Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 19992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19992 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1312
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3048/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR SO ER AO N. IL 18/07/1964;
avverso l'ordinanza n. 2362/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 30/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. Baglione Tindari, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- il difensore del ricorrente, avvocato Fornari Luigi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 30 novembre 2009 e depositata il 9 dicembre 2009, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero e in riforma della impugnata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 4 novembre 2009, di revoca della custodia cautelare in carcere, applicata con provvedimento 12 maggio 2009, ha disposto il ripristino della coercizione intramuraria a carico del medico chirurgo, RE MA ER PA, indagato, quale dirigente della unità operativa della casa di cura Santa Rita, sita in Milano e in concorso col proprietario della azienda ospedaliera e con altri sanitari, per il delitto di truffa aggravata e continuata in danno della Azienda sanitaria locale "Città di Milano", consistita nella percezione degli indebiti proventi per prestazioni sanitarie effettuate, simulando la necessità dell'intervento chirurgico, dal 2 marzo 2005 fino al 28 settembre 2007; pel delitto di falsità ideologica continuata e aggravata, per aver falsamente indicato nelle cartelle cliniche e nelle schede di dimissione dei ricoverati codici non corrispondenti alle reali patologie dei pazienti e per aver falsamente attestato la ricorrenza dei requisiti per il rimborso, dal 2 marzo 2005 fino al 28 settembre 2007; pei delitti di lesione personale aggravata perpetrati in danno di sedici pazienti negli anni 2005, 2006 e 2007; per i delitti di omicidio consumati in danno dei pazienti AV GI TO il 2 marzo 2005, SC NT il 21 febbraio 2006, IU IL NT il 21 marzo 2006 e IA UI ET il 19 ottobre 2006. Premesso che l'appellante ha invocato la presunzione del periculum libertatis, stabilita in relazione al titolo dei più gravi delitti dall'art. 275 c.p.p., e ha confutato la rilevanza degli elementi addotti dalla difesa e ritenuti dal giudice per le indagini preliminari, scilicet: "l'inizio" della "rivisitazione critica del proprio operato" avviato dall'indagato, la favorevole evoluzione della posizione dei coindagati, la decisione di costui di "autosospendersi" dall'esercizio della professione sanitaria, il periodo di custodia cautelare complessivamente subita anche in relazione ad analoghi reati, oggetto di separato processo in fase di giudizio, il Tribunale ha motivato: avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'indagato ha proposto ricorso immediato per cassazione;
l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, con conseguente formazione del cd. "giudicato cautelare"; concorre inoltre la presunzione legale della pericolosità in relazione ai delitti di omicidio;
non è emerso verun apprezzabile "elemento di novità" che consenta di scalfire il giudicato cautelare o di superare la presunzione. Dopo aver ricostruito e illustrato il profilo della pericolosità dell'indagato, siccome accertata e ritenuta dal giudice della applicazione della misura, sia riguardo al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, che riguardo al pericolo della recidiva, il Collegio, in relazione alle valutazioni espresse dal giudice a quo, ha osservato criticamente:
privo di pregio è il riferimento ai ravvisati "spunti per individuare .. l'inizio di una rivisitazione critica", annunciata dall'indagato; si tratta di circostanza già valutata, esposta dalla difesa già in occasione della precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2008 nel primo procedimento;
e il dato certamente non assume valenza sintomatica tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari;
mentre l'ulteriore aggiunta della "accettazione del giudizio del Tribunale" (in relazione al processo in corso) costituisce "una ovvietà", quale ineluttabile conseguenza della condizione di imputato;
affatto diverse sono, sotto il profilo della gravità delle condotte e della pericolosità, le posizioni dei dottori Pansera e Presicci;
la dichiarazione di autosospensione, peraltro pregressa alla adozione della ordinanza di custodia cautelare in carcere e, comunque, rinnovata nel corso del dibattimento del distinto giudizio, è revocabile ad nutum dall'interessato, laddove la valutazione della pessima personalità e della estrema pericolosità di costui non premette di fare affidamento sulla capacità di "autoprevenzione e di autocontrollo";
al momento della esecuzione della misura la custodia cautelare in carcere già si protraeva per il precedente titolo da circa un anno;
la circostanza del mero decorso dell'ulteriore periodo di circa cinque mesi in vinculis è di per sè priva di decisiva valenza per la esclusione del periculum libertatis.
