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Sentenza 30 ottobre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2023, n. 43780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43780 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sUi ricorso proposto da: RB CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA ,•k;Cgl atti;
il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito ii difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43780 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16.12.2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IE RC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato dì cui all'art. 615-ter cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta in mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen, 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 43, comma 1, e 615-ter cod. pen.; in particolare, si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente in capo all'imputato l'elemento soggettivo del reato osservando che gli argomenti esposti non sono condivisibili in quanto manifestamente illogici ed essendo facilmente rilevabile il vizio dai documenti di cui alle pagine 5 e 6 nonché da 13 a 17 del fascicolo del pubblico ministero, acquisite al fascicolo del dibattimento, ed allegate in ogni caso al ricorso. Da tale documentazione appare infatti di assoluta evidenza come il citato tentativo di recupero password non possa in alcun modo essere attribuito all'imputato, con ciò risultando del tutto illogica la motivazione posta dalla Corte territoriale alla base delle argomentazioni volte a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
il citato documento infatti era ricevuto dalla persona offesa direttamente dai dient di posta elettronica ma nulla dice circa l'autore del tentativo di recupero password, nè risultano connessioni riconducibili all'imputato alle 18:16 del novembre 2015. Come noto, il reato di accesso abusivo a sistema informatico risulta peraltro integrato solo qualora in capo all'agente sia ravvisabile la componente soggettiva del dolo generico e non anche della colpa come invece appare nel caso di specie. I sette tentativi di accesso indicati nella sentenza impugnata appaiono, invece, incompatibili, per tempistiche, con un'azione di tipo volontario 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in punto di richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi degli articoli 56- 615-ter cod. pen. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di diversa qualificazione del fatto in termini di tentativi ritualmente proposta con l'atto di impugnazione pur dandone conto nella parte riassuntiva del provvedimento impugnato sicché appare di assoluta evidenza che la sentenza impugnata va annullata. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad 2 applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12,2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 ricorso è inammissibile per aspecificità e perché meramente reiterativo di censure già svolte ed affrontate in appello dalla corte con adeguata motivazione. E' il caso di precisare sin d'ora che unica è la fattispecie di reato contestata - quella consumata - che - di là dei tentativi di accesso di cui pure vi è cenno nelle sentenze di merito nell'ambito della valutazione probatoria anche di tipo logico compiuta - è quella ravvisata dai giudici nelle conformi pronunce di primo e secondo grado (essendo intervenuti anche degli accessi per così dire consumati oltre quelli tentati, uno dei quali ammesso dallo stesso imputato secondo quanto riportano i giudici di merito); sicché, a differenza di quanto sì assume in ricorso, non vi è spazio per la richiesta riqualificazione di alcune condotte nell'ipotesi tentata - di cui al secondo motivo di ricorso - risultando in realtà la condanna evidentemente intervenuta in relazione agli accessi andati a buon fine attraverso i quali il reato è stato ritenuto consumato (d'altra parte la pena inflitta è stata ravvisata senza aumenti per la continuazione e già peraltro ridotta dalla corte territoriale in considerazione della ritenuta reale entità del fatto e sul punto non vi è stata contestazione). 1.1.Passando quindi all'esame del primo motivo, si osserva che esso non si confronta con la motivazione svolta dai giudici di appello a sostegno della conferma integrale dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 615-ter c.p.; e che il supposto travisamento, che in buona sostanza si è inteso dedurre attraverso di esso, adducendo che si sarebbero trascurati i documenti presenti nel fascicolo del Prn dai quali si desumerebbe che il tentativo di recupero password non possa in alcun modo essere attribuito all'imputato, è indeducibile nella presente sede di legittimità per genericità non risultando esplicitate !e ragioni per le quali quei documenti attesterebbero non solo il vizio denunciato ma la sua decisívità. Ed invero, la prova della attribuibilità degli accessi all'imputato è stata piuttosto desunta soprattutto in base a ragionamento di tipo logico. Al riguardo - si afferma nella sentenza impugnata - oltre che quanto argomentato in sentenza, va considerato che il 6 novembre 2015 alle 18:16 il programma del gestore aveva rilevato un tentativo di recupero della password;
