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Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2026, n. 20008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20008 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI LU, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 31/01/2025 dai GUP presso il Tribunale di Velletri, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale LU SI era stata giudicata responsabile dei reati contestati ai capi U) e V) dell'imputazione, ai sensi dell'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dell'art.697 cod.pen. nonché del reato contestato al capo T), riqualificato sotto la specie di cui al comma quinto dello stesso art.73 citato;
e condannata alla pena complessiva di anni uno e giorni quindici di reclusione ed € 4.045,00 di multa, da aggiungersi in continuazione alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed € 12.000,00 di multa rispetto alla pena applicata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. con sentenza n.2285/2023 del Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20008 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RI ATTILI Data Udienza: 17/04/2026 La Corte ha premesso che il GUP era pervenuto a una sentenza di condanna sulla base dell'analisi di un complesso compendio probatorio, tra cui rientravano anche gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri oltre che le dichiarazioni della SI e del coimputato GI TI, nonché di quelli dei servizi di osservazione, al cui esito erano state assunte sommarie informazioni da parte di UG UC e NI YT LU, identificati come acquirenti di sostanza stupefacente del tipo hashish ceduta dalla ricorrente;
attività all'esito della quale, nel dicembre del 2023, era stata disposta una perquisizione presso l'abitazione di quest'ultima, al cui esito era stata rinvenuta la sostanza stupefacente indicata al capo U), suddivisa in panetti, oltre che le munizioni indicate al capo V). Il giudice di appello ha quindi ritenuto condivisibili le conclusioni del GUP, valutando non credibili le dichiarazioni rese dal TI (figlio della ricorrente), in quanto intrinsecamente contraddittorie e, comunque, unicamente finalizzate a scagionare la madre;
ha altresì ritenuto co.MA non rilevanti le ulteriori doglianze difensive h con le quali era stato dedotto che l'ultimo accesso alla soffitta al cui interno era stato rinvenuto lo stupefacente risalisse all'ottobre del 2023 e che, nel periodo in cui si assumeva che la ricorrente avesse continuato nell'attività di spaccio, l'imputata era sottoposta agli arresti domiciliari;
nonché quella della proposizione di incidente probatorio finalizzato all'analisi delle impronte al fine di evidenziarne l'assenza sul materiale sequestrato;
ha altresì ritenuto irrilevante l'intervenuta confessione in ordine ai fatti contestati al capo T), rigettando i motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione LU SI, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione per travisamento della prova. Ha esposto che la Corte d'appello aveva affermato, in conformità con il giudice di primo grado, che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno di uno "zaino nero" e non di una valigia rossa, come sostenuto dal coimputato TI, che si era assunto la responsabilità dell'illecita detenzione, ricavando da tale elemento la non credibilità di quest'ultimo. Evidenziava quindi che: il verbale di sequestro del 14/12/2023 e il verbale arresto non facevano mai riferimento a uno zaino nero come contenitore dello stupefacente;
nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 18/12/2023, il TI aveva dichiarato di avere personalmente collocato il materiale nella soffitta, all'insaputa della madre;
mentre, nell'interrogatorio del 07/03/2024, dopo la 2 notifica dell'avviso previsto dall'art.415-bis cod.proc.pen., lo stesso TI aveva dichiarato di avere occultato la valigia in un angolo di un locale condominiale per poi spostarla nella soffitta di pertinenza della madre, senza riferirle l'esatto contenuto, ribadendo che il colore della borsa era "rosso-rosa"; ha quindi evidenziato che le dichiarazioni del TI, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non fossero reciprocamente contraddittorie. Ha pure evidenziato che la perizia tecnica eseguita sullo stupefacente avrebbe avvalorato le dichiarazioni del TI, evidenziando - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - che la sostanza aveva perso gran parte della propria efficacia drogante, ritenendo verosimile il racconto dei coimputato in ordine alla data della sua sistemazione presso la soffitta, collocata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Ha, altresì, contestato la motivazione della Corte d'appello nel punto in cui aveva individuato la data del collocamento della sostanza nella soffitta in epoca posteriore al maggio del 2023, rilevando che - fino a tale data - il TI si trovava in regime di arresti domiciliari;
