Sentenza 10 gennaio 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non integrare l'elemento materiale del reato l'utilizzo di espressioni del tipo "ti sistemo io" e "se no te ne accorgi cosa succede").
Commentario • 1
- 1. Chiamare l'avvocato non è una minaccia (Cass., 20320/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2011, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 10
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 8766/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO TO IO, n. a Lozzo Atesino il 22/11/1943;
avverso la sentenza del 24/03/2009 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STABILE Carmine che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Scudellari Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 8 febbraio 2006 del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, appellata da LO AN IO, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, alla pena di mesi tre di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito e convertita nella sanzione pecuniaria di Euro 3.420 di multa, in quanto responsabile del reato di minaccia all'agente di polizia municipale di Cesano Maderno Alberto Galatone, ex art. 336 cod. pen., al quale, dopo avere buttato in faccia al predetto agente un verbale di contravvenzione al codice stradale, aveva rivolto la frase "la cosa la devi sistemare tu;
se non la sistemi tu, ti sistemo io una volta per tutte;
bada di non farmi arrivare niente a casa se no te ne accorgi cosa ti succedo" (in Cesano Maderno, il 17 aprile 2004).
2. Ricorre personalmente per cassazione l'imputato, denunciando, con un unico motivo, sotto due profili, la erronea applicazione della legge penale, osservando in primo luogo che l'originaria contestazione era riferita al diverso reato di cui all'art. 337 cod. pen., e che egli si era trovato nella impossibilità di difendersi con riferimento alla diversa ipotesi di reato ritenuta dal Tribunale. In ogni caso il fatto doveva essere qualificato semmai come minaccia ex art. 612 cod. pen. o come ingiuria ex art. 594 cod. pen., non perseguibili per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo, che ha natura assorbente, appare fondato.
2. Perché sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 336 cod. pen., occorre che la condotta posta in essere dall'agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei propri doveri d'ufficio, tale non potendo dirsi una reazione del privato genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza idonee a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
potendo in tal caso essere configurabile il reato di minaccia ex art.612 cod. pen., perseguibile a querela.
Nella specie, la espressioni usate dallo LO - "ti sistemo io" o "se no te ne accorgi cosa succede" - appaiono all'evidenza mera espressione di uno stato d'ira, non idonee, secondo una ragionevole valutazione delle circostanze del caso concreto, a rendere prospettabile una realizzazione di una qualche conseguenza dannosa a carico del pubblico ufficiale.
3. Consegue che, dovendo il fatto essere qualificato come minaccia semplice, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto di procedibilità.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come minaccia, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011