Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10183
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono Considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali ed in particolare non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, ne' che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico.

L'incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para - subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, sussiste anche nel caso in cui in origine il rapporto tra le parti si sia validamente atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato, per non avere il lavoratore ancora acquisito la qualità di socio della cooperativa. Infatti con l'accordo di natura societaria si determina la novazione causale del precedente rapporto, e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anche in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10183
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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