quando, al contrario, lo stesso TI aveva dichiarato di avere collocato la valigia nella soffitta dopo l'arresto della madre, avvenuto il 15/05/2023; ha altresì evidenziato che, in sede di convalida dell'arresto, la SI aveva negato di essere a conoscenza della presenza dei materiale rinvenuto nel sottotetto, in senso contrario rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d'appello. Pertanto, ha argomentato che il giudice di appello avrebbe introdotto un'informazione inesistente nel materiale probatorio utilizzato nei confronti dell'imputata, da ritenersi di carattere decisivo. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ha argomentato che la Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sulla base di dati meramente congetturali, avendo formulato il giudizio di colpevolezza sulla scorta della sola ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal TI;
al netto delle quali nessun altro elemento era, di fatto, stato evidenziato dal giudice di secondo grado, con particolare riferimento al ritenuto uso esclusivo della soffitta al cui interno era stato rinvenuto lo stupefacente. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva formulata in sede di udienza di discussione. Ha evidenziato che, in tale ultima udienza, la difesa aveva avanzato richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare e che, 3 sul punto, la Corte non aveva fornito alcuna motivazione, neanche implicita, sull'istanza, configurandosi, pertanto, un vizio di omessa pronuncia;
evidenziando come la relativa richiesta ben potesse essere formulata, per la prima volta, in grado di appello. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa della ricorrente ha sostenuto che la sentenza di appello sarebbe incorsa in un vizio di travisamento della prova, con specifico riferimento alla valutazione sinottica delle dichiarazioni rese dal coimputato TI nei due interrogatori resi il 18/12/2023 e il 07/03/2024, delle conclusioni della relazione tecnica espletata sulla sostanza stupefacente nonché delle dichiarazioni rese dalla SI, in sede di udienza di convalida dell'arresto, il 16/12/2023. Il motivo è inammissibile. Va quindi osservato che il predetto vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme ", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel 4 merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370 - 01). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 - 01). Conseguente ai predetti principi è anche quello per cui quando si verta, come nel caso di specie, in un'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile - in relazione all'art.606, comma 3, cod.proc.pen. - il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665 - 01). 3. Sulla base di tali principi, deve quindi osservarsi che le doglianze difensive attinenti alla dedotta ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal TI - che, sulla base della prospettazione difensiva, non sarebbero state reciprocamente contraddittorie, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito - sono inammissibili in quanto, di fatto, introdotte per la prima volta nel presente giudizio di cassazione. Difatti, la lettura sinottica delle predette dichiarazioni, operata dalla Corte d'appello, si fonda sui medesimi elementi già valutati dal giudice di primo grado;
tanto con specifico riferimento ai profili attinenti alla complessiva attendibilità delle dichiarazioni medesime e alla loro ritenuta incoerenza in ordine all'elemento fattuale rappresentato dalla data di collocazione della valigia contenente la sostanza stupefacente nella soffitta di pertinenza dell'abitazione dell'imputata. 5 Analoga valutazione di inammissibilità, sulla base dei principi predetti, va riservata alle osservazioni attinenti agli elementi asseritamente desumibili dalla consulenza tecnica effettuata sulla sostanza stupefacente, con particolare riferimento alla quantificazione del principio attivo e che, sulla base delle deduzioni difensive, avrebbe avvalorato le dichiarazioni del TI in ordine all'epoca di effettivo confezionamento della sostanza medesima (fatta risalire, sulla base di tale argomentazione „,tra là fine del 2020 e l'inizio del 2021). Si tratta, difatti, di elemento preesistente rispetto alla decisione del giudice di primo grado, non introdotto quindi ex novo da parte della Corte territoriale (che, sul punto, ha operato unicamente un ragionamento di tipo deduttivo in ordine all'incompatibilità del narrato del TI rispetto allo stato di conservazione del materiale) ma che non era stato posto alla base di alcuna deduzione nell'ambito dei motivi di appello. Medesime considerazioni devono essere formulate in ordine al dedotto travisamento del contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, dal quale non sarebbe risultato - secondo la prospettazione difensiva - che lo zaino contenente lo stupefacente fosse di colore nero, contrariamente alle dichiarazioni del TI che lo aveva descritto come di colore rosso. L'elemento della diversità del colore della valigia rinvenuta rispetto a quello dichiarato dal TI, difatti, era stato già valutato dal giudice di primo grado (pag.66 della sentenza) e non era stato fatto oggetto di alcun rilievo in sede di appello. Mentre, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla SI in sede di udienza di convalida dell'arresto, la stessa si basa su un'erronea lettura della motivazione della Corte territoriale;
