Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1838/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA azinu live Composta dagli Ill.m Vindica e sucapiou - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 1749/00 4852/00Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron. 4254 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 569 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.08/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPERA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso 10 studio dell'avvocato STUDIO SCARNATI, difeso dall'avvocato MARIO MARINUCCI, per procura speciale NOT. ETTORE PRANDI, Rep. N.26728, del 12/01/00; ricorrente ether
contro
A MI NA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 04852/00 proposto da: MI NA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato 1286 -1- GIANCARLO BONANNI, che la difende unitamente all'avvocato RENATO SIMONE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SPERA MARIO;
intimato avverso la sentenza n. 379/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 31/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato MARIO MARINUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del controricorso;
udito 1'Avvocato SIMONE RENATO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso e del controricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN, con atto di citazione RI notificato il 1° ottobre 1986, convenne innanzi al Tribunale di Avezzano Mario PE, chiedendo che OS accertato il suo diritto di proprietà sul distinto in catasto alla partita 817, fg.fondo 34, p.lla 360 adducendo di avere ereditato il fondo dal marito, NO CC, deceduto il 23 agosto 1979, e di averlo sempre posseduto, riscuotendone i canoni di affitto dal convenuto, il quale, però, con falsa rappresentazione della realtà, era riuscito ad ottenere dal Pretore di Avezzano decreto ex art. 3 L. 10 maggio 1976, suc acquisto del fondo n.346, che riconosceva il che lo per usucapione speciale, Chiese, altresì, PE fosse condannato a risarcirle i danni. convenuto, costituendosi in giudizio, Il resistè alla domanda, opponendo di avere usucapito la proprietà del fondo per averne avuto il possesso ultratrentennale. Nel corso del giudizio, precisando le conclusioni all'udienza del 9 marzo 1993, l'attrice chiese anche che il convenuto fosse condannato a restituirle il fondo. L'adito Tribunale accolse la domanda di 3 accertamento del diritto di proprietà sul fondo in capo all'attrice e la Corte d'appello de L'Aquila, e dia seguito del gravame principale dello PE quello incidentale della EN, con sentenza resa in data 31 agosto 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, ha altresì, condannato а risarcire alla EN i danni PE cagionatole, da liquidarsi in separato giudizio;
dichiarato inammissibile, ai sensi ha, invece, 345 cod. proc. civ., la domanda di dell'art. restituzione del fondo. На Osservato il giudice d'appello che, come ritenuto dal Tribunale, la EN aveva assolto all'onere probatorio su di l i gravante, avendo provato di essere erede del marito, NO CC, che lo PE, col ricorso ai sensi della 1. n.346 del 1976, aveva riconosciuto come proprietario del fondo, di cui chiedeva l'acquisto . s per usucapione speciale. u l l A ciò doveva aggiungersi, come ha rilevato la e G corte di merito, che nel verbale di accesso per delimitazione di lotti edificatori del Comune di Avezzano, sottoscritto dallo PE e dal figlio febbraio 1994, lo PE era BI in data 6 qualificato come coltivatore del fondo e la 4 età della ditta era così indicata: "EN RI ved. CC (già avv. CC fu Carlo)". Sicchè, era stato operato dallo PE il riconoscimento del diritto di proprietà della IC e la mera detenzione da parte sua. Peraltro, dai certificati catastali prodotti dalla EN era consentito dedurre che l'acquisto del CC NO risaliva al 1917. Per contro, ha rimarcato la Corte d'Appello, lo PE non aveva in alcun modo provato l'asserito suo acquisto per usucapione. In ordine alla domanda restitutoria, invece, ha ritenuto che la stessa non fosse stata proposta in primo grado e che, pertanto, la sua proposizione in appello fosse preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto и ricorso lo PE, affidandosi ad un unico motivo, к и illustrato, da successiva memoria. La EN ч resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale nella base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 5 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso una stessa sentenza. Con l'unico motivo proposto il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per dell'art. 948violazione e falsa applicazione cod. civ., in relazione agli artt. 2650 e 2688 stesso codice, adducendo che la Corte d'Appello ha violato il principio secondo cui spetta all'attore che insti per l'accertamento del suo diritto di proprietà fornire la prova di tale diritto e, peraltro, ha erroneamente riconosciuto valore probatorio alle risultanze catastali, che solo in Concorso con altri elementi probatori possono avere tale efficacia. Inoltre osserva il ricorrente una volta proposta 1'eccezione di usucapione e rilevato che tale eccezione trovava fondamento, anche a livello prosuntivo, nel ricorso ex L. n.346 del 1976, l'onere dell'assolvimento di detto onere probatorio da parte della EN si imponeva ancor più, mentre esso ricorrente poteva limitarsi a sostenere the possedeva il fondo La censura è priva di fondamento, avendo, il giudice d'appello, fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'ou re probatorio 6 nell'azione di rivendica. che il rigore dell'onerenoto, invero, 3 ' probatio diabolica, gravante sull'attore in .וי rivendica, si attenua in relazione alla posizione difensiva assunta dal convenuto;
in particolare, quando questi opponga, come nel caso in esame, un eccezione di acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante o riconosca l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante. Nella specie, com' è stato correttamente accertato dalla corte di merito, il ricorrente, col ricorso ai sensi della L. n.346 del 1976, aveva espressamente riconosciuta la proprietà del fondo in capo al CC NO, dante causa a titolo ereditario dell'attrice in rivendica. Sicchè, incombeva su di lui l'onere di fornire la prova di avere acquistata per usucapione la proprietà del т fondo stesso. Ma, come emerge dalla и sentenza в impugnata, a tale onere egli è venuto meno. и Anzi, sulla prova contraria che la Corte ч ha ritenuto di trarre dal verbale del 6 febbraio 1994, sottoscritto dallo PE, questi non svolge alcuna specifica censura. Il ricorso principale va, pertanto, respinto. 7 Con l'unico motivo formulato la ricorrente è stata incidentale denuncia che erroneamente inammissibile, ai sensi dell'art. 345 dichiarata cod. proc. civ., la domanda di restituzione del fondo, poiché tale domanda era stata proposta con -= conclusioni insegnate primo grado, all'udienza del 9 marzo 1993. La censura va disattesa, poiché, se è vero che, come risulta dalle conclusioni precisate dall'attrice all'udienza del giudizio di primo grado indicata in ricorso, la domanda di restituzione del fondo fu proposta, è pur vero che il convenuto su tale domanda, che si presentava con evidente carattere di novità, non accettò il contraddittorio, avendo, al riguardo, taciuto. Ed a tale comportamento, di per sé ambiguo , non può accettazione del attribuirsi significato di т contraddittorio. и La reciproca soccombenza giustifica l'integrale ц и compensazione delle spese del giudizio di legittimità. ч
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 8 Così camera di deciso in Roma, addì 8 ottobre 2002, nella consiglio della 2^ Sezione Civile. не вгровой H Relation Д ароветели IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di NuzzO - 7 FEB 2003 Marie Di N Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo C 9