Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
UPRU 1 7 2 5 / R BBLICA ITALIANA 4 3 . D N , 1 E E 9 9 O 1 C - B I 1 LA CQ E 1 Oggetto D E 2 U CONTRIBUT N . I L O SEZIONE PRIMA CIVILE 9 I G CONSORTICI 3 T A D E D E A 6 E agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 T Comp N . N T E T X R E Presidente R.G.N. 21387/98 S A Dott. Giovanni OLLA I Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Francesco RI FIORETTI Consigliere - Cron. 3643 Rep. FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud.06/10/2000 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLER'A sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in CG066690 ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 contro 7 FEB. 2001 RUBICHI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. IL CANCELLIERE DE BLASI 21, presso l'avvocato MONTINARO ANASTASIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 rappresentata e difesa dall'avvocato SPRO ELIO, giusta Rilasciata copia legale al Sig. COMPAGN A 1744 delega a margine del controricorso;
per dirit L. # 17 FEB 2001 IL CANCELLIERE - controricorrente del Giudice di pace di avverso la sentenza n. 3/98 OTRANTO, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 BI RI, con citazione notificata il 27 maggio 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Otranto il Consorzio di Bonifica TO e Li OG, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere al Consorzio i contributi con- sortili richiestile, condannando il Consorzio alla re- stituzione della somma di lire 193.108, a tale titolo indebitamente percetta, con rivalutazione monetaria e Deduceva di essere proprietaria di terreniinteressi. agricoli siti in agro di Carpignano Salentino e di ave- re versato detti contributi, ma non avendo il Consorzio effettuato alcun intervento di miglioramento fondiario nel comparto dove gli immobili sono ubicati, i contri- 2 buti non erano dovuti e dovevano essere restituiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertiendo la con- troversia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobi- liare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resisteva alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 febbraio 1998, affermava la propria competenza. Il Consorzio di bonifica TO e Li OG, con atto notificato il 27 novembre 1998 a BI RI, presso il suo procuratore domiciliatario avv. Silvestro lazzari, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. La controparte ha proposto con- troricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione del'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del 3 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis del d. 1. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cua- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositi- vo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- mente ritenuto la propria competenza in materia di con- tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri 1 reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 193.108 in linea di 7 principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo di gravame ammissibile è il ricorso per cassazione (Cass. sez. un. 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, avverso la quale la parte ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avverso la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- formità del costante orientamento giurisprudenziale di 5 questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del ricorrente e in favore della resistente nella misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centomila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Con- sorzio di Bonifica TO e Li OG al pagamento in favore di BI RI delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire cinquecen- tomila per onorari e lire centomila per spese vive. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Olla Francesco Felicetti Joanna Jelists. 100 IL CANCELLIERE DEPOSITATA INCENS. 2011 RI Di NU RI Drбного Oggl IL CANCELLIERE RI Di NU