CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24796/2021 R.G. proposto da: LA SA BI OL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO OI e dall’avv. MARIO SERIO, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Calabria n. 56. -RICORRENTE- contro CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PALMISANO unitamente agli avvocati MA LETIZIA ERMETES, GIANFRANCO RANDISI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Martini n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 809/2021, depositata il 12/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere EP AT. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SA MA DEBA che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso Civile Sent. Sez. 2 Num. 14897 Anno 2026 Presidente: AS IL Relatore: AT EP Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Uditi gli avv.ti FATTI DI CAUSA 1. AB OL La OS, Presidente della Puerto Azul International Holding Corporation, ha proposto opposizione avverso la delibera con cui la Consob gli aveva comminato la sanzione pecuniaria di €. 480.000,00 e la misura interdittiva accessoria per la durata di 30 mesi, contestandogli la violazione degli artt. 30, comma terzo e nono, e 94, comma primo, del d.lgs. 58/1998, per aver svolto attività di offerta al pubblico di contratti di investimento anche con modalità fuori sede nei confronti di soggetti residenti in Italia mediante una stabile e articolata rete di procacciatori, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo. La Corte d’appello di Milano ha confermato la legittimità della sanzione. Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata dall’opponente alla scadenza del termine concesso alle parti per la trattazione scritta della causa, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sul rilievo che l’attività di raccolta del risparmio era stata svolta in Italia da una rete di intermediari, sostenendo che la Consob poteva sanzionare la Puerto Azul HC, poiché quest’ultima aveva di fatto una sede in Italia, nonché le eccezioni di decadenza e di prescrizione, evidenziando che la Consob aveva potuto formulare le proprie determinazioni solo dopo aver ricevuto gli atti di indagine penale e che la permanenza dell’illecito cessata solo nel 2016. Ha asserito che la condotta di offerta al pubblico ricadeva nella previsione degli artt. 94 e 191 novellati, reputando legittima la sanzione per la violazione dell’art. 30 TUF solo per le condotte precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 72/2015; ha infine confermato la congruità della sanzione e ha regolato le spese. La cassazione della sentenza è chiesta da AB OL La OS con ricorso a 6 motivi. La Consob ha resistito con controricorso. 3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ha carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Sostiene il ricorrente che la società Puerto Azul HC non è munita di sedi fisiche nel territorio nazionale o di un'organizzazione operativa di coordinamento tra i vari soggetti interessati, finalizzata alla implementazione delle strategie di raccolta del risparmio. Assume di essersi avvalsa di soggetti indipendenti e di aver esternalizzato tutte le attività di ricerca di finanziamenti alle banche e agli intermediari finanziari, non potendosi qualificare come strumenti finanziari i contratti di time sharing immobiliare, assimilabili ai normali contratti di soggiorno turistico- alberghiero nei quali è assente la connotazione tipica degli strumenti di investimento. Il motivo, relativamente all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, è inammissibile. La Corte d’appello di Milano, quale giudice per l’opposizione alla sanzione amministrativa, è stata adita dal ricorrente che, perciò, non può contestare la giurisdizione italiana. La statuizione sulla giurisdizione costituisce capo autonomo di pronuncia, rispetto al quale la parte non è soccombente (Cass. SU 21260/2016; Cass. 1309/2017; Cass. SU 22439/2018; Cass. SU 33685/2018; Cass. SU 31754/2019). Il "capo" che investe la giurisdizione, congiunta ad una decisione sul merito, è suscettibile di giudicato interno in mancanza di un'apposita censura in sede di impugnazione e fonda la soccombenza sulla questione di giurisdizione in via del tutto autonoma rispetto alla soccombenza sul merito (Cass., SU, n. 21260/2016). 