Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14995 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPHEM UNDVALIUNG UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1,55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -2-4-0-T-T. 2002- IL CAN CRE LA CORTE SUPRE14995/02 Responsabilità civile. Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23727/01 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron. 35112 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 3896 Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Ud. 07/06/02Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 370, presso 10 studio dell'avvocato SILVIO STEFANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COGEVE SRL, in persona del suo legale rappresentante sig. Pietro VERTICCHIO elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difesa dall'avvocato STEFANO MASTROLILLI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1325 nonchè contro 1 COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco Walter Veltroni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale dello Stato, difeso dall'avvocato FABRIZIO AVENATI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1281/01 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile emessa il 21/3/2001, depositata il 09/04/01; RG. 3997/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato STEFANO SILVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AM AT, con atto di citazione del 27 dicembre 1996, ha convenuto in giudizio davanti al tri- bunale di Roma il Comune di questa città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito d'incidente stradale. L'attore ha dichiarato che il precedente giorno 8 aprile, mentre percorreva in bicicletta la Via Pigneto dello stesso Comune, era caduto per la presenza sulla 2 carreggiata di numerose buche, riportando lesioni per- sonali e la rottura della bicicletta. Il Comune di Roma ha negato di essere responsabile sinistro ed ha chiesto autorizzato di chiamare in causa la s.r.1 CO.GE.VE., per essere da questa garantito ri- spetto all'eventuale condanna.
2. La domanda del AT è stata rigettata dal tri- bunale, e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 9 aprile 2001. La Corte di appello ha dichiarato che l'incidente era verificato per esclusiva negligenza del cicli- si sta, il quale non aveva avvertito la presenza delle bu- che sulla carreggiata.
3. Per la cassazione della sentenza AM Nata- le ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resistono con controricorso il Comune di Roma e la Società CO.GE.VE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' preliminare l'esame dell'eccezione, sollevata controricorrente Società CO.GE.VE., d'inammissi- dalla bilità del ricorso, perché proposto oltre il termine breve per l'impugnazione.
2. La sentenza della Corte di appello di Roma è stata notificata ad istanza della Società CO. GE.VE. "al sig. AT AM, avv.ti Silvio e Maria Marchi" il 3 30 maggio 2001, i quali sono i difensori costituiti del AT, come è riportato nell'intestazione della sen- tenza. Il ricorso per cassazione è stato notificato al Co- mune ed alla Società CO.GE.VE. il 26 ed il 27 settembre 2001. La proposizione del ricorso è avvenuta, quindi, ol- tre il termine "di giorni sessanta" indicato dall'art. 325 cod. proc. civ., il quale decorre "dalla notifica- zione della sentenza" come specifica il successivo art. 326. 3. Le obbiezioni del ricorrente non valgono a scal- fire questa conclusione.
3.1. La difesa del Comune di Roma, in primo luogo, ha dedotto che la notificazione della sentenza è stata fatta alla parte personalmente ed ai fini escutivi e, quindi, non è capace di far decorrere il termine breve dell'impugnazione. La deduzione non è esatta.
3.2. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine (breve) per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 pri- mo e terzo comma: art. 285 cod. proc. civ. L'articolo 170 cod. proc. civ., al primo comma, di- spone che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le 4 notificazioni e le comunicazioni si fanno al procurato- re costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Dal combinato disposto delle norme si ricava che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, si fa al procura- tore costituito nel suo domicilio. Il procuratore costituito, infatti, è il destinata- rio di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte rappresentata. La notifica della sentenza, fatta alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notifica al procuratore stesso, poiché anche in questo modo si consegue l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla conve- nienza e l'opportunità della proposizione del gravame: in questo senso già Cass. 28 aprile 2000, n. 5449, tra le più recenti.
3.3. Da questo principio discende che la notifica- zione della sentenza impugnata, fatta nei modi descrit- ti nella premessa di questa sentenza, è avvenuta nelle forme che consentono la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione dalla data in cui è avvenuta la notificazione. La circostanza che, prima della relazione di noti- 5 ficazione, figuri l'apposizione della formula esecutiva non consente di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata, in quanto la notificazione della sen- tenza ai fini esecutivi deve essere effettuata alla parte alla parte personalmente e presso il suo domici- lio. Il luogo dove è avvenuta la notificazione, come ri- sulta dalla relazione, è invece lo studio dei difensori ai quali l'atto è stato consegnato.
3.3.1. Il ricorrente ha denunciato anche che la no- tificazione della sentenza è avvenuta in violazione del disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ. Egli sostiene che, nella specie, l'ufficiale noti- ficante non ha consegnato ai destinatari la copia con- forme all'originale dell'atto da notificare, ma solo "simile copia", come dire che al destinatario non è consegnata copia dell'originale, ma copia della stata copia di questo.
3.3.2. La ricostruzione della non rispondenza della copia notificata all'originale dell'atto è una delle possibili interpretazioni dell'espressione, prima rife- rita, "simile copia", potendo quest'espressione essere interpretata anche nel senso di copia conforme. Da questo punto di vista, quindi, essa non è signi- ficativa di un errore della notificazione. Quanto al fatto che si trattava non di copia del- l'originale, ma di copia di altra copia, la parte inte- ressata non può limitarsi a denunciare il fatto, ma de- ve indicare in che cosa ciò non determinava la confor- mità.
4. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame dell'unico motivo del ricorso, con il quale alla sen- tenza impugnata è addebitato il vizio di omessa motiva- zione.
5. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti, FER COGE Ve E89. so che liquida in ETER.COM. ROMA oltre onorari liquidati in €83.20 € 1.000,00, sempre in favore di ciascuno dei controri- correnti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2002. лодт 127, 11 чтот 20,66 Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il residente 16977 Liens Армqui 11 CANCELLIERE C1 NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C₁ NOze TA