la quale, in nessun punta, ha attribuito a tali dichiarazioni una valenza confessoria in ordine alla conoscenza della presenza dello stupefacente nella soffitta;
difatti (come evidente dalle argomentazioni spiegate a pag.22 della sentenza impugnata) la Corte ha esposto che la SI aveva ammesso unicamente che lo stupefacente fosse stato rinvenuto in un'area nella propria esclusiva disponibilità, mentre ininfluente è la considerazione riguardante il possesso delle armi, atteso che l'imputazione formulata al capo V) contiene la contestazione in ordine al solo possesso non autorizzato di munizioni. D'altra parte, che questo sia il presupposto assunto dal giudice di appello, si evince anche sulla base di quanto esposto alla pag.23, in cui la Corte ha valutato il comportamento processuale dell'imputata, assumendo che la stessa avesse reso dichiarazioni confessorie in ordine ai soli fatti ascritti al capo T). 6 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto evidentemente affetto dal vizio di aspecificità estrinseca, contenendo lo stesso una generica contestazione in ordine alla corretta valutazione complessiva dei dati probatori da parte dei giudici di merito. La doglianza, infatti, deduce implicitamente una valutazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consacrata dall'art.533, comma 1, cod.proc.pen.; ricordando, sotto tale profilo, che il relativo canone enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché solo la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, [...], Rv. 285548 - 15; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262280 - 01). Nel caso in esame, quindi, deve rilevarsi come i giudici di merito non si siano, in tutta evidenza, fondati unicamente sul dato delle dichiarazioni del TI, sottoposte ad attento e analitico vaglio in virtù della loro valenza autoaccusatoria e della loro unidirezionalità nel senso dell'esclusione della responsabilità dell'imputata; ma si siano, invece, pregiudizialmente basati sui dati oggettivi rappresentati dalla prova di una preesistente attività di spaccio da parte dell'imputata (posta a fondamento del giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati contestati al capo T)) e dal ritrovamento della sostanza stupefacente all'interno di un locale nella disponibilità esclusiva della stessa, tutti elementi riassunti dal giudice di appello alle pagg.17-19 della sentenza impugnata. E' quindi, da ritenersi, comunque, manifestamente infondata la deduzione difensiva anche qualora riferita alla regola di valutazione prevista dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen.; dovendosi ritenere che la contestazione operata dalla difesa si fondi, di fatto, su una valutazione parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (richiamandosi, sul punto, i principi espressi da Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato in punto di diritto. La difesa della ricorrente, a tale proposito, ha richiamato la giurisprudenza di , questa Corte affermativa del principio in forza del quale la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.20-bis cod.pen. e dagli artt.53 e ss. della I. 24 novembre 1981, n.689, può essere avanzata, per la prima volta, anche in sede di giudizio di appello e sino all'udienza di discussione (principio 7 espresso, tra le altre, da Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, [...], Rv. 288585 - 01; Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287624 - 02). Si tratta, però, di precedenti erroneamente richiamati in quanto specificamente riferiti all'applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art.95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il cui primo comma prevede che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Nel caso di specie, si vede in tema di procedimento instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto e soggetto, per quello che riguarda la fase di appello, alla disciplina prevista dall'art. 598-bis cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, entrato in vigore il 3 aprile 2024 (c.d. decreto correttivo della riforma Cartabia). Ai sensi di tale articolo, in caso di trattazione dell'appello nelle forme partecipate, la facoltà attribuita all'imputato, dal comma 4-bis del predetto articolo, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla Corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 5985 del 09/01/2026, [...], Rv. 289419 -01; Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, [...], Rv. 287702 - 01); mentre, in caso di trattazione non partecipata, ai sensi del comma 1-bis, il relativo consenso deve essere espresso fino a quindici giorni prima dell'udienza, fermo restando l'onere di formulazione della richiesta in sede di atto di appello o di motivi aggiunti o delle memorie previste dal comma 1. Nel caso di specie, quindi, non risulta che la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva sia stata proposta con l'atto di appello o con motivi nuovi, risultando solo l'avvenuta formulazione dell'istanza difensiva nella sede dell'udienza di discussione. Ne consegue che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare sulla relativa richiesta e che, pertanto, non si ravvisa nessun vizio di omessa motivazione sul punto. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 8 Il Consigliere estensore A LI RI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/04/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 31/01/2025 dai GUP presso il Tribunale di Velletri, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale LU SI era stata giudicata responsabile dei reati contestati ai capi U) e V) dell'imputazione, ai sensi dell'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dell'art.697 cod.pen. nonché del reato contestato al capo T), riqualificato sotto la specie di cui al comma quinto dello stesso art.73 citato;