ebbene proprio in tale data dall'utenza dell'imputato alle 18:13 e 18 e 14 vi erano 3 stati 7 tentativi di accesso senza esito alla casella di posta elettronica della parte civile che erano stati rifiutati in quanto la password era errata;
appare evidente - si prosegue con progressione di tipo logico - che dopo 7 inutili tentativi di accesso l'imputato aveva cercato di entrare comunque nel sistema iniziando la procedura di recupero della password;
si tratta di un'operazione che non può essere attribuita - come vorrebbe la difesa - ad un tentativo di scaricare le nuove mail, essa è piuttosto un'operazione volontaria che presuppone la presenza dell'operatore e che esclude che sì sia verificato quanto affermato dal consulente della difesa. 1.2. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, ai finì del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, - come nel caso di specie - si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n, 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). Ne consegue, pertanto, in applicazione del consolidato orientamento, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dai primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155); laddove nel caso di specie del tutto congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità è la motivazione dei giudici di merito sulla solidità della affermazione della sussistenza del fatto ricostruito in aderenza alle risultanze probatorie passate in rassegna, correttamente individuate - e in parte riportate anche dai P.G, nella requisitoria rassegnata per iscritto - negli accessi antecedenti alla metà di ottobre 2015, data del cambio della password effettuato dal titolare della casella di posta, una volta nutriti sospetti su intrusioni esterne nella sua casella di posta elettronica (per avere tra l'altro riscontrato la diffusione dei contenuti di alcune sue mali private scambiate solo con determinate persone), nei tentativi di accesso infruttuosi successivi al cambio della password, nel tentativo di recupero della password in data 6 novembre 2015 segnalato dal sistema al titolare;
risultanze che poste in relazione con altre circostanze ritenute senz'altro decisive e dirimenti - quali la contestualità con il tentativo di recupero della password del 6.11.2015 alle ore 18,16 dei dati attestanti sull'utenza dell'imputato alle ore 18,13 e 18,14 di sette tentativi di accessi senza esito alla casella di posta elettronica della parte civile, che erano stati rifiutati perché la password era errata ai quali cronologicamente e logicamente faceva quindi seguito il tentativo di cambio password 4 per superare l'impasse dovuto al diniego di accesso - sono state giustamente considerate esaustive e non incrinabili alla stregua delle deduzioni difensive che assumono la mancata dimostrazione della riconducibilità dei tentativo dei cambio password all'imputato. La ricostruzione del fatto da parte della difesa, che prospetta la involontarietà degli accessi e del tentativo di recupero della password rimane dunque - come posto bene in evidenza nella sentenza impugnata - sul piano della mera ipotesi non riscontrata da elementi oggettivi e del tutto illogica rispetto alle ragionevoli valutazioni di merito effettuate dai giudici di primo e secondo grado nelle conformi pronunce. D'altra parte, sono precluse in sede di legittimità le censure che sollecitano, nella sostanza, una rivalutazione di merito sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, gakani, Rv, 216260); e, d'altro canto, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cpp, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (SS,UU n, 47289/2003). 1.2. Quanto al secondo motivo sì deve solo aggiungere, per completezza, che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'omesso esame di un motivo di appello da parte della corte di merito non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cpp, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di un'espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché, con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza SI (Sez. II n. 35817/2019). Con riferimento al caso di specie, la Corte d'Appello di Brescia (alle pagine n. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata) ha ampiamente dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il delitto contestato si fosse effettivamente consumato, in quanto ha spiegato, sotto il profilo tecnico, in cosa consista l'accesso, abusivo, a un sistema informatico, per poi dare conto dei motivi per cui gli accessi ed i tentativi di accesso (pagina n. 11, primo periodo) non potessero intendersi involontari, sia richiamando quanto dedotto nella sentenza impugnata (atto legittimamente riprodotto in motivazione alle pagine da 2 a 4), che svolgendo un ulteriore considerazione in punto di elemento soggettivo. 5 La Corte territoriale, riferendosi agli accessi svolti dall'imputato ai sistema informatico e descritti nella sentenza di primo grado, interamente riprodotta in parte motiva, ha in ogni caso implicitamente escluso la riconducibilità del fatto alla forma tentata, come confermato dalla successiva conferma della condanna per il reato ascritto, pur con riconoscimento di una riduzione di pena. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 5000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/10/2023.
