Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna è atto derivato rispetto a quest'ultimo quanto all'enunciazione del fatto e all'indicazione delle norme sostanziali che si assumono violate, non configurandosi alcuna soluzione dell'"iter" procedurale che renda possibile una qualsiasi modificazione della contestazione esplicitata nel decreto di condanna. Ne consegue che l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione notificato all'imputato opponente è soddisfatto mediante l'indicazione "per relationem" all'imputazione contenuta nel decreto opposto, senza che per ciò possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra giudice delle indagini preliminari e giudice dibattimentale - che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché contenente solo l'indicazione della norma violata e la data di commissione del reato, ma non anche l'enunciazione del fatto contestato - risolto con la declaratoria di competenza del secondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2002, n. 35615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35615 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 2866
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 018237/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) G.I.P. TRIB. VENEZIA (CONFLITTO) N. IL 00/00/0000 nel ricorso a carico di:
2) TRIB. VENEZIA MONOCRATICO (CONFLITTO) N. IL 00/00/0000 3) TT VI N. IL 10/03/1966
avverso ORDINANZA del 29/04/2002 GIP TRIBUNALE di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Fatto e diritto
Con ordinanza del 18 aprile 2002 il Tribunale di Venezia, rilevato che il decreto di citazione a giudizio, emesso, a seguito di opposizione a decreto penale, nei confronti di LL ID, non conteneva l'enunciazione del fatto contestato, ma soltanto l'indicazione della norma violata e la data di commissione del reato, dichiarava la nullità dell'atto.
Il G.I.P. dello stesso Tribunale, al quale gli atti venivano restituiti per "uniformarsi alla previsione normativa", sollevava conflitto, ritenendo insussistente la prospettata causa di nullità, in quanto il decreto di citazione a giudizio riportava i numeri di registro relativi al decreto penale opposto, la data dello stesso, il nome del magistrato che lo aveva emesso e la norma violata. Tali riferimenti escludevano qualsiasi incertezza sull'episodio contestato, in relazione al quale l'imputato era in condizione di svolgere la propria difesa, come di fatto era avvenuto. La questione proposta non rientra tra le ipotesi tipiche di conflitto di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p., che fa specifico riferimento alla pretesa, o al rifiuto, contestuale da parte di due giudici di prendere cognizione di un medesimo fatto costituente reato, ma è riconducibile ai "casi analoghi" disciplinati dal secondo comma della stessa norma, essendosi determinata una situazione di stasi processuale, che deve essere rimossa da questa Corte.
Nè trova qui applicazione la disposizione di cui alla seconda parte della norma da ultimo citata, in quanto il principio, ivi espresso, della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari.
Ciò premesso, si rileva che il decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna, è atto derivato rispetto a quest'ultimo quanto alla enunciazione del fatto e alla indicazione delle norme sostanziali che si assumono violate, non configurandosi alcuna soluzione dell'"iter" procedurale che renda possibile una qualsiasi modificazione della contestazione esplicitata nel decreto di condanna.
La immutabilità della contestazione, che è nota all'imputato- opponente, comporta che l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione è adempiuto mediante la indicazione "per relationem" all'imputazione contenuta nel decreto opposto, non configurandosi alcuna lesione del diritto di difesa. Ne consegue che nella specie è illegittimo il provvedimento pronunciato dal Tribunale, che ha determinato una inammissibile regressione del procedimento, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, in violazione del principio generale sancito dall'art. 185 c.p.p.. Pertanto, il conflitto va risolto con declaratoria di competenza del Tribunale monocratico di Venezia, al quale vanno rimessi gli atti per il prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, ai sensi dell'art. 28 co. 2 c.p.p., dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002