4 Si è evidenziato che nel processo sussistono due distinti oggetti del giudizio, l'uno (processuale) concernente la sussistenza o meno del potere-dovere del giudice di risolvere il merito della causa e l'altro (sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda", e che la statuizione sul merito contiene "implicitamente quella sull'antecedente logico da cui è condizionata e, cioè, sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere adottata". L'accertamento della giurisdizione non rappresenta, tuttavia, un mero passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo che è capace di passare in giudicato in assenza di specifica impugnazione anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto (Cass., SU, n. 24883/2008). Le restanti questioni sono assorbite dalla nullità della pronuncia che deriva dall’accoglimento del primo motivo, come sarà illustrato di seguito. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legislativo n. 18/2020 e l’omesso esame delle note di trattazione scritta depositate in data 13 novembre 2020. Espone il ricorrente di aver presentato un’istanza per la trattazione orale della causa, accolta dalla Corte d'appello, e successivamente, a causa dell'emergenza epidemica, di aver chiesto la trattazione scritta. Lamenta che la Corte d'appello, con provvedimento del 5 novembre 2020, abbia disposto lo scambio telematico di note scritte, specificando che per tale doveva intendersi il solo deposito telematico di note contenenti le istanze e conclusioni da contenersi in un foglio, nonostante la particolare complessità della causa, note che il ricorrente aveva depositato in data 13 novembre 2020 e che la pronuncia ha dichiarato inammissibili per violazione dei diritti di difesa. Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti risulta che, effettuato il deposito del ricorso, il Presidente della Corte d’appello ha fissato l’udienza per l’esame della 5 richiesta di sospensiva e del merito in data 6.5.2020, disponendo poi il rinvio al 3.6.2020 e autorizzando il deposito di memorie. Il giudizio è stato ulteriormente rinviato per il merito all’udienza del 18.11.2020; successivamente, con istanza del 26.10.2020, il ricorrente ha chiesto la trattazione scritta, rappresentando l’impossibilità dei difensori di presenziare alla discussione. Con provvedimento del 5.11.2020 è stato disposto lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti da contenersi in un unico foglio, nel termine di almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il ricorrente ha depositato due diverse memorie con la prima delle quali ha rappresentato di non poter articolare le difese nel rispetto delle prescrizione relativa al contenuto dello scritto, data la complessità della causa, preannunciando che avrebbe limitato il più possibile l’esposizione. Ha poi prodotto una vera e propria memoria illustrativa in cinque pagine che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile poiché lesiva del contraddittorio e del principio di parità delle armi, avendo la Consob depositato un solo scritto difensivo. 2.1. L’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva, al comma 1, per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, il rinvio delle udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020; il termine del 15 aprile 2020 è stato successivamente differito, con eccezione "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione potesse produrre grave pregiudizio alle parti", attraverso una dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio. Per il periodo successivo, compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, il comma settimo ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottare misure dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a 6 contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo, mediante: a) la celebrazione delle udienze a porte chiuse;
b) la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
c) il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020; d) la celebrazione delle udienze che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma settimo, lettera h). La norma non è stata modificata dal d.l. n. 34/2021 (cd. decreto rilancio) ma l’art. 221, comma quarto, della successiva legge di conversione n. 77/2020, ha stabilito (fino al 31.10.2020), che il giudice poteva disporre che le udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti fossero sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istante e conclusioni, con termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti poteva presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il termine del 31.10.2020 è stato prorogato al 31.1.2021 dal d.l. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) e quindi al 30.4.2021 dal d.l. 2/2021. 2.2. La Corte d’appello ha autorizzato la trattazione scritta, reputando tale modulo procedimentale compatibile con il rito dell’opposizione regolato dall’art. 195 del TUF, come modificato dal d.lgs. 72/2015. La norma prevede che il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla 7 discussione orale. