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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 14451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14451 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23817/2020 R.G. proposto da: CONDOMINIO IN SASSARI VIA MONTEVERDI 13/15 VIA PAGANINI 2/4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA LAURENTI unitamente all’avvocato FILIPPO BASSU;
- ricorrente -
contro SA CO, SA AR CA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;
- controricorrenti -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 583/2019 depositata il 20/12/2019. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente CONDOMINIO Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere Ud. 07/05/2026 PU Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI - Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 14451 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. AN PE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avvocato NICOLA USAI per delega dell’avvocato FILIPPO BASSU per il ricorrente e l’avvocato ALBERTO OGGIANO per delega dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di SA, con sentenza n. 1702 del 20.12.2016 pubblicata il 20.12.2016, rigettava la domanda di AN NN e MA BI NN volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità delle delibere assembleari, adottate dal Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11. Gli attori avevano dedotto di essere venuti a conoscenza delle delibere condominiali del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11, adottate dal Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 614/2014 del Giudice di Pace di SA, con il quale il condominio suddetto aveva richiesto il pagamento da parte dei medesimi attori della somma di euro 1.771,04, notifica perfezionatasi nei loro confronti il 23.9.14. Avverso tale decreto ingiuntivo gli attori avevano proposto opposizione, notificata in data 31.10.14 e, in pari data (con notifica dell’atto di citazione il 31.10.14), avevano domandato dichiararsi la nullità e/o l’annullabilità delle delibere suddette per mancata convocazione dei coniugi NN alle assemblee condominiali tenutesi il 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e per mancata comunicazione dei relativi verbali di assemblea. 3 2. Il Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 si costituiva in giudizio, contestando la domanda degli attori ed eccependo che le delibere impugnate non potevano essere ritenute nulle ma, eventualmente, solo annullabili;
in ogni caso, non erano state impugnate entro il termine decadenziale previsto dalla legge, in quanto il precedente amministratore aveva inviato agli attori, a mezzo racc. a.r., i verbali delle assemblee del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, non avendo il postino rinvenuto il destinatario perché assente alla consegna tentata in data 27.1.14. Eccepiva, altresì, che, anche nel caso in cui il dies a quo per l’impugnazione delle delibere assembleari avesse coinciso con la data di ricevimento del precetto, il termine utile alla contestazione era comunque decorso. 3. Il Tribunale di SA preliminarmente precisava che il vizio lamentato dagli attori rientrava tra i casi di annullabilità delle delibere condominiali perché, dal tenore della domanda proposta dagli attori, le delibere impugnate risultavano affette da irregolarità nel procedimento di convocazione. Ciò detto, il Tribunale riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1137 c.c., essendo stata proposta oltre i trenta giorni dalla data in cui i verbali delle assemblee, spediti a mezzo lettera raccomandata, erano giunti al destinatario. Ciò in considerazione del principio secondo il quale, in caso di spedizione del verbale di assemblea tramite raccomandata a.r. recapitata in assenza del destinatario, sorgeva in capo a quest’ultimo la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. nel momento in cui l’atto era giunto all’indirizzo del destinatario, salva la prova di essere stato senza sua colpa 4 nell’impossibilità di averne notizia. POo che in data 27.1.14 risultava attestata la compiuta giacenza nella raccomandata prodotta dal condominio. Il Tribunale individuava in quella data il dies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., con la conseguenza che l’impugnazione proposta con atto notificato il 31.10.14, doveva ritenersi tardiva. 4. AN NN e MA BI NN proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 6. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, in accoglimento dell’appello, annullava le delibere approvate dal Condominio di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in SA, nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11; La Corte d’Appello preliminarmente richiamava il principio consolidato secondo il quale la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. civ. n. 511/2019). Al contempo richiamava la regolamentazione dettata dalla legge n. 890/82 per la compiuta giacenza della lettera raccomandata laddove era prescritto l’invio di una raccomandata contenente l’avviso di tentato recapito. 5 Nel caso all’esame risultava che il condominio avesse spedito i verbali di assemblea in oggetto con posta privata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dall’esame del certificato di postalizzazione, rilasciato da SA PO (operatore postale privato titolare di licenza ministeriale n. 765/09, legittimato a svolgere il predetto servizio postale con medesima valenza legale delle poste di Stato) e prodotto dallo stesso condominio, si ricavava che: a) in data 27.1.14 il postino non aveva trovato presso l’abitazione dei coniugi NN nessun soggetto legittimato al ritiro del plico, b) aveva compilato la ricevuta barrando la casella “assente alle ore 14.00”. Non risultava, invece, l’invio dell’obbligatorio avviso di deposito presso l’ufficio postale ai fini della compiuta giacenza (cfr. Cass. Civ. sez. VI-V, 10-03-17 n. 6242; n. 2638/19), sicché il procedimento notificatorio previsto per il caso di irreperibilità relativa non poteva dirsi perfezionato e la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c. non poteva trovare applicazione (cfr. Cass. Civ. sez. II, 14-12-2016 n. 25791:“Ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1337 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8 c. 4 della legge n. 890 del 1982 onde garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art. 1335 operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza 6 – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli”). Il dies a quo del termine per impugnare la delibera non coincideva neppure con la data (23-09-14) di notifica del decreto ingiuntivo, cui non poteva collegarsi presuntivamente la conoscibilità della delibera su cui il decreto ingiuntivo era fondato. L’impugnazione della delibera condominiale proposta con atto notificato al condominio in data 31-10-14 era dunque tempestiva e la sentenza di primo grado andava sul punto riformata. La mancata convocazione dei condomini era, come sopra ricordato, causa di annullamento delle delibere comunque adottate dal condominio e poteva essere fatta valere dai condomini assenti, con la conseguenza che le delibere approvate dal Condominio di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in SA, nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 in difetto di regolare previo avviso a AN NN e MA BI NN dovevano essere annullate. 