Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 2
I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono Considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali ed in particolare non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, ne' che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico.
L'incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para - subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, sussiste anche nel caso in cui in origine il rapporto tra le parti si sia validamente atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato, per non avere il lavoratore ancora acquisito la qualità di socio della cooperativa. Infatti con l'accordo di natura societaria si determina la novazione causale del precedente rapporto, e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anche in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10183 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA CA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE VIRGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA IG ZO SRL;
elettivamente dom.ta in Roma, Cancelleria Cassazione, rappres. e difesa dall'avv.to A. Novello, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 01/04/99 - R.G.N. 654/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VIRGA;
udito l'Avvocato NOVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 10/9/98 AN ME conveniva in giudizio la cooperativa Luigi Sturzo S.r.l. e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta per il riconoscimento della natura subordinata del suo lavoro di assistente domiciliare agli anziani, prestato nominalmente in qualità di socia della cooperativa dal 30/3/90 al 31/8/92, e quindi per la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive, TFR, tredicesima e ferie. La società convenuta contrastava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 25/3 - 1/4/99, rigettava l'appello e confermava la decisione pretorile, sul rilievo essenziale che non era mai stata oggetto di contestazione che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente era costituita da prestazioni (assistenza domiciliare agli anziani) rese in conformità delle previsioni del patto sociale e volte a consentire il perseguimento da parte della cooperativa dei suoi fini istituzionali, con la conseguenza che tale prestazione non era riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece adempimento del contratto societario ed attuazione del principio della cooperazione in esso fissato. La cooperativa di lavoro, per lo scopo mutualistico che perseguiva, il quale si realizzava mediante le prestazioni lavorative dei soci, non aveva fine di lucro e non si poneva rispetto ai soci nella posizione tipica del datore di lavoro. La cumulabilità della qualità di socio e di dipendente della cooperativa poteva essere affermata solo nel caso in cui allo stesso fosse affidata un'attività estranea all'oggetto dell'impresa cooperativa, oppure quando fossero stati sovvertiti lo schema tipico ed il fine mutualistico e fosse simulato il rapporto societario, come sostenuto dalla ricorrente.
La tesi però non era condivisibile, per una serie di considerazioni:
irrilevante era il fatto che i soci della cooperativa fossero tenuti ad osservare orari predeterminati, in quanto non in contrasto con il fine mutualistico, oppure che le remunerazioni fossero preordinate e venissero corrisposte alle scadenze usuali per le retribuzioni del lavoro dipendente, o che i soci dovessero rispettare le direttive e nei loro confronti fossero applicabili sanzioni disciplinari, per le stesse ragioni.
Inoltre, l'elevato numero dei soci e la complessa articolazione organizzativa e territoriale della società non ostavano alla configurazione societaria del rapporto intercorrente fra cooperativa e socio lavoratore, posto che l'attività lavorativa era riconducibile all'oggetto ed alle finalità dell'impresa cooperativistica e l'obbligazione del socio ripeteva "precipuamente la sua causa nel negozio associativo". Peraltro dalla documentazione in atti emergeva che era stata regolarmente effettuata la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci e quindi gli stessi erano stati posti in grado di partecipare all'attività amministrativa e gestionale della cooperativa.
Dall'insieme di tutti questi elementi emergeva che il rapporto aveva in concreto assunto i caratteri del rapporto associativo e non invece del lavoro subordinato. Nè era emerso che le parti avessero convenzionalmente previsto l'erogazione delle prestazioni lavorative nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, per cui irrilevante ai fini della decisione era sia la chiesta acquisizione di copia dei bilanci della cooperativa e delle convenzioni stipulate dalla società con il Comune di Caltagirone, che la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, peraltro già di per sè inammissibile per la genericità dei relativi capitoli. L'appello quindi doveva essere rigettato e la sentenza confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la lavoratrice, fondato su due motivi, illustrati con memoria ed osservazioni scritte depositate in udienza.