il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito ii difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43780 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16.12.2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IE RC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato dì cui all'art. 615-ter cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta in mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen, 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 43, comma 1, e 615-ter cod. pen.; in particolare, si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente in capo all'imputato l'elemento soggettivo del reato osservando che gli argomenti esposti non sono condivisibili in quanto manifestamente illogici ed essendo facilmente rilevabile il vizio dai documenti di cui alle pagine 5 e 6 nonché da 13 a 17 del fascicolo del pubblico ministero, acquisite al fascicolo del dibattimento, ed allegate in ogni caso al ricorso. Da tale documentazione appare infatti di assoluta evidenza come il citato tentativo di recupero password non possa in alcun modo essere attribuito all'imputato, con ciò risultando del tutto illogica la motivazione posta dalla Corte territoriale alla base delle argomentazioni volte a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
il citato documento infatti era ricevuto dalla persona offesa direttamente dai dient di posta elettronica ma nulla dice circa l'autore del tentativo di recupero password, nè risultano connessioni riconducibili all'imputato alle 18:16 del novembre 2015. Come noto, il reato di accesso abusivo a sistema informatico risulta peraltro integrato solo qualora in capo all'agente sia ravvisabile la componente soggettiva del dolo generico e non anche della colpa come invece appare nel caso di specie. I sette tentativi di accesso indicati nella sentenza impugnata appaiono, invece, incompatibili, per tempistiche, con un'azione di tipo volontario 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in punto di richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi degli articoli 56- 615-ter cod. pen. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di diversa qualificazione del fatto in termini di tentativi ritualmente proposta con l'atto di impugnazione pur dandone conto nella parte riassuntiva del provvedimento impugnato sicché appare di assoluta evidenza che la sentenza impugnata va annullata. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad 2 applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12,2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 ricorso è inammissibile per aspecificità e perché meramente reiterativo di censure già svolte ed affrontate in appello dalla corte con adeguata motivazione. E' il caso di precisare sin d'ora che unica è la fattispecie di reato contestata - quella consumata - che - di là dei tentativi di accesso di cui pure vi è cenno nelle sentenze di merito nell'ambito della valutazione probatoria anche di tipo logico compiuta - è quella ravvisata dai giudici nelle conformi pronunce di primo e secondo grado (essendo intervenuti anche degli accessi per così dire consumati oltre quelli tentati, uno dei quali ammesso dallo stesso imputato secondo quanto riportano i giudici di merito); sicché, a differenza di quanto sì assume in ricorso, non vi è spazio per la richiesta riqualificazione di alcune condotte nell'ipotesi tentata - di cui al secondo motivo di ricorso - risultando in realtà la condanna evidentemente intervenuta in relazione agli accessi andati a buon fine attraverso i quali il reato è stato ritenuto consumato (d'altra parte la pena inflitta è stata ravvisata senza aumenti per la continuazione e già peraltro ridotta dalla corte territoriale in considerazione della ritenuta reale entità del fatto e sul punto non vi è stata contestazione). 1.1.Passando quindi all'esame del primo motivo, si osserva che esso non si confronta con la motivazione svolta dai giudici di appello a sostegno della conferma integrale dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 615-ter c.p.; e che il supposto travisamento, che in buona sostanza si è inteso dedurre attraverso di esso, adducendo che si sarebbero trascurati i documenti presenti nel fascicolo del Prn dai quali si desumerebbe che il tentativo di recupero password non possa in alcun modo essere attribuito all'imputato, è indeducibile nella presente sede di legittimità per genericità non risultando esplicitate !e ragioni per le quali quei documenti attesterebbero non solo il vizio denunciato ma la sua decisívità. Ed invero, la prova della attribuibilità degli accessi all'imputato è stata piuttosto desunta soprattutto in base a ragionamento di tipo logico. Al riguardo - si afferma nella sentenza impugnata - oltre che quanto argomentato in sentenza, va considerato che il 6 novembre 2015 alle 18:16 il programma del gestore aveva rilevato un tentativo di recupero della password;
ebbene proprio in tale data dall'utenza dell'imputato alle 18:13 e 18 e 14 vi erano 3 stati 7 tentativi di accesso senza esito alla casella di posta elettronica della parte civile che erano stati rifiutati in quanto la password era errata;