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Questa Corte, nel ritenere ammissibile la trattazione scritta in luogo della discussione orale nelle controversie di lavoro, ha precisato che le parti devono poter godere delle stesse facoltà difensive che avrebbero potuto esercitare in presenza nel corso della discussione orale, sottolineando che il riferimento testuale del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h), allo scambio ed al deposito di note contenenti "le sole istanze e conclusioni", secondo la "ratio legis", non introduce particolari limiti all'esercizio dell'attività di difesa, dovendo affidarsi al contraddittorio cartolare le stesse attività che i difensori delle parti avrebbero altrimenti svolto in udienza dinanzi al giudice”. Le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussione della causa ben possono estendersi alle attività assertive ed argomentative, in fatto ed in diritto, in modo da garantire che lo scambio ed il deposito delle note assicuri l'effettivo "svolgimento della udienza", come prevede l'incipit del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h) (cfr. testualmente Cass. 15999/2022). A identica soluzione sono giunte le SU che, nel ritenere applicabile alle controversie di lavoro l’art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022 (cd. decreto Cartabia), norma che ugualmente dispone che “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – hanno precisato che la trattazione scritta alternativa allo svolgimento dell’udienza in presenza deve garantire l’effettività della difesa in modo speculare all’oralità. Non è, perciò, possibile escludere che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, 8 dovendo rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità (Cass. SU 17603/2025). Le medesime conclusioni valgono, come si è detto, per la trattazione scritta sostitutiva dell’udienza pubblica sia ai sensi dell’art. 83 del d.l. 18/2020, che dell’art. 221, comma quarto, del d.l. n. 77/2020, posta, sotto profilo, l’identità di prescrizioni riguardo alle modalità di svolgimento del contraddittorio cartolare. 2.3. La Corte di appello, pur ritenendo compatibile la trattazione scritta con il giudizio di opposizione regolato dall’art. 195 TUF, non poteva autorizzare note che contenessero le sole richieste e conclusioni, né fissare il limite di un solo foglio, con il rischio di negare all’opponente la possibilità di una difesa scritta estesa alle questioni deducibili nel corso della discussione orale, considerata la complessità della vicenda;
inoltre la memoria depositata in data 13.11.2020, benché composta da cinque pagine, non poteva per ciò solo esser dichiarata inammissibile. Le limitazioni riguardo all’estensione massima degli atti processuali non comportano, in caso di superamento, l’inammissibilità delle difese neppure nei giudizi introdotti a far data dal 28.2.2023 e regolati dal D.M. 7.8.2023, n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. La disciplina contempla deroghe se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti (art. 5, comma primo) e, inoltre, l’art. 46, comma quinto, disp. att. c.p.c. dispone che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta 9 invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. 2.5. Il primo scritto depositato dal ricorrente non aveva un contenuto difensivo vero e proprio ma costituiva una semplice comunicazione diretta all’Ufficio volta a rappresentare l’impossibilità di contenere l’esposizione nei limiti stabiliti dal provvedimento che disponeva la trattazione scritta. Solo la successiva memoria conteneva deduzioni che, benché non rispettose dei limiti stabiliti con il provvedimento presidenziale (ma non sanzionabili con la nullità dell’atto o l’inammissibilità), dovevano essere esaminate poiché esponevano le tesi che l’opponente non aveva potuto illustrare oralmente, non potendo ravvisarsi alcun vulnus al principio di parità delle armi, poiché ciascuna parte aveva depositato un unico scritto a contenuto difensivo. Non occorreva l’illustrazione di quali difese la parte avrebbe esposto e quale pregiudizio abbia subito a causa del mancato esame della memoria, poiché all’opponente è stata radicalmente negata la possibilità di svolgere con completezza il diritto di difesa e di avvalersi di un mezzo difensivo alternativo alla discussione orale prevista dall’art. 195 del TUF, essendo il pregiudizio al diritto di difesa in re ipsa (Cass., SU n. 36596/2021). 