Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/1998, n. 1739
CASS
Sentenza 24 marzo 1998

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La limitazione della libertà personale conseguente al provvedimento con il quale, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il questore impone a taluno il divieto di accesso alle competizioni agonistiche, non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, poiché il decreto del questore ha efficacia subordinata alla convalida dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa al divieto di accedere allo stadio "Olimpico" di Roma imposto a un tifoso che, nel corso del derby Roma-Lazio del 1.ò novembre 1997, si era abbassato i pantaloni, mostrando i glutei in direzione dell'opposta tifoseria, provocando in tal modo la reazione di quest'ultima e la controreazione della propria, con tafferugli e disordini che avevano dato luogo ad episodi di violenza).

In tema di divieto di accesso a manifestazioni agonistiche previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, anche se il controllo dell'autorità giudiziaria concerne, oltre la forma e la ritualità del procedimento, la corrispondenza del provvedimento adottato ai presupposti richiesti dalla legge, e impone a tal fine una valutazione critica, la segnalazione e ricostruzione dei fatti che costituiscono tali presupposti restano pur sempre demandate all'autorità amministrativa. Tale situazione non viola alcuna norma costituzionale, poiché non viene in rilievo l'accertamento in via definitiva di reati per i quali sia inflitta condanna, ma soltanto la rilevanza di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica in relazione ai quali sono adottabili in via cautelare provvedimenti limitativi della libertà di circolazione e anche, all'occorrenza, della libertà personale, analogamente a quanto avviene in materia di misure di prevenzione a norma delle leggi n. 1423 del 1956 e 575 del 1965. Ne consegue, da un lato, che l'autorità giudiziaria, nel decidere in ordine alla convalida del provvedimento, può attenersi alle informazioni emergenti dal provvedimento esaminato e alle relazioni di servizio alle quali viene fatto riferimento, senza compiere attività istruttoria propria; dall'altro, che non trova applicazione, nel procedimento in esame, l'art. 192 cod. proc. pen., dettato in tema di valutazione della prova ai fini dell'accertamento giudiziale dei reati e inconferente rispetto a provvedimenti di natura cautelativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/1998, n. 1739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1739
    Data del deposito : 24 marzo 1998

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