2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi Fornari, mediante atto del 22 dicembre 2009, col quale sviluppa quattro motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 310 e - ancorché non espressamente menzionato - 597 c.p.p., censurando che il Tribunale, in violazione del principio devolutivo del gravame, è in corso nella ultrapetizione, laddove ha valutato il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, à sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), in carenza di specifico motivo di appello del Pubblico Ministero sul punto. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di denunziare promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza ed errata applicazione dell'art. 299 c.p.p. e art.274 c.p.p., comma 1, lett. c), deducendo: non ricorre la preclusione del ne bis in idem - immotivatamente opposto dal Collegio - in ordine agli elementi dedotti dalla difesa (impegno a non esercitare la professione sanitaria, autosospensione, rivisitazione critica); il giudice della coercizione non li ha valutati;
ne' in proposito la Cassazione ha preso posizione colla declaratoria del 2 luglio 2009 di inammissibilità del ricorso proposto all'imputato; il giudice per le indagini preliminari ha attualizzato il quadro cautelare;
la questione è "del tutto aperta"; invero, in conseguenza "della straordinaria rilevanza mediatica del caso Santa Rita", condotte analoghe sono irripetibili;
la supposta pericolosità non è attuale;
la prognosi non è sorretta da "alcuna base fattuale". 2.3 - Con il terzo motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul punto della esclusione del carattere di novità degli elementi adotti dalla difesa, opponendo: notevole è il periodo della custodia cautelare subita;
la dimostrazione della carenza della attualità della pericolosità travolge la negazione della novità delle deduzioni difensive;
la va-lutazione del Collegio circa la "rivisitazione autocritica" è "del tutto insensata" in rapporto al "giudizio di pericolosità svolto in concreto"; la autosospensione costituisce elemento di novità in quanto rinnovata dall' indagato in libertate, dopo la cessazione della sospensione cautelativa di diritto, conseguita al provvedimento restrittivo;
mentre puramente congetturale e gratuita è la congettura della possibilità della revoca della autosospensione, in carenza del rischio della reiterazione delle condotte;
inoltre il Tribunale ha trascurato l'impegno assunto dal ricorrente di non "proporsi come medico in alcun contesto .. fino alla fine di tutti i processi"; illogica è la asserzione della "inaffidabilità dell'indagato". 2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e illogicità della motivazione;
ribadita la censura espressa col primo motivo, deduce: le emergenze considerate dal Tribunale, circa il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova risalgono al 2007;
furono a suo tempo valutate in relazione al primo procedimento instaurato a carico dell'indagato; le indagini sono progredite, colla acquisizione dei "supporti documentali"; nessun tentativo di inquinamento è stato esperito dall'indagato, dopo aver ottenuto la libertà, la prognosi del Tribunale è totalmente priva di aggancio a elementi di fatto che accreditino l'attualità del pericolo. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - La censura sviluppata col primo motivo (e ripresa nell'esordio del quarto) è doppiamente errata, sia sul piano della deduzione fattuale del dato processuale, che de jure.
3.1.1 - In punto di fatto il Pubblico Ministero appellante ha, innanzi tutto, fatto valere la presunzione legale del periculum libertatis e, quindi, ha confutato le considerazioni del giudice per le indagini preliminari, laddove costui (nella lacunosa disamina) aveva trattato esclusivamente il tema del persistenza pericolo della reiterazione delle condotte delittuose e, sulla base degli elementi prospettati dalla difesa dell'indagato, era, infine, pervenendo alla conclusione negativa.
Orbene, lo specifico richiamo alla presunzione di pericolosità, sancita in relazione al titolo del delitto di omicidio dall'art. 275 c.p.p., ha imposto al giudice del gravame, nella rigorosa osservanza dei confini del devolutum, di verificare quanto meno se, in relazione a entrambi i profili della pericolosità, siccome ritenuta dal giudice della cautela - colla ordinanza di custodia cautelare in carcere del 12 maggio 2009, passata al vaglio dello scrutinio di legittimità promosso dall'indagato - fossero sopravvenuti "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Epperò lo sviluppo del tema, introdotto dall'appellante, in ordine contestata esclusione del periculum libertatis presunto, ne implicava la relativa disamina necessariamente anche in rapporto alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a). 3.1.2 - A prescindere dal rilievo della pertinenza tematica - in concreto verificata - della motivazione della ordinanza impugnata rispetto all'appello de libertate, appare, invero, comunque, affatto fuori luogo e priva di giuridico pregio la denunzia della esorbitanza dai confini del punto devoluto all'esame del giudice dell'appello. Nelle impugnazioni incidentali de liberate il punto della decisione è costituito dal periculum libertatis, inscindibilmente e globalmente inteso, quali che siano le specifiche esigenze tipizzate dall'art. 274 C.p.p. di cui nella specie si supponga la probabile lesione.
