Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non integra il reato di omessa, ingiustificata esibizione, da parte dello straniero, del passaporto o di altro documento identificativo il fatto che lo stesso sia provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti ostacolata.
Commentario • 1
- 1. Offrire ai bagnanti sulla spiaggia massaggi non terapeutici configura esercizio abusivo della professione?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 gennaio 2021
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12359/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di ritenere configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 del c.p., in capo a chi offra ai bagnanti di una spiaggia la somministrazione di massaggi. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla condanna inflitta, in entrambi i gradi del giudizio di merito, ad una cittadina cinese, per il delitto di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 del c.p., per aver offerto ai bagnanti la somministrazione di massaggi con sostanze connotate da proprietà terapeutiche, analgesiche e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47512 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3827
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 023960/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MINORENNI DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) Z.Y. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 02/02/2007 GIP TRIB. MINORENNI di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar il quale ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Rilevato che il Gip do Trieste presso il tribunale per i minorenni, in data 2.2.2007 dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Z.Y., processato per non aver esibito, senza giustificato motivo, il passaporto all'autorità che ne faceva richiesta;
che avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il p.m. minorile, assumendo che doveva essere applicata la formula dell'irrilevanza del fatto, posto che l'aver dimenticato a casa il documento identificativo poneva l'imputato in situazione di colpa e trattandosi di contravvenzione lo straniero doveva rispondere anche a tale titolo;
Considerato che integra il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando nemmeno il fatto che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito (Cass. Sez. U., 29.10-27.11.2003, n. 45801 - ric. Mesky);
che, però, - come hanno chiarito le sezioni riunite - l'interesse protetto dalla norma non è quello, della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma la attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno, accertamento, quest'ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell'Unione europea, "devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza" (D.Lgs. n. 52 del 2002, art. 1, comma 2);
che, pertanto, la sanzione penale mira, quindi, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (Cass. Sez. U., 29.10-27.11.2003, n. 45801 - Mesky);
che, nel caso di specie, il giudice di merito ha chiarito per quale motivo la condotta posta in essere dallo straniero non ha ostacolato la sua identificazione (il genitore si era prontamente recato presso l'autorità con la carta di soggiorno);
che la condotta punita dalla norma non è quella di non aver portato con sè un documento d'identità, ma - come si è detto - quella di ostacolare senza giustificato motivo la propria identificazione;
che correttamente, dunque, ha deciso il Gip.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007