appare evidente - si prosegue con progressione di tipo logico - che dopo 7 inutili tentativi di accesso l'imputato aveva cercato di entrare comunque nel sistema iniziando la procedura di recupero della password;
si tratta di un'operazione che non può essere attribuita - come vorrebbe la difesa - ad un tentativo di scaricare le nuove mail, essa è piuttosto un'operazione volontaria che presuppone la presenza dell'operatore e che esclude che sì sia verificato quanto affermato dal consulente della difesa. 1.2. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, ai finì del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, - come nel caso di specie - si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n, 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). Ne consegue, pertanto, in applicazione del consolidato orientamento, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dai primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155); laddove nel caso di specie del tutto congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità è la motivazione dei giudici di merito sulla solidità della affermazione della sussistenza del fatto ricostruito in aderenza alle risultanze probatorie passate in rassegna, correttamente individuate - e in parte riportate anche dai P.G, nella requisitoria rassegnata per iscritto - negli accessi antecedenti alla metà di ottobre 2015, data del cambio della password effettuato dal titolare della casella di posta, una volta nutriti sospetti su intrusioni esterne nella sua casella di posta elettronica (per avere tra l'altro riscontrato la diffusione dei contenuti di alcune sue mali private scambiate solo con determinate persone), nei tentativi di accesso infruttuosi successivi al cambio della password, nel tentativo di recupero della password in data 6 novembre 2015 segnalato dal sistema al titolare;
risultanze che poste in relazione con altre circostanze ritenute senz'altro decisive e dirimenti - quali la contestualità con il tentativo di recupero della password del 6.11.2015 alle ore 18,16 dei dati attestanti sull'utenza dell'imputato alle ore 18,13 e 18,14 di sette tentativi di accessi senza esito alla casella di posta elettronica della parte civile, che erano stati rifiutati perché la password era errata ai quali cronologicamente e logicamente faceva quindi seguito il tentativo di cambio password 4 per superare l'impasse dovuto al diniego di accesso - sono state giustamente considerate esaustive e non incrinabili alla stregua delle deduzioni difensive che assumono la mancata dimostrazione della riconducibilità dei tentativo dei cambio password all'imputato. La ricostruzione del fatto da parte della difesa, che prospetta la involontarietà degli accessi e del tentativo di recupero della password rimane dunque - come posto bene in evidenza nella sentenza impugnata - sul piano della mera ipotesi non riscontrata da elementi oggettivi e del tutto illogica rispetto alle ragionevoli valutazioni di merito effettuate dai giudici di primo e secondo grado nelle conformi pronunce. D'altra parte, sono precluse in sede di legittimità le censure che sollecitano, nella sostanza, una rivalutazione di merito sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, gakani, Rv, 216260); e, d'altro canto, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cpp, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (SS,UU n, 47289/2003). 1.2. Quanto al secondo motivo sì deve solo aggiungere, per completezza, che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'omesso esame di un motivo di appello da parte della corte di merito non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cpp, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di un'espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché, con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza SI (Sez. II n. 35817/2019). Con riferimento al caso di specie, la Corte d'Appello di Brescia (alle pagine n. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata) ha ampiamente dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il delitto contestato si fosse effettivamente consumato, in quanto ha spiegato, sotto il profilo tecnico, in cosa consista l'accesso, abusivo, a un sistema informatico, per poi dare conto dei motivi per cui gli accessi ed i tentativi di accesso (pagina n. 11, primo periodo) non potessero intendersi involontari, sia richiamando quanto dedotto nella sentenza impugnata (atto legittimamente riprodotto in motivazione alle pagine da 2 a 4), che svolgendo un ulteriore considerazione in punto di elemento soggettivo. 5 La Corte territoriale, riferendosi agli accessi svolti dall'imputato ai sistema informatico e descritti nella sentenza di primo grado, interamente riprodotta in parte motiva, ha in ogni caso implicitamente escluso la riconducibilità del fatto alla forma tentata, come confermato dalla successiva conferma della condanna per il reato ascritto, pur con riconoscimento di una riduzione di pena. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 5000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/10/2023.