Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12500
CASS
Sentenza 26 agosto 2003

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Nel rito del lavoro l'interrogatorio non formale, reso a norma dell'art. 420, comma primo , cod.proc.civ., non essendo preordinato a provocare la confessione della parte, ma essendo diretto a chiarire i termini della controversia, non costituisce mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Per le sanzioni disciplinari conservative, a fronte di un potere disciplinare solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod.civ., sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria di integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, mentre per le sanzioni espulsive, non esiste alcun onere in tal senso a carico del datore di lavoro, atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con la previsione del recesso nella pattuizione collettiva il potere di licenziamento è attributo direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo.

Commentari2

  • 1Licenziamento per fatti non indicati dal regolamento aziendale
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2023

  • 2Licenziamento disciplinare in caso di violazione di regole di convivenza civileAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12500
Data del deposito : 26 agosto 2003

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