Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7268 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07 2 6 8 / 03 A rbitro Composta dagli I igg.r. Mags cat upern Dott. Mario SPADONE - Presidence R.G.N. 11582/00 Cron. 16125 Dott. Roberto Michele TRIOLA -Consigliere- Rep. 1906 GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.10/01/03 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BE GI, CO AR, NN EA, quali rispettivamente Presidente e membri del Collegio Arbitrale, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO M PINNARO', difesi dall'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMUNE DI ASSISI, in persona del Sindaco pro tempore IO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180 (studio FIORILLO), difeso dagli 2003 avvocati TOSCA MOLINI, AR RAMPINI, giusta delega in 33 -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
GESECO SRL, in persona dell'Amministratore Unico ANTONIO COPPOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - l'ordinanza del Tribunale di PERUGIA, emessa avverso il 20/03/00; му udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Mario RAMPINI, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto. -2- Svolgimento del processo Con richiesta depositata il 3.12.1999, gli avvocati Giovanni Bellini, Andrea Rianna e Mario Tedeschi, nella qualità di Presidente il primo e arbitri gli altri nel collegio arbitrale costituito per la decisione su di una controversia insorta tra il Comune di Assisi e la Ge.se.co. srl chiedevano la liquidazione delle spese e degli onorari loro spettanti per tale incarico, che erano state dal Collegio suddetto determinate in L.260.000.000 (oltre IVA e CI) oltre a L.25.000.000 e accessori per competenze e spese di segreteria, con compensazione integrale tra le parti;
detta determinazione non veniva accettata dal Comune. Con suo provvedimento in data 20.3.2000 il Presidente del Tribunale di Perugia l'ammontare dell'onorario in complessive determinava L.60.000.000 oltre accessori e in L.
3.000.000 oltre accessori le spese e му competenze di segreteria. In mancanza di particolari norme limitative, riteneva il giudicante di dover ricorrere a criteri equitativi di valutazione scelti secondo il suo prudente apprezzamento. Tale convincimento risultava rafforzato dalla tariffa professionale forense che (art.6, 1° e 2° c.), fa riferimento, per il valore della controversia "alla somma attribuita" piuttosto che a quella domandata. Nella specie, il valore del contratto era di L.103.000.000 sicchè era palesemente abnorme la richiesta di risarcimento di circa sei miliardi da parte della Società; inoltre, lo stesso Collegio, riconoscendo alla parte vittoriosa (il Comune) un risarcimento del danno di L.42.000.000 aveva ritenuto più che attendibile il valore del contratto indicato dalle parti. Quanto poi alle spese di cancelleria era da considerarsi palesemente eccessiva la richiesta di L.25.000.000. Tenuto conto dell'entità e della rilevanza della controversia e tenuto conto quale parametro di riferimento delle tabelle professionali forensi in materia stragiudiziale e valutato il valore della controversia secondo il dato contrattuale da 100 a 200.000.000 e considerato che la domanda wi riconvenzionale, quanto al valore, non era stata neppure presa esame dal Collegio arbitrale, il presidente provvedeva alla determinazione negli importi di cui si è detto. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost, gli avvocati Bellini, Tedeschi e Rianna, sulla base di due articolati motivi. Resistono con controricorso il Comune di Assisi e la Ge.se.co. srl. I ricorrenti hanno altresì presentato memoria e così anche il Comune di Assisi. му Motivi della decisione I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14, 814 cpc anche in relazione all'art. 6 D.M. n.382 del 1980, nonché agli artt. 12 e 14 disp. sulla legge in generale ed all'art.3 Cost., nonché vizio di motivazione. A loro avviso, l'ordinanza impugnata non poteva liquidare i compensi con criteri equitativi dal momento che le parti avevano dichiarato nelle contrapposte difese il valore della controversia. La giurisprudenza di questa Corte ha (v. Cass.n. 11664 del 1993 e 480 del 1998) precisato che il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte al Collegio arbitrale e non con la somma attribuita alla parte vincitrice. Inoltre, l'ordinanza non contiene adeguata motivazione circa l'opera effettivamente svolta dagli arbitri. 2 Lo stesso provvedimento è poi contraddittorio e viola l'art. 12 e l'art. 14 delle preleggi nella parte in cui, applicando l'art.6 della tariffa forense, ha stabilito una indebita analogia tra la funzione di avvocato in un ordinario processo giudiziale e quello di arbitro nel giudizio arbitrale. Viene evidenziato che questa Corte con sentenza n.2338 del 1988 ha affermato che l'art. 6 del D.M. n.392 del 1990 è norma di carattere speciale non suscettibile di interpretazione analogica. Viene ancora, in ordine alla determinazione del valore della controversia, in base a quanto dichiarato dalle parti e senza che rilevi l'art.6 della tariffa forense, richiamata la sentenza di questa Corte n.5615 del 1998. Ancora, si prospetta una disparità di trattamento tra avvocati ed arbitri in base all'art. 6 della tariffa;
si lamenta non sia stata fornita una motivazione sulla circostanza che le parti avevano già concordato un acconto (di L.88.000.000) superiore alla somma ( L.60.000.000) poi liquidat e che la му motivazione latiterebbe anche per la riduzione a L.
