Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro l'interrogatorio non formale, reso a norma dell'art. 420, comma primo , cod.proc.civ., non essendo preordinato a provocare la confessione della parte, ma essendo diretto a chiarire i termini della controversia, non costituisce mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Per le sanzioni disciplinari conservative, a fronte di un potere disciplinare solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod.civ., sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria di integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, mentre per le sanzioni espulsive, non esiste alcun onere in tal senso a carico del datore di lavoro, atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con la previsione del recesso nella pattuizione collettiva il potere di licenziamento è attributo direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12500 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDUSA CINEMA SPA (già CINEMA 5 GESTIONE S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5096/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/02/01 R.G.N. 47233/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al PR di Roma del 28/3/95 CC AN conveniva in giudizio la MA 5 Gestione PA per l'annullamento della sanzione disciplinare inflittale della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno, emessa n data 16/3/95, in quanto svolgendo le sue mansioni di cassiera non avrebbe rilasciato ad uno spettatore il biglietto d'ingresso, pur avendo incassato e versato in cassa il relativo importo.
La società convenuta contestava la domanda ed il PR la rigettava. Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello su ricorso della lavoratrice, con sentenza del 3/11/00 - 8/2/01, riformava la decisione ed annullava la sanzione, sul rilievo che non era provata la affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, 1^ comma, L. n. 300 del 1970: il teste DI, contrariamente a quanto ritenuto dal PR, non aveva detto nulla in proposito;
la circostanza della affissione nei locali della direzione era emersa solo nelle dichiarazioni della procuratrice speciale della società appellata (AR OM) in sede di interrogatorio libero;
questo elemento da solo non poteva ritenersi sufficiente a considerare provato l'adempimento dell'onere di esposizione, sia per le contestazioni dell'altra parte, sia perché non trovava riscontro alcuno, avendo il teste AR detto di non sapere se il codice "sia affisso in direzione". La sanzione disciplinare doveva quindi essere ritenuta illegittima ed annullata, in quanto la affissione era necessaria non trattandosi di "infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale, in quanto contrastanti col minimo etico". Il fatto contestato di "non aver rilasciato ad uno spettatore il biglietto d'ingresso, pur avendo percepito il relativo corrispettivo, peraltro versato in cassa e ivi rinvenuto in occasione della verifica nell'immediatezza effettuata dalla direttrice della sala" non integrava una violazione di quelle norme elementari del vivere civile, che concorrevano a formare quel minimo etico. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la US MA PA (già MA 5 Gestione PA), fondato su un solo motivo.
Resiste la CC con controricorso, illustrato con memoria MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 7 L. 20/5/70 n. 300, 115, 116, 117, 420 e 437 CPC, 2104 e 2106 c.c., nonché
insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che il PR ha ritenuto provata la circostanza della affissione del codice disciplinare sulla base delle dichiarazione della AR (erroneamente indicata in sentenza come DI) non smentita dal teste AR;
la valutazione del PR è stata fatta avendo riguardo al complesso della istruzione probatoria e avrebbe dovuto essere confermata dal Tribunale, perché le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero delle parti sono liberamente valutabili dal giudice, che in caso di dubbio ha il potere dovere di approfondire l'indagine.
In ogni caso, l'affissione del codice disciplinare non è necessaria, perché la giustificazione addotta dalla lavoratrice per l'eccedenza di cassa (che sarebbe stata determinata dalla "richiesta di soldi spicci per dare i resti") è assolutamente inattendibile, mentre i testi hanno integralmente confermato i fatti addebitati (un ragazzo sprovvisto di biglietto voleva entrare in sala, assieme ai suoi amici, perché assumeva di avere pagato;
dal controllo effettuato immediatamente è stata riscontrata l'eccedenza di cassa di L. 12.000, pari al biglietto non consegnato;
il biglietto è stato poi consegnato dalla direttrice, mentre la cassiera inveiva contro i ragazzi, tanto che gli stessi se ne andarono chiedendo, e ottenendo, il rimborso di tutti i biglietti).
La condotta della CC è sicuramente qualificabile come violazione del dovere di obbedienza, diligenza e fedeltà che nasce dall'art. 2104 c.c., prima che dal contratto e quindi si tratta di una violazione molto grave dei doveri del lavoratore, per la quale non vi è la necessità di esposizione del codice disciplinare, come generalmente si ritiene in caso di commissione di un fatto reato, tanto più che nella specie si tratta una cassiera e quindi di un caso in cui particolarmente rilevante è l'elemento fiduciario. La condotta, anche se non costituisce reato, della CC è un fatto illecito secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico;
ne consegue che non vi è alcuna necessità che la fattispecie risulti espressamente contemplata dal codice disciplinare.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo profilo di censura, relativo alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese dalla AR in sede di interrogatorio libero, si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "nel rito del lavoro, l'interrogatorio non formale, reso a norma dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., non essendo preordinato a provocare la confessione della parte, ma, essendo diretto a chiarire i termini della controversia, non costituisce mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiali di convincimento. Ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia" (Cass. n. 4562 del 22/4/95). Nel caso di specie il Tribunale ha valutato l'interrogatorio libero, ritenendo che "tale solo elemento non può, però, ritenersi sufficiente al fine di considerare provato l'adempimento da parte appellata dell'onere in contestazione, sia per le specifiche contestazioni sollevate sul punto dall'appellante, sia perché non trova riscontro alcuno nel residuo materiale probatorio" esaminato poi in dettaglio. Questa valutazione di fatto rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, essendo congruamente motivata, a nulla rilevando che il primo giudice era pervenuto e conclusione contraria.
In ordine al secondo profilo di censura, relativo alla irrilevanza della pubblicazione ed affissione del codice disciplinare in caso di violazione grave dei doveri fondamentali del lavoratore, si rileva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "a differenza che per le sanzioni disciplinari conservative, per le quali, a fronte di un potere disciplinare solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod. civ., sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria di integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, per le sanzioni espulsive non sussiste alcun onere in tal senso a carico del datore di lavoro, atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con il recesso, nella pattuizione collettiva, il potere di licenziamento è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo" (Cass. n. 4593 del 6/5/98). Il Collegio condivide questo principio, sul rilievo essenziale che l'art. 7 della L. n. 300/70 ha inteso conferire effettività anche con riferimento alla comunità d'impresa al principio "nullum crimen, nulla pena sine lege". Ne consegue che pur in presenza di una sicura, e grave, violazione del dovere di diligenza del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., la sanzione, genericamente prevista dall'art. 2106 c.c., deve essere formalizzata e tipizzata nella normativa secondaria di origine contrattuale, con conseguente onere di pubblicità. Anche questo profilo di censura va quindi disatteso ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003