e condannata alla pena complessiva di anni uno e giorni quindici di reclusione ed € 4.045,00 di multa, da aggiungersi in continuazione alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed € 12.000,00 di multa rispetto alla pena applicata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. con sentenza n.2285/2023 del Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20008 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RI ATTILI Data Udienza: 17/04/2026 La Corte ha premesso che il GUP era pervenuto a una sentenza di condanna sulla base dell'analisi di un complesso compendio probatorio, tra cui rientravano anche gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri oltre che le dichiarazioni della SI e del coimputato GI TI, nonché di quelli dei servizi di osservazione, al cui esito erano state assunte sommarie informazioni da parte di UG UC e NI YT LU, identificati come acquirenti di sostanza stupefacente del tipo hashish ceduta dalla ricorrente;
attività all'esito della quale, nel dicembre del 2023, era stata disposta una perquisizione presso l'abitazione di quest'ultima, al cui esito era stata rinvenuta la sostanza stupefacente indicata al capo U), suddivisa in panetti, oltre che le munizioni indicate al capo V). Il giudice di appello ha quindi ritenuto condivisibili le conclusioni del GUP, valutando non credibili le dichiarazioni rese dal TI (figlio della ricorrente), in quanto intrinsecamente contraddittorie e, comunque, unicamente finalizzate a scagionare la madre;
ha altresì ritenuto co.MA non rilevanti le ulteriori doglianze difensive h con le quali era stato dedotto che l'ultimo accesso alla soffitta al cui interno era stato rinvenuto lo stupefacente risalisse all'ottobre del 2023 e che, nel periodo in cui si assumeva che la ricorrente avesse continuato nell'attività di spaccio, l'imputata era sottoposta agli arresti domiciliari;
nonché quella della proposizione di incidente probatorio finalizzato all'analisi delle impronte al fine di evidenziarne l'assenza sul materiale sequestrato;
ha altresì ritenuto irrilevante l'intervenuta confessione in ordine ai fatti contestati al capo T), rigettando i motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione LU SI, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione per travisamento della prova. Ha esposto che la Corte d'appello aveva affermato, in conformità con il giudice di primo grado, che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno di uno "zaino nero" e non di una valigia rossa, come sostenuto dal coimputato TI, che si era assunto la responsabilità dell'illecita detenzione, ricavando da tale elemento la non credibilità di quest'ultimo. Evidenziava quindi che: il verbale di sequestro del 14/12/2023 e il verbale arresto non facevano mai riferimento a uno zaino nero come contenitore dello stupefacente;
nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 18/12/2023, il TI aveva dichiarato di avere personalmente collocato il materiale nella soffitta, all'insaputa della madre;
mentre, nell'interrogatorio del 07/03/2024, dopo la 2 notifica dell'avviso previsto dall'art.415-bis cod.proc.pen., lo stesso TI aveva dichiarato di avere occultato la valigia in un angolo di un locale condominiale per poi spostarla nella soffitta di pertinenza della madre, senza riferirle l'esatto contenuto, ribadendo che il colore della borsa era "rosso-rosa"; ha quindi evidenziato che le dichiarazioni del TI, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non fossero reciprocamente contraddittorie. Ha pure evidenziato che la perizia tecnica eseguita sullo stupefacente avrebbe avvalorato le dichiarazioni del TI, evidenziando - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - che la sostanza aveva perso gran parte della propria efficacia drogante, ritenendo verosimile il racconto dei coimputato in ordine alla data della sua sistemazione presso la soffitta, collocata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Ha, altresì, contestato la motivazione della Corte d'appello nel punto in cui aveva individuato la data del collocamento della sostanza nella soffitta in epoca posteriore al maggio del 2023, rilevando che - fino a tale data - il TI si trovava in regime di arresti domiciliari;