Per integrare la nozione giuridica di punto non basta, infatti, la autonomia concettuale della relativa quaestio juris vel facti (in relazione a deduzioni in fatto e/o argomentazioni in diritto sviluppate); occorre, bensì, che la questione si traduca in una precisa statuizione, scandita nel dispositivo e dotata di autonoma rilevanza.
Epperò, in tema di esigenze cautelari, importa esclusivamente, a tale riguardo, se ricorra (almeno) alcuna di esse (così da consentire la applicazione o la prosecuzione della misura) ovvero nessuna (così da ostare alla applicazione della misura o da imporne la revoca); mentre non hanno rilevanza i profili quantitativo (sussistenza di una sola esigenza o concorso di più esigenze) e qualitativo (ricorrenza di una della previsioni dell'art. 274 c.p.p. piuttosto che di una altra), in quanto le suddette alternative non hanno veruna influenza sul dispositivo.
La conclusione riceve conforto alla luce dei principi di diritto, fissati da questa Corte, in tema di interesse a impugnare e in tema soccombenza e di condanna alle spese nei procedimenti di impugnazione incidentale de libertate.
Sotto il primo aspetto, infatti, "deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione avverso una ordinanza di cautela personale, nei punti e motivi con i quali viene contestata una delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p., quando non sia disconosciuta, o sia risultata già provata, la sussistenza di altra, tra le dette esigenze..." (Sez. 6^, 25 agosto 1992, n. 3091, Ligresti, massima n. 191777).
Sotto il secondo aspetto, ancor più significativamente, questa Corte ha stabilito: "ai fini dell'esonero della parte privata dalla condanna alle spese processuali in caso di accoglimento, anche parziale, della sua impugnazione, quest'ultima non può considerarsi accolta allorché non sia stato modificato alcun capo o punto del provvedimento impugnato, pur essendo state ritenute fondate alcune delle censure alla motivazione di esso, in quanto sono i capi e i punti a riguardare il profilo decisionale e dispositivo dell'atto, che rileva al fine di stabilire se l'impugnazione sia stata, o non, rigettata, mentre la motivazione concerne soltanto il profilo argomentativo o logico di esso. Nella specie .. il tribunale .. aveva e-scluso, in accoglimento di apposito motivo, la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, ma aveva confermato la presenza di quella del pericolo di reiterazione criminosa" (Sez. 3^, 20 dicembre 2004, n. 3365/2005, Rambaldi, massima n. 230738).
3.2 - Alla declaratoria della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato con atto del 23 maggio 2009, avverso la ordinanza di custodia cautelare in carcere del 12 maggio 2009, consegue certamente il divieto del ne bis in idem in ordine alla valutazione della "autosospensione" dall'esercizio della professione sanitaria, dedotta col secondo motivo di quel ricorso e documentata dalla allegazione di copia della relativa dichiarazione in data 20 maggio 2009.
Il punto è, comunque, superato e privo di rilevanza in quanto il giudice a quo ha preso in considerazione e valutato pur la rinnovata dichiarazione di "autosospensione dall'Ordine dei medici di Pavia". 3.3 - In relazione alla residue censure non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) è appena il caso di aggiungere che la attualità delle esigenza cautelare non deve essere confusa con quella della circostanza da cui il periculum libertatis è desunto e che il ritenuto stato di progressione delle indagini preliminari non pone al riparo la formazione della prova nella sede propria del dibattimento. 3.4 - Con riferimento alla palese inconsistenza del novum dedotto dalla difesa - a fronte dell'imponente quadro cautelare di notevole gravità: a) per la pericolosità sociale dell'indagato rivelata "dal costante asservimento della chirurgia a strumento di ingiusto profitto", dalla carenza di "remora alcuna a realizzare sistematicamente (e in tal senso il numero dei fatti di lesioni volontarie aggravate e di omicidio è assolutamente eloquente) interventi chirurgici inutili e pericolosi, fortemente invasivi e mutilanti .., infliggendo gravi menomazioni all'integrità fisica dei pazienti e, talora, cagionandone la morte, al solo fine di lucrare" il compenso del servizio sanitario nazionale, "mortificando la soggettività del paziente, degradato a strumento di profitti illeciti", dalla "pervicace e cieca adesione" al sistema truffaldino;
b) per il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, comprovato dalle gravissime condotte di inquinamento perpetrate dall'indagato durante le indagini - il Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, - sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.6 - La Cancelleria provvedere sollecitamente alla formazione di copia della presente decisione e alla immediata trasmissione della medesima al Tribunale, secondo le modalità indicate in dispositivo, ai fini della esecuzione degli adempimenti di rito ai sensi dell'art.92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale distrettuale del riesame di Milano che provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010