La società cooperativa si è costituita con il solo mandato ed ha discusso la causa chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2904, 2909, 1417 e 2729 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di compiere una indagine di merito volta ad individuare l'effettiva natura del rapporto. La ricorrente ha eccepito che il rapporto societario dissimula un contratto di lavoro subordinato ed il giudice deve accertare la sussistenza o meno di detta simulazione che può essere provata anche in via indiziarla e presuntiva. Il Tribunale invece ha fatto un generico riferimento all'elevato numero dei soci, alla complessa articolazione organizzativa e territoriale della società ed all'atteggiarsi della prestazione lavorativa, solo per escluderne la rilevanza al fini della subordinazione, mentre sulla base di quei rilievi e di tutti gli altri elementi di causa, ivi compresa la mancata presentazione del legale rappresentante per il libero interrogatorio, avrebbe dovuto concludere in senso contrario;
la cooperativa è passata da 390 soci nel 1989 a 768 del 1991, con un bilancio di sette miliardi, ed è retta da un consiglio di amministrazione di tre persone. che accentra tutti i poteri gestionali ed amministrativi. L'articolazione organizzativa e territoriale, estendendosi in 33 comuni dislocati in sette province siciliane, non consente al socio di partecipare alla vita societaria e di esercitare un qualsiasi controllo, anche perché la società spesso cambiava sede legale, come dimostrato dalla lunga vicenda relativa alla notificazione del ricorso introduttivo e dai vari tentativi fatti in conseguenza dello spostamento delle sede legale da Catania a Caltagirone e poi di nuovo a Catania e poi a Caltagirone. Quanto all'atteggiarsi della prestazione lavorativa, gli elementi tipici del lavoro subordinato sono facilmente individuabili nel regolamento interno della società e nelle rigide misure di controllo del lavoro del socio in esso previste, nel regolamento dei permessi, delle ferie, congedi, assenze per malattia, provvedimenti disciplinari e relative sanzioni e determinazione del compenso spettante ai soci. Questi elementi, unitamente all'assenza di ogni partecipazione e distribuzione degli utili, avrebbero dovuto indurre il giudice ad approfondire l'esame sulla natura del rapporto societario e ad affermare invece la sussistenza del lavoro subordinato.
Lamentando, col secondo motivo, violazione ed erronea applicazione degli art. 2094 c.c. e 36 Cost., nonché omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che dall'attestato di lavoro depositato in atti emerge chiaramente che l'attività lavorativa in favore della cooperativa è iniziata in data precedente all'iscrizione della ricorrente quale socia;
dopo l'inserimento nella società è mutato solo il nomen juris mentre sono rimasti immutati tutti gli altri elementi della prestazione lavorativa, con la conseguenza che non si è verificato alcun mutamento nello svolgimento del rapporto, che è rimasto un rapporto di lavoro subordinato. così. come inizialmente costituito. Sul punto la sentenza ha omesso ogni motivazione.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che questa Corte di recente ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "I soci di una cooperativa di produzione e di lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali ed in particolare non rileva, al fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, nè che nel loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva;
rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico" (Cass. n. 12777 del 17/11/99. In senso conforme Cass. n. 9294 del 13/7/00). In punto di fatto va rilevato che la prova è stata ritenuta generica dal Tribunale;
ne' la parte ha riportato nel ricorso i relativi capitoli, onde mettere la Corte in condizioni di valutarne la decisività; in sostanza la ricorrente si limita ad evidenziare una serie di elementi già valutati dal giudice di merito (che li ha ritenuti ininfluenti ai fini dell'accoglimento della domanda) e quindi a darne una diversa interpretazione, assumendo che gli stessi avrebbero dovuto portare ad un diversa decisione, anche in considerazione dell'assenza di ogni partecipazione agli utili. A proposito di quest'ultimo elemento va rilevato che, in astratto, lo stesso da solo non è decisivo per escludere che la prestazione dell'attività lavorativa sia di natura societaria, dal momento che sussistono tutti gli altri elementi indicati in sentenza per escludere il rapporto di lavoro subordinato ed affermare che la detta prestazione rientra nell'oggetto sociale e nello schema tipico della attività mutualistica;
ne' l'accertamento era necessario ad altro fine, non avendo l'attrice chiesto il pagamento degli utili e dimostrato l'esistenza di utili non distribuiti.
Il Tribunale, con valutazione di merito incensurabile in questa sede perché congruamente motivata, ha escluso che gli elementi acquisitì fossero sufficienti per affermare la simulazione del patto sociale e quindi l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato dissimulato sotto la forma di una prestazione mutualistica;
spettava all'attrice fornire ulteriori elementi per provare il fine di lucro della società ed il mancato perseguimento dello scopo sociale e del fine mutualistico e quindi della natura subordinata della prestazione lavorativa. Congrua appare anche la motivazione del Tribunale sulla irrilevanza dell'elevato numero dei soci ed il ristretto numero degli o amministratori, posto che i soci sono stati posti in condizioni di partecipare all'attività amministrativa. Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.
In ordine al secondo basta rilevare che dalla sentenza non risulta che la questione sia stata sollevata in appello, non avendo l'attrice proposto una specifica domanda per il periodo anteriore alla partecipazione sociale;
per il periodo successivo si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto condiviso dal Collegio, secondo cui "l'incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para-subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, sussiste anche nel caso in cui in origine il rapporto tra le parti si sia validamente atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato, per non avere il lavoratore ancora acquisito la qualità di socio della cooperativa. Infatti con l'accordo di natura societaria si determina la novazione causale del precedente rapporto, e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anche in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso" (Cass. n. 4324 del 18/4/95). Il ricorrente non dimostra di avere sollevato la questione in appello, per rivendicare i suoi diritti per il periodo anteriore alla novazione del rapporto, oppure per provare che il rapporto sorto come lavoro subordinato era rimasto immutato anche dopo il suo ingresso come socia nella cooperativa e quindi al soli fini della qualificazione del rapporto per il periodo successivo. Il motivo è assolutamente generico e non offre elementi per valutare la decisività della censura;
lo stesso va quindi disatteso ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002