quando, al contrario, lo stesso TI aveva dichiarato di avere collocato la valigia nella soffitta dopo l'arresto della madre, avvenuto il 15/05/2023; ha altresì evidenziato che, in sede di convalida dell'arresto, la SI aveva negato di essere a conoscenza della presenza dei materiale rinvenuto nel sottotetto, in senso contrario rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d'appello. Pertanto, ha argomentato che il giudice di appello avrebbe introdotto un'informazione inesistente nel materiale probatorio utilizzato nei confronti dell'imputata, da ritenersi di carattere decisivo. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ha argomentato che la Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sulla base di dati meramente congetturali, avendo formulato il giudizio di colpevolezza sulla scorta della sola ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal TI;
al netto delle quali nessun altro elemento era, di fatto, stato evidenziato dal giudice di secondo grado, con particolare riferimento al ritenuto uso esclusivo della soffitta al cui interno era stato rinvenuto lo stupefacente. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva formulata in sede di udienza di discussione. Ha evidenziato che, in tale ultima udienza, la difesa aveva avanzato richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare e che, 3 sul punto, la Corte non aveva fornito alcuna motivazione, neanche implicita, sull'istanza, configurandosi, pertanto, un vizio di omessa pronuncia;
evidenziando come la relativa richiesta ben potesse essere formulata, per la prima volta, in grado di appello. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa della ricorrente ha sostenuto che la sentenza di appello sarebbe incorsa in un vizio di travisamento della prova, con specifico riferimento alla valutazione sinottica delle dichiarazioni rese dal coimputato TI nei due interrogatori resi il 18/12/2023 e il 07/03/2024, delle conclusioni della relazione tecnica espletata sulla sostanza stupefacente nonché delle dichiarazioni rese dalla SI, in sede di udienza di convalida dell'arresto, il 16/12/2023. Il motivo è inammissibile. Va quindi osservato che il predetto vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme ", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel 4 merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370 - 01). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 - 01). Conseguente ai predetti principi è anche quello per cui quando si verta, come nel caso di specie, in un'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile - in relazione all'art.606, comma 3, cod.proc.pen. - il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665 - 01). 3. Sulla base di tali principi, deve quindi osservarsi che le doglianze difensive attinenti alla dedotta ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal TI - che, sulla base della prospettazione difensiva, non sarebbero state reciprocamente contraddittorie, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito - sono inammissibili in quanto, di fatto, introdotte per la prima volta nel presente giudizio di cassazione. Difatti, la lettura sinottica delle predette dichiarazioni, operata dalla Corte d'appello, si fonda sui medesimi elementi già valutati dal giudice di primo grado;
tanto con specifico riferimento ai profili attinenti alla complessiva attendibilità delle dichiarazioni medesime e alla loro ritenuta incoerenza in ordine all'elemento fattuale rappresentato dalla data di collocazione della valigia contenente la sostanza stupefacente nella soffitta di pertinenza dell'abitazione dell'imputata. 5 Analoga valutazione di inammissibilità, sulla base dei principi predetti, va riservata alle osservazioni attinenti agli elementi asseritamente desumibili dalla consulenza tecnica effettuata sulla sostanza stupefacente, con particolare riferimento alla quantificazione del principio attivo e che, sulla base delle deduzioni difensive, avrebbe avvalorato le dichiarazioni del TI in ordine all'epoca di effettivo confezionamento della sostanza medesima (fatta risalire, sulla base di tale argomentazione „,tra là fine del 2020 e l'inizio del 2021). Si tratta, difatti, di elemento preesistente rispetto alla decisione del giudice di primo grado, non introdotto quindi ex novo da parte della Corte territoriale (che, sul punto, ha operato unicamente un ragionamento di tipo deduttivo in ordine all'incompatibilità del narrato del TI rispetto allo stato di conservazione del materiale) ma che non era stato posto alla base di alcuna deduzione nell'ambito dei motivi di appello. Medesime considerazioni devono essere formulate in ordine al dedotto travisamento del contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, dal quale non sarebbe risultato - secondo la prospettazione difensiva - che lo zaino contenente lo stupefacente fosse di colore nero, contrariamente alle dichiarazioni del TI che lo aveva descritto come di colore rosso. L'elemento della diversità del colore della valigia rinvenuta rispetto a quello dichiarato dal TI, difatti, era stato già valutato dal giudice di primo grado (pag.66 della sentenza) e non era stato fatto oggetto di alcun rilievo in sede di appello. Mentre, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla SI in sede di udienza di convalida dell'arresto, la stessa si basa su un'erronea lettura della motivazione della Corte territoriale;
la quale, in nessun punta, ha attribuito a tali dichiarazioni una valenza confessoria in ordine alla conoscenza della presenza dello stupefacente nella soffitta;
