Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POP O IT04 5 62 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE Oggetto Alltrato SEZIONE PRIMA CIVILE ofre ftlich Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12196/00 Dott. Angelo Presidente GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron. 10378 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep.1282 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 17/12/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'Avvocato PIERO D'AMELIO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MONICA PASSALACQUA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI ORION SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato 2002 MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende 2375 unitamente all'avvocato ERMES COFFRINI, giusta delega a ih margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 175/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PASSALACQUA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MOLINO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento de l primo motivo di ricorso, l'assorbimento degli altri motivi. Svolgimento del processo Il Comune di Monterotondo Marittimo in data 27 set- tembre 1999 deliberava di affidare alla srl SIRIO poi ' divenuta srl ORION la progettazione, realizzazione e gestione sperimentale di un impianto comunale di tele- riscaldamento. L'opera doveva essere realizzata con il contributo del Ministero dell'Industria ai sensi della legge n 308 del 1982. Tale contributo era stata concess0 con d.m. n 1657 del 1989, si legge in ricorso, per la somma а 2 н di 735.000.000. Il 21 ottobre 1989 le parti sottoscrivevano la con- venzione, il 12 febbraio 1990 veniva redatto verbale di consegna dei lavori nel quale si prevedeva all'11 feb- braio 1992 la loro ultimazione. Nel corso dei lavori si verificavano alcune diffi- coltà e si dava luogo a talune sospensioni degli stes- i quali comunque terminavano il 31 gennaio 1994,si, considerando taluni stralci. Durante il loro corso il contributo dello Stato disposto ma mai erogato, veni- , sopraggiungeva, si legge in ricorso, un va revocato e finanziamento della Regione Toscana proveniente dai fondi di cui alla legge dello Stato n. 886 del 1986. Insorta contestazione intorno alla entità dei lavo- ri eseguiti da Orion questa società otteneva due decre- ti ingiuntivi dal Tribunale competente. Quindi a seguito del giudizio di opposizione lo stesso giudice ordinario revocava i predetti decreti e si dichiarava carente di giurisdizione essendovi la operatività di una clausola compromissoria contenuta nella convenzione tra le par- ti. Nel 1997, pertanto, il Comune adiva il collegio arbi- trale previsto da tale clausola e chiedeva che esso ac- certasse l'entità del credito Orion. Tale società resi- steva e chiedeva che il credito fosse accertato nella th 3 misura corrispondente alla somme portate dalla fatture a suo tempo poste a base delle procedure monitorie. Con pronuncia del febbraio 1997 il collegio arbi- trale dichiarava spettante all'appaltatore il residuo credito di £ 853.537.262, accogliendone in gran parte anche le altre domande. Con citazione del 6 novembre 1990 il Comune chiede- alla corte d'appello di Firenze di dichiarare nulla va la decisione arbitrale anzitutto per nullità della clausola contenuta nella convenzione. La Corte di meri- to dichiarava inammissibile l'impugnazione. Riteneva, infatti che la clausola compromissoria aveva previsto 1 il ricorso ad un arbitrato irrituale e non ad un arbi- trato rituale e, pertanto, che contro siffatta determina- zione non potesse essere esperito il ricorso alla corte d'appello. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con tre motivi il Comune di Monterotondo. Resiste la Orion con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione.
1. Con il, primo motivo di ricorso il Comune di Monterotondo lamenta la violazione degli att. 294 del rd n 383 del 1934, 43, 45, 50 e 51 del dpr n 1063 del 1962 e 1339 e 1419 cc. Sostiene che la impugnazione che la corte di merito ha dichiarato inammissibile era in- ch 4 vece pienamente ammissibile dal momento che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione aveva ille- gittimamente affidato ad un arbitrato irrituale la ri- soluzione di una controversia riguardante un appalto pubblico rientrante nel vigore dell'abrogato art 294 citato in rubrica.
1.1. Con il secondo connesso motivo che va , dunque, insieme al primo il Comune lamenta altra esaminato violazione delle norme innanzi richiamate. Sostiene che la normativa del capitolato generale di appalto doveva essere considerata dal primo giudice quale integratrice ex lege del contratto stipulato tra le parti.
2. Osserva la corte che nella controversia in esame occorre prendere le mosse dalla circostanza della natu- ra di opera pubblica, finanziata in parte dallo Sta- to, rivestita da quella oggetto dell'appalto. Non rile- vano ad escludere tale natura le successive vicende re- lative al predetto contributo pubblico, che sarebbe stato secondo il comune ricorrente addirittura revocato e sostituito da altro contributo pubblico. Ciò che con- ta nella vicenda in esame per individuare limiti al po- tere di compromettere spettante alle parti dell'appalto è che esse regolarono un rapporto nel quale la contri- buzione dello Stato era considerata. S th Ciò premesso va osservato che nella vigenza dell'abrogato art 294 del rd n 383 del 1934, in ogni caso il contratto di appalto di opera pubblica preve- dente il concorso o il sussidio dello stato era regola- to dal capitolato generale delle opere pubbliche (cass 5138 del 1997). Conseguentemente esso comportava il ri- corso all'arbitrato di cui agli artt 43 e ss del mede- simo testo, per la risoluzione delle controversie in- sorte nella esecuzione dei lavori. A tal proposito, peraltro, la Corte di Cassazione oc- cupandosi di una fattispecie che presenta qualche ana- logia con quella in esame, ha chiarito che la abroga- zione dell'art 294 predetto non muta il regime giuridi- CO che esso prevede per siffatti appalti. Infatti, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi la regolamentazione di un contratto e le posizioni da esso nascenti sono determinate dalla legge del tempo in cui esso viene concluso. Peraltro l'art 294 suddetto non è norma esclusivamente processuale, attinente cioè alla sola competenza, ma è invece disposizione che predispone una normativa piu ampia, sostanziale, che integra il con- tratto concluso tra le parti, cosicché alla eventuale abrogazione sopravvive la predetta integrazione del ne- gozio (vedi cass n 13085 del 2000). Il collegio non ha motivo per discostarsi da tale orientamento che del resto segue un indirizzo risalente della Corte Suprema il quale distingue quanto alla pos- sibilità di applicare lo ius superveniens le diverse posizioni che risalgono alla normativa del rd n 383 del 1934, (cass n. 1377 del 1983). Consegue che la clausola compromissoria-che vigente l'art 294 citato prevede il ricorso all'arbitrato irri- tuale contrasta con la normativa del capitolato gene- rale in particolare con le norme di cui agli artt 43 e erra-ss dello stesso. Il giudice del merito ha, pertanto, e to perchè il presupposto della inammissibilità della impugnazione è per l'appunto la validità di siffatta clausola. La clausola è pertanto nulla, ed è nulla la conse- guente determinazione arbitrale.
3. I due motivi sono fondati e tale fondamento as- sorbe la trattazione del terzo motivo, che esplicitamen- te premette tale carattere assorbente delle prime cen- sure e dunque si atteggia sostanzialmente come subordi- nato.
4. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza im- pugnata deve essere cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giu- dizio.
P.Q.M.
La corte accoglie i primi due motivi del ricorso e 7 RG. 12/19/00 dichiara assorbito il terzo. Cassa senza rinvi o la sen- tenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudi- zio. In Roma il 17 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Presidente Giuseppe Maria Berruti Angelo Grred Mw CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civite Punx Ba Cancelleria Depositato 27 MAR. 2003 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti исп CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione ⚫ presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-07-03 serie 4 al n. 24501 versate € 149.72 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. °115 del 30/5/2002) . .