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 sostenendo che l’illecito, avente carattere istantaneo, era prescritto allorquando è stato emesso il provvedimento sanzionatorio, mancando prova che la condotta si fosse protratta fino al luglio 2016. Con il quarto motivo di lamenta la violazione dell’art. 195 del TUF, lamentando che la contestazione doveva essere notificata al ricorrente, che risiedeva all’estero, entro 360 gg. dall’accertamento, conclusosi nel 2012 con la prima relazione alla Divisione tutela del consumatore, o dal 26.5.2017 in cui era stata elaborata la nota rivolta al Presidente della Divisione Tutela dei consumatori, mentre la notifica era avvenuta tardivamente solo il 14.7.2018. 10 Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 94, comma primo, TUF e l’eccessiva entità della sanzione. Si deduce che la Corte di merito abbia ritenuto congruo l’importo di € 400,000 anche sulla base dell’entità delle somme ottenute dall’attività di raccolta del risparmio, quantificate in circa €. 18.000.000,00, ma che successivamente sarebbe emerso che la Equi Sicav, costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico dell’incolpato, aveva dichiarato che le somme raccolte ascendevano al minor importo di €. 5.000.000,00. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo. Si contesta che il giudice di merito non abbia considerato le molteplici circostanze dedotte nell’atto di opposizione e nella memoria dichiarata inammissibile, utili a dimostrare l’insussistenza della violazione e l’impossibilità di imputare al ricorrente le attività di offerta al pubblico e fuori sede di prodotti di investimento. Tutti i precedenti motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvio procedere ad un nuovo esame nel merito. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, è respinto il secondo e sono assorbite tutte le restanti censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbite le restanti censure;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 16/12/2025. IL CONSIGLIERE LA PRESIDENTE 11 EP AT IL AS
b) la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
c) il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020; d) la celebrazione delle udienze che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma settimo, lettera h). La norma non è stata modificata dal d.l. n. 34/2021 (cd. decreto rilancio) ma l’art. 221, comma quarto, della successiva legge di conversione n. 77/2020, ha stabilito (fino al 31.10.2020), che il giudice poteva disporre che le udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti fossero sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istante e conclusioni, con termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti poteva presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il termine del 31.10.2020 è stato prorogato al 31.1.2021 dal d.l. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) e quindi al 30.4.2021 dal d.l. 2/2021. 2.2. La Corte d’appello ha autorizzato la trattazione scritta, reputando tale modulo procedimentale compatibile con il rito dell’opposizione regolato dall’art. 195 del TUF, come modificato dal d.lgs. 72/2015. La norma prevede che il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla 7 discussione orale. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Questa Corte, nel ritenere ammissibile la trattazione scritta in luogo della discussione orale nelle controversie di lavoro, ha precisato che le parti devono poter godere delle stesse facoltà difensive che avrebbero potuto esercitare in presenza nel corso della discussione orale, sottolineando che il riferimento testuale del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h), allo scambio ed al deposito di note contenenti "le sole istanze e conclusioni", secondo la "ratio legis", non introduce particolari limiti all'esercizio dell'attività di difesa, dovendo affidarsi al contraddittorio cartolare le stesse attività che i difensori delle parti avrebbero altrimenti svolto in udienza dinanzi al giudice”. Le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussione della causa ben possono estendersi alle attività assertive ed argomentative, in fatto ed in diritto, in modo da garantire che lo scambio ed il deposito delle note assicuri l'effettivo "svolgimento della udienza", come prevede l'incipit del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h) (cfr. testualmente Cass. 15999/2022). A identica soluzione sono giunte le SU che, nel ritenere applicabile alle controversie di lavoro l’art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022 (cd. decreto Cartabia), norma che ugualmente dispone che “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – hanno precisato che la trattazione scritta alternativa allo svolgimento dell’udienza in presenza deve garantire l’effettività della difesa in modo speculare all’oralità. Non è, perciò, possibile escludere che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, 8 dovendo rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità (Cass. SU 17603/2025). Le medesime conclusioni valgono, come si è detto, per la trattazione scritta sostitutiva dell’udienza pubblica sia ai sensi dell’art. 83 del d.l. 18/2020, che dell’art. 221, comma quarto, del d.l. n. 77/2020, posta, sotto profilo, l’identità di prescrizioni riguardo alle modalità di svolgimento del contraddittorio cartolare. 