difatti (come evidente dalle argomentazioni spiegate a pag.22 della sentenza impugnata) la Corte ha esposto che la SI aveva ammesso unicamente che lo stupefacente fosse stato rinvenuto in un'area nella propria esclusiva disponibilità, mentre ininfluente è la considerazione riguardante il possesso delle armi, atteso che l'imputazione formulata al capo V) contiene la contestazione in ordine al solo possesso non autorizzato di munizioni. D'altra parte, che questo sia il presupposto assunto dal giudice di appello, si evince anche sulla base di quanto esposto alla pag.23, in cui la Corte ha valutato il comportamento processuale dell'imputata, assumendo che la stessa avesse reso dichiarazioni confessorie in ordine ai soli fatti ascritti al capo T). 6 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto evidentemente affetto dal vizio di aspecificità estrinseca, contenendo lo stesso una generica contestazione in ordine alla corretta valutazione complessiva dei dati probatori da parte dei giudici di merito. La doglianza, infatti, deduce implicitamente una valutazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consacrata dall'art.533, comma 1, cod.proc.pen.; ricordando, sotto tale profilo, che il relativo canone enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché solo la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, [...], Rv. 285548 - 15; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262280 - 01). Nel caso in esame, quindi, deve rilevarsi come i giudici di merito non si siano, in tutta evidenza, fondati unicamente sul dato delle dichiarazioni del TI, sottoposte ad attento e analitico vaglio in virtù della loro valenza autoaccusatoria e della loro unidirezionalità nel senso dell'esclusione della responsabilità dell'imputata; ma si siano, invece, pregiudizialmente basati sui dati oggettivi rappresentati dalla prova di una preesistente attività di spaccio da parte dell'imputata (posta a fondamento del giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati contestati al capo T)) e dal ritrovamento della sostanza stupefacente all'interno di un locale nella disponibilità esclusiva della stessa, tutti elementi riassunti dal giudice di appello alle pagg.17-19 della sentenza impugnata. E' quindi, da ritenersi, comunque, manifestamente infondata la deduzione difensiva anche qualora riferita alla regola di valutazione prevista dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen.; dovendosi ritenere che la contestazione operata dalla difesa si fondi, di fatto, su una valutazione parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (richiamandosi, sul punto, i principi espressi da Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato in punto di diritto. La difesa della ricorrente, a tale proposito, ha richiamato la giurisprudenza di , questa Corte affermativa del principio in forza del quale la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.20-bis cod.pen. e dagli artt.53 e ss. della I. 24 novembre 1981, n.689, può essere avanzata, per la prima volta, anche in sede di giudizio di appello e sino all'udienza di discussione (principio 7 espresso, tra le altre, da Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, [...], Rv. 288585 - 01; Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287624 - 02). Si tratta, però, di precedenti erroneamente richiamati in quanto specificamente riferiti all'applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art.95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il cui primo comma prevede che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Nel caso di specie, si vede in tema di procedimento instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto e soggetto, per quello che riguarda la fase di appello, alla disciplina prevista dall'art. 598-bis cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, entrato in vigore il 3 aprile 2024 (c.d. decreto correttivo della riforma Cartabia). Ai sensi di tale articolo, in caso di trattazione dell'appello nelle forme partecipate, la facoltà attribuita all'imputato, dal comma 4-bis del predetto articolo, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla Corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 5985 del 09/01/2026, [...], Rv. 289419 -01; Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, [...], Rv. 287702 - 01); mentre, in caso di trattazione non partecipata, ai sensi del comma 1-bis, il relativo consenso deve essere espresso fino a quindici giorni prima dell'udienza, fermo restando l'onere di formulazione della richiesta in sede di atto di appello o di motivi aggiunti o delle memorie previste dal comma 1. Nel caso di specie, quindi, non risulta che la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva sia stata proposta con l'atto di appello o con motivi nuovi, risultando solo l'avvenuta formulazione dell'istanza difensiva nella sede dell'udienza di discussione. Ne consegue che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare sulla relativa richiesta e che, pertanto, non si ravvisa nessun vizio di omessa motivazione sul punto. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 8 Il Consigliere estensore A LI RI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/04/2026