Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
S 6 6 9 Ce 58849 1 I Z сё A A N I R T R . S R A I . P G T REPUBBLICA ITALIANA . E EL POPOLO ITALIA06016/02 D U R A B L I E B A D R A D I T T S A E N I 1 E CORTE T 3 S V Oggetto N A I E . A T S N ILOR E A SEZIONE TRIBUTARIA CONDONO 1982 M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3454/98 Presidente Dott. Pasquale REALE Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere -17528 Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud.18/01/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DEL BUE CARLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato SCANDRIGLIA 7, presso lo studio BUCCARELLI MARIA PIA, che lo difende unitamente N . all'avvocato CORSI ROMANO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
- avverso la decisione n. 5451/97 della Commissione 154 tributaria centrale di ROMA, depositata il 11/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo Con avviso di accertamento l'ufficio delle imposte dirette di Reggio Emilia rettificava a carico della Saint CI di VO MA & C. s.n.c., esercente la produzione e il commercio di confezioni di maglie- ria, il reddito d'impresa da lire 11.041.000 a lire 1.664.959.000 ai fini i.lo.r. per il 1982, rilevando una discordanza nelle scritture contabili tra la rima- nenza al 31 dicembre 1981, esposta in lire 1.960.000.000, e quella all'1 gennaio 1982, esposta in lire 585.765.362. Il ricorso di AR DE BU, socia della detta. SO- cietà, veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia, sul presupposto che era stata presentata domanda di condono. La Commissione Tributaria di secondo grado di Reg- gio Emilia, con sentenza 10 ottobre 1995, accoglieva l'appello dell'ufficio, ritenendo che la società non 2 avesse adempiuto all'onere di specificare nella dichia- razione integrativa o in apposito allegato i nuovi ele- menti attivi o passivi del bilancio. Il ricorso della contribuente alla Commissione Tri- butaria Centrale veniva da questa rigettato con senten- za 29 settembre - 11 novembre 1997, così motivata: contrariamente a quanto sostenuto dalla ricor- la specificazione dei nuovi elementi di bilancio rente, non costituisce una mera facoltà, ma un onere, come emerge dall'interpretazione combinata dei commi sesto e ottavo dell'art. 15 d.l. n.429 / 82, convertito nella 1. n.516/ 82. Pertanto il contribuente, se vuole che i kar nuovi elementi di bilancio risultanti dalla dichiara- zione integrativa si considerino riconosciuti anche per i periodi d'imposta successivi e se vuole procedere al- la regolarizzazione delle scritture contabili, deve specificare, nella dichiarazione integrativa o in appo- siti allegati, i nuovi o diversi elementi di bilancio;
la questione dedotta in memoria, e cioè l'applicazione del comma nono del citato art.15, se- condo il quale i soggetti che hanno presentato dichia- razioni integrative possono procedere alla regolariz- zazione delle scritture al bilancio chiuso al 31 dicem- bre 1982, era inammissibile, in quanto costituente un nuovo motivo, dedotto per la prima volta dinanzi alla 3 Commissione Centrale;
del pari costituiva motivo nuovo il dedotto vin- colo ad una sentenza penale di assoluzione pronunciata nel 1991; infine, l'eccezione di prescrizione della prete- sa tributaria era inammissibile, in quanto non ripro- posto in grado di appello, per cui doveva ritenersi ab- bandonato, ai sensi dell'art.346 cod. proc. civ. Avverso tale decisione AR DE BU ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato resiste har con controricorso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, la ricorrente lamenta la mancata applica- zione del giudicato penale, derivante dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 13 febbraio 1991, con la quale essa ricorrente e gli altri soci erano stati as- solti dai fatti emersi dall'accertamento perchè il fat- to non sussiste. Erroneamente la Commissione centrale ha ritenuto inammissibile la questione perchè dedotta per la prima volta. 4 Nella sentenza 18 - 23 luglio 1997, n.264, la Cor- ha rigettato la questione te Costituzionale d'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma II, della legge 516 / 82 e dell'art.16 del d.P.R. 26 otto- bre 1972, n.636, nella misura in cui non prevedono l'opposizione al silenzio rifiuto serbato dalla p.a. alle richieste di annullamento о di revoca degli atti illegittimi, quando gli enunciati dei Trbunali ne ab- biano sanzionato condizioni e presupposti successiva- mente alla scadenza dei termini per i ricorsi alle Com- missioni tributarie contro gli avvisi di accertamento. Title: har In tale sentenza la Corte ha richiamato la propria inve-precedente decisione n.120 / 1992, nella quale, stita della questione di costituzionalità del citato art.12, II comma, ne aveva ritenuto l'infondatezza, ri- levando che il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la rilevanza fiscale del fatto accertato dal giudice penale deve essere esercitato in conformi - tà al principio, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1965, .n2248, all.E, secondo cui la p.a. ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali in sede di autotutela. Ha poi soggiunto che l'adeguamento della fattispecie tributaria all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto, dietro eventua- le sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al 5 limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento tributario. Tale vincolo è assoluto, per cui lo svolgimento di tale attività conformativa avvie- ne a prescindere dal momento in cui si forma il giudi- cato;
nè assume rilevanza la mancata partecipazione dell'amministrazione al giudizio penale. Nella specie il vincolo al giudicato penale di as- soluzione era stato dedotto, e quindi non se ne poteva prescindere, anche a voler ritenere che la questione non sia rilevabile d'ufficio.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, I° comma n.3, stesso codice. Deduce che l'eccezione di prescrizione non poteva ritenersi abbandonata, essendo risultata l'attuale ri- corrente totalmente vittoriosa in primo grado, sulle domande principali. Per cui non era possibile proporre un appello incidentale.
