesso il controllo sulla circolazione di cespiti di provenienza illecita. Tanto che una ancor più risalente pronuncia di questa Corte di legittimità aveva, per contro, stabilito che non può essere oggetto del reato un bene immobile (Cass. 6 febbraio 1967, Zagni, non mass. in Giust Pen. 1967, 11, 1314). Il primo orientamento fa, come anticipato, leva sul dato letterale dell'art. 648 cod. pen., argomentando ulteriormente che quando il legislatore ha voluto limitare un delitto contro il patrimonio ai beni mobili (es. art. 624 cod. pen., "cosa mobile altrui") o immobili lo ha detto espressamente. In senso contrario vengono, invece, valorizzate le ragioni di politica criminale, sostenendosi che il reato espone i beni mobili a pericoli molto maggiori rispetto agli immobili, i cui trasferimenti non possono, invece, verificarsi in maniera clandestina e rispetto ai quali dovrebbero risultare sufficienti le comuni azioni previste dal diritto civile per il loro recupero. 3. In ogni caso, anche a voler ammettere l'applicabirità del delitto di ricettazione ai beni immobili, occorre affrontare un secondo rilevante problema, riguardante la provenienza mediata dell'oggetto ricettato. 4 Secondo Sez. 2, n. 8013 del 17/06/1992, Mei, Rv. 19128: 7, costituisce ipotesi punibile ex art. 648 cod. pen. la ricettazione da ricettazione (acquisto della merce da altro ricettatore) e rientra, comunque, nella previsione di detta norma incriminatrice anche l'acquisto di una cosa proveniente in via mediata da delitto, quando l'acquirente sia consapevole di tale provenienza. Più diffusamente, stando a Sez. 1, n. 7363 del 17/03/1982, Filia, Rv. 154755 affinché sussista il delitto di ricettazione non è necessario che il denaro o le cose debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dalla alienazione di cose della medesima provenienza. 4. A ben vedere, tuttavia, la questione non riguarda propriamente la provenienza mediata dell'oggetto ricettato, quanto piuttosto il reimpiego delle cose costituenti oggetto materiale del delitto presupposto ovvero l'eventuale loro trasformazione o incorporazione in una distinta res, mobile o immobile. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che abbiano costituito oggetto del delitto di truffa le somme di denaro, pari a complessivi 80.000,00 euro circa, impiegate per l'acquisto di materiali che la AREA srl, responsabile dell'intervento edilizio commissionatole dalla cooperativa edilizia ES, avrebbe dovuto impiegare per la realizzazione degli immobili oggetto dello appalto e che, invece, erano stati distratti dal coniuge dell'imputata (SC) per la costruzione della villetta di sua esclusiva proprietà. Sempre i giudici di merito hanno ritenuto la villetta (nel suo complesso) così realizzata quale oggetto materiale della ricettazione, al prezzo, tuttavia, di una indebita estensione della previsione normativa. Al contrasto delle varie ipotesi di reimpiego del denaro o delle altre cose mobili provenienti da delitto provvedono, infatti, i vari delitti di riciclaggio (artt. 648- bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) e le ipotesi di confisca a questi collegate (art. 648-quater). Alla finalità precipua di sottrarre al colpevole i proventi di alcune ipotesi di frode provvede, invece, l'art. 640-quater che estende l'applicabilità delle ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter ai casi ivi considerati (art. 640, secondo comma, n. 1; art. 640-bis; art. 640-ter cod. pen.), nel cui novero non è, però, riconnpresa la figura di reato di cui all'art. 640, primo comma, se non quando sia aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen. (caso che non ricorre nella specie). 5 Così deciso, aprile 2023 Ne deriva che l'individuazione quale oggetto materiale del delitto di ricettazione non solo del denaro o della res provenienti dal reato presupposto ma anche della res che li incorpora o che, come nel caso in esame, costituisce frutto del reimpiego del denaro oggetto del delitto di truffa presupposto comporta, come anticipato, l'indebita estensione della portata applicativa dell'art. 648 cod. pen. nonché la trasformazione in fattispecie di reato di una situazione comportante al più l'applicazione dell'art. 640, comma 1, cod. pen. (confisca del profitto del reato), non potendo, come anzidetto, trovare diretta applicazione l'art. 640 -quater. 4. L'esclusione della configurabilità nella fattispecie del delitto di ricettazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le altre doglianze articolate con il ricorso. P. Q. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.