2.3. La Corte di appello, pur ritenendo compatibile la trattazione scritta con il giudizio di opposizione regolato dall’art. 195 TUF, non poteva autorizzare note che contenessero le sole richieste e conclusioni, né fissare il limite di un solo foglio, con il rischio di negare all’opponente la possibilità di una difesa scritta estesa alle questioni deducibili nel corso della discussione orale, considerata la complessità della vicenda;
inoltre la memoria depositata in data 13.11.2020, benché composta da cinque pagine, non poteva per ciò solo esser dichiarata inammissibile. Le limitazioni riguardo all’estensione massima degli atti processuali non comportano, in caso di superamento, l’inammissibilità delle difese neppure nei giudizi introdotti a far data dal 28.2.2023 e regolati dal D.M. 7.8.2023, n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. La disciplina contempla deroghe se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti (art. 5, comma primo) e, inoltre, l’art. 46, comma quinto, disp. att. c.p.c. dispone che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta 9 invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. 2.5. Il primo scritto depositato dal ricorrente non aveva un contenuto difensivo vero e proprio ma costituiva una semplice comunicazione diretta all’Ufficio volta a rappresentare l’impossibilità di contenere l’esposizione nei limiti stabiliti dal provvedimento che disponeva la trattazione scritta. Solo la successiva memoria conteneva deduzioni che, benché non rispettose dei limiti stabiliti con il provvedimento presidenziale (ma non sanzionabili con la nullità dell’atto o l’inammissibilità), dovevano essere esaminate poiché esponevano le tesi che l’opponente non aveva potuto illustrare oralmente, non potendo ravvisarsi alcun vulnus al principio di parità delle armi, poiché ciascuna parte aveva depositato un unico scritto a contenuto difensivo. Non occorreva l’illustrazione di quali difese la parte avrebbe esposto e quale pregiudizio abbia subito a causa del mancato esame della memoria, poiché all’opponente è stata radicalmente negata la possibilità di svolgere con completezza il diritto di difesa e di avvalersi di un mezzo difensivo alternativo alla discussione orale prevista dall’art. 195 del TUF, essendo il pregiudizio al diritto di difesa in re ipsa (Cass., SU n. 36596/2021). 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 sostenendo che l’illecito, avente carattere istantaneo, era prescritto allorquando è stato emesso il provvedimento sanzionatorio, mancando prova che la condotta si fosse protratta fino al luglio 2016. Con il quarto motivo di lamenta la violazione dell’art. 195 del TUF, lamentando che la contestazione doveva essere notificata al ricorrente, che risiedeva all’estero, entro 360 gg. dall’accertamento, conclusosi nel 2012 con la prima relazione alla Divisione tutela del consumatore, o dal 26.5.2017 in cui era stata elaborata la nota rivolta al Presidente della Divisione Tutela dei consumatori, mentre la notifica era avvenuta tardivamente solo il 14.7.2018. 10 Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 94, comma primo, TUF e l’eccessiva entità della sanzione. Si deduce che la Corte di merito abbia ritenuto congruo l’importo di € 400,000 anche sulla base dell’entità delle somme ottenute dall’attività di raccolta del risparmio, quantificate in circa €. 18.000.000,00, ma che successivamente sarebbe emerso che la Equi Sicav, costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico dell’incolpato, aveva dichiarato che le somme raccolte ascendevano al minor importo di €. 5.000.000,00. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo. Si contesta che il giudice di merito non abbia considerato le molteplici circostanze dedotte nell’atto di opposizione e nella memoria dichiarata inammissibile, utili a dimostrare l’insussistenza della violazione e l’impossibilità di imputare al ricorrente le attività di offerta al pubblico e fuori sede di prodotti di investimento. Tutti i precedenti motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvio procedere ad un nuovo esame nel merito. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, è respinto il secondo e sono assorbite tutte le restanti censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbite le restanti censure;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 16/12/2025. IL CONSIGLIERE LA PRESIDENTE 11 EP AT IL AS