3.000.000 rispetto ai L.25.000.000 richiesti per il compenso spettante al segretario. Va premesso alla disamina dell'articolato motivo di ricorso che si è riassunto sin qui, che la giurisprudenza più recente di questa Corte si è condivisibilmente attestata su alcuni basilari principi in subiecta materia. Vą per l'ampiezza dei problemi affrontati e risolti, in primis ricordato che in tema di giudizio arbitrale, l'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art.814 cpc, alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri ha contenuto decisorio (in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri, nella veste di creditori, e le parti, in qualità di debitori) ed è, conseguentemente, impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso (sulla imprescindibile premessa che il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo 3 nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali “in subiecta materia”, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura e alla importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, come utile parametro di riferimento, alle tariffe di talune categorie professionali), quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa con riferimento alle risultanze probatorie (cfr. Cass. 9.1.1999, n. 131). Con più specifico riferimento ai criteri di liquidazione, si è poi affermato му che l'art.814 cpc che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e agli onorari per l'opera prestata, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente del Tribunale, il quale, pertanto, è libero di scegliere nella liquidazione del compenso i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere eventualmente come utile termine di riferimento alle tariffe di particolari categorie di professionisti o alla legge regolatrice del processo in relazione alla quale l'osservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie (v. Cass.29.3.1999, n.2972). Anche su tali base di tali principi, primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. Invero, l'ordinanza impugnata ha deteminato il compenso, valutando il valore della causa in una somma compresa tra 100 e 200 milioni, perchè il valore del contratto era di L.103.000.000 ed ha ritenuto del tutto priva di significato concreto la somma richiesta con la riconvenzionale, su cui peraltro giustamente gli arbitri non si sono neppure soffermati. È quindi evidente che il Presidente giudicante ha fatto ricorso a criteri equitativi facendo ricorso soltanto a tali fini all'art.6 (del D.M. n.585 del 1994, che al n.9 della tariffa per prestazioni stragiudiziali prevede la voce di collegio arbitrale composto da avvocati e non del D.M. n.392 del 1990; cade così anche la censura dell'applicazione analogica di tale norma) come utile parametro di riferimento. Va poi evidenziato che l'ordinanza è motivata, succintamente ma sufficientemente sia per quanto concerne l'attività svolta dagli arbitri che му per la questione relativa al compenso al segretario e tanto, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost. appare sufficiente al fine. Appare ininfluente il riferimento al fatto che fosse intervenuto un accordo sulle somme da versare quale acconto, in quanto le stesse parti, dichiarando di non accettare la liquidazione effettuata dal Collegio avevano con tutta evidenza ritenuto non vincolante tale accordo. Manifestamente infondata è poi la questione riferita all'art.3 Cost., atteso che in nessun caso si prospetta, normativamente, una equiparazione tra l'attività professionale dell'arbitro e quella dell'avvocato, anche se quest'ultimo assume la qualifica del primo, stante che sono palesemente diverse le funzioni svolte nelle due diverse ipotesi. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., 112 e 116 cpc, nonché vizio di motivazione. Si assume che l'ordinanza impugnata sarebbe illogica laddove ritiene irrilevante la domanda riconvenzionale di danni per L.500.000.000 sempre 5 ai fini della determinazione del valore della causa perché non esaminata ed assunta, così confondendo il fondamento giuridico della stessa, escluso dal Collegio arbitrale, con quello reale. Inoltre, l'ordinanza, ritenendo che il valore del contratto fosse quello di L.103.512.000 non avrebbe svolto una indagine sulla intenzione delle parti quali risultava del loro comportamento complessivo e dal coordinamento delle clausole nel contratto stesso inserite e in particolare quelle di cui all'art. 15, secondo cui alla Geseco spettava un compenso in percentuale sull'imposta da recuperare. Si ribadisce il rilievo, già svolto, circa l'accordo esistente tra le parti sulla somma di L.88.000.000 quale acconto, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc. му Quest'ultima censura è stata già esaminata;
può soltanto aggiungersi che il fatto che le parti avessero corrisposto l'acconto richiesto non implica affatto che si consideri congruo tale importo, atteso che è passibile di impugnazione solo la liquidazione definitiva. лу essa Quanto alla censura relativa alla interpretazione del contratto è inammissibile, atteso che non specifica in che modo gli artt. 1362 e 1363 c.c. sarebbero stati violati (v. Cass. 12.3.1994, n.2415) e quindi si risolve nella censura ed un accertamento di mero fatto. movive му Per il restore privo di fondamento, atteso che non è ravvisabile alcuna confusione tra fondamento giuridico e fondamento reale della pretesa avanzata con la domanda riconvenzionale, ma v'è solo l'affermazione di una riconosciuta irrilevanza ai fini del valore, di pretese neppure esaminate e (ciò è detto solo a titolo di motivazione sussidiaria) giudicate irreali. Va all'uopo ricordato utilmente comunque che ai fini della liquidazione del compenso agli arbitri non è determinante il valore della controversia, in quanto ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri, il 6 Presidente del Tribunale è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura e all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri ed anche di ricorrere come utile termine di riferimento alle tariffe legalmente approvate di particolari professioni (v. Cass. 13.7.1999, n.7399). Il ricorso va pertanto respinto;
va rilevato che il controricorso della Geseco, notificato il 24.7.1990, è tardivo in quanto la notifica del ricorso stesso avvenne il 25.5.2000, sicchè il termine per il controricorso scadeva il 5.7.2000. conseguentemente, esso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del Comune di Assisi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti del Comune di Assisi. Così deciso in Roma, il 10.1.2003 Il Presidente Правник Il Consigliere estensore Maistasphotoni IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo MarieКаме ві общео 12 MMG. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 7