7. Il Condominio in SA Via Monteverdi n. 13/15-Via Paganini n. 2/4, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. 8. AN NN e MA BI NN hanno resistito con controricorso. 9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, 7 comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, ritenuto applicabile anche all’invio di una raccomandata a.r., contenente il verbale di assemblea condominiale, le norme che regolano la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, ritenuto non operante la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c.. Il precedente amministratore del Condomino ricorrente ha spedito, per il tramite di una posta privata, i verbali di assemblea in oggetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, come risultante dal certificato di postalizzazione in atti, in data 27.01.2014 il postino, non avendo trovato presso l’abitazione dei coniugi NN nessun soggetto legittimato al ritiro, ha compilato la ricevuta barrando la casella “assente alle ore 1400”, La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla l.n. 890/82, relativa alla notifica degli atti giudiziari. Facendo applicazione di detta normativa, assume che, non risultando l’invio dell’obbligatorio avviso di deposito presso l’ufficio postale ai fini della compiuta giacenza, il procedimento previsto per il caso di irreperibilità relativa non può dirsi perfezionato e la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c. non può trovare applicazione. In realtà la l.n. 890/1982 regola esclusivamente le ipotesi delle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” e nessuna delle sue norme può trovare applicazione, anche solo in via 8 analogica, alle diverse ipotesi di invio a mezzo del servizio postale di semplice raccomandata con avviso di ricevimento. 2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati. Come rilevato dal P.G., la Corte di merito ha erroneamente applicato la disciplina dell'art. 8, commi quarto e sesto, della l. n. 890 del 1982 in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta. Tale regola non è applicabile alla notifica del verbale dell’assemblea condominiale al condomino assente non essendo tale verbale assimilabile ad un atto giudiziario e trovando applicazione invece l’art. 1335 c.c. Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. che evidenzia come la notifica del verbale di assemblea sia equiparabile alla notifica dell’atto di convocazione, sicché deve farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui: In tema di condominio, l’avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396, Rv. 645578 – 01 conf.; Cass. Sez. 2, Sent. n. 8275 del 9 25/03/2019, Rv. 653294; Cass. Sez. 2- Ord. n. 20535 del 21/07/2025, Rv. 675530 - 01). D’altra parte, con specifico riferimento alla notifica del verbale di assemblea, la Corte d’Appello ha travisato il precedente richiamato in sentenza che, invece, è del tutto coerente con il principio sopra evidenziato. La sentenza di questa Corte n. 25791 del 2016, richiamata erroneamente dalla Corte d’Appello a sostegno della propria decisione, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che, ferma l’applicabilità alla notifica del verbale di assemblea dell’art. 1335 la presunzione in esso indicata non opera quando il destinatario è risultato assente e all'indirizzo viene lasciato non il plico contenente l'atto, ma solo l'avviso di tentativo di consegna che però, come è noto, è un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce, sicché ha ritenuto che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione 10 di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli (Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25791, Rv. 642158 - 01). Dunque, nel precedente citato questa Corte ha fatto riferimento alla modalità di notifica degli atti a mezzo posta limitandosi a posticipare il dies a quo del termine per impugnare la delibera assembleare per il condomino assente al momento della decorrenza dei dieci giorni per il ritiro del plico quale momento di perfezionamento dell’arrivo dell’atto nella sfera del destinatario ai fini della operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. che è pur sempre la disciplina di riferimento in materia. D’altra parte, il regolamento del servizio di recapito «non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza". In conclusione, poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola, valevole per gli atti di natura giudiziaria ex l. n. 890 del 1982, secondo cui la comunicazione si ha per eseguita a seguito dell’invio dell’avviso di deposito presso l’Ufficio postale ai fini della compiuta giacenza (per mezzo di una seconda raccomandata cd CAN), la stessa deve essere cassata con rinvio per nuovo esame sulla tempestività della impugnazione avverso la delibera condominiale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1137 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, ritenuto che le controparti non siano decadute dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari assunte in loro assenza e che il dies a quo del termine per l’impugnazione delle delibere condominiali affette da annullabilità 11 coincida con quello di consegna, da parte della Cancelleria, della documentazione depositata nel fascicolo del giudizio monitorio. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per non essersi pronunciata la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, sull’eccezione di tardività e conseguente inammissibilità dell’eccezione sollevata da AN NN e MA BI NN di non essere stati informati del tentativo di consegna della raccomandata e che, chi aveva curato la consegna, non aveva lasciato il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite quantificate in maniera spropositata rispetto al valore e complessità della causa e alle questioni di diritto trattate. 6. I motivi dal terzo al quinto sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due. In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in 12 diversa composizione, anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 maggio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE CA ON