2.3. Col terzo motivo viene denunciata violazione dell'art.15, comma IX, della legge n.516 / 82, in rife- rimento al sesto comma dello stesso articolo, in rela- zione all'art.360, I comma, n.3, cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che la memoria alla Commissio- ne Centrale conteneva soltanto chiarimenti circa la 6 corretta applicazione della norma, e precisamente: la ditta aveva presentato dichiarazione integra- tiva con definizione automatica per tutti i periodi d'imposta, compreso il 1981; dichiarazione ritenuta va- lida dall'ufficio; l'art. 15 della 1. 516 82 concedeva a coloro che avevano presentato dichiarazione integrativa con definizione automatica la possibilità di regolarizzare le scritture nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982, eliminando attività fittizie senza obbligo di redigere alcun prospetto esplicativo;
la società aveva, quindi, ridotto le rimanenze hous iniziali al 1 gennaio 1982 da lire 1.960.000.000 a lire 585.765.362, come da registrazioni sul libro giornale. In tal modo si sarebbe inteso soltanto chiarire il comportamento secondo legge, e non dedurre un nuovo mo- tivo. Infatti, fin dal ricorso introduttivo era stata la- mentata la erronea applicazione alla fattispecie del VI° comma dell'art.15, e tale deduzione era stata ripe- tuta nella memoria, nella quale si era soltanto pro- spettata una alternativa soluzione ermeneutica;
in altri termini, la ricorrente aveva inteso de- V I inapplicabile durre che il comma °dell'art.15 era avvalso della nei confronti di contribuente che si era 7 dichiarazione integrativa con definizione automatica;
nell'accertamento l'ufficio, dopo aver ricono- sciuto la regolarità della domanda di condono automati- CO, ha affermato che la ditta aveva commesSO un'irregolarità che falsava il bilancio, non avendo ri- portato nella dichiarazione о in apposito allegato le variazioni apportate nel magazzino. Tale possibilità riguarda, invece, soltanto i contribuenti che hanno presentato dichiarazione integrativa semplice. Il VI° comma dispone, infatti : "salvo che ricorrano le ipote- si di definizione automatica previste nell'art. 16 e Toer nell'art. 19"; la regolarizzazione delle scritture è avvenuta il 31 dicembre 1982; il libro degli inventari ha riportato il saldo delle rimanenze iniziali ( lire 585.765.362 ) risultante dalla rettifica operata. La divergenza tra il valore delle rimanenze finali del 1981 ed il valore delle rimanenze iniziali del 1982 è stata rilevata dal processo verbale di constatazione, il quale faceva ri- ferimento alle " situazioni estratte dal libro degli inventari ". Se l'ufficio avesse a suo tempo controlla- to le scritture contabili, avrebbe rilevato che la di- vergenza non era altro che la conseguenza diretta del- la regolarizzazione delle scritture prevista dalla legge ( art.15, comma IX), e non era riconducibile 8 all'ipotesi di vendita di merce non contabilizzata. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Pur volendosi seguire il recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice deve, anche d'uf- ficio, conoscere dei vincoli e delle preclusioni deri- vanti dal giudicato esterno, tale regola deve, comun- a que, essere adattata alle cartteristiche del giudizio di cassazione. Quest'ultimo ha, infatti, ha carattere chiuso, e non ammette l'introduzione di questioni che, come nel caso di specie, sono state per la prima volta dedotte in sede di legittimità.
3.2. Il secondo motivo è infondato. Anche se la parte era stata totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento delle censure in merito, e non pote- va, quindi, proporre appello incidentale, alla stessa incombeva pur sempre l'onere di riproporre in modo chiaro e preciso la stessa questione, pur se assorbita, nelle proprie difese in appello, non essendo sufficien- te il mero richiamo alle difese svolte nel precedente grado di giudizio. Correttamente, pertanto, la commis- sione tributaria regionale ha considerato rinunciata ai sensi dell'art.346 cod.proc.civ., applicabile anche al processo tributario: sent. 5 luglio 1990, n.7090 l'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale. 9 3.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto ge- nerico, non contenendo alcuno specifico riferimento al contenuto delle scritture contabili.
3.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese, da liqui- darsi come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 3150,00, di cui euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 18 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente PasqualePasquale Reale Enrico Altieri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR. 2002 Ogg RE C1 E Innocato Bailista N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / T 6 2 A S B I I . R G R . L E P . L A R D A T L A U B E D B D A I T I E A S R 1 T I N T 3 N E R 1 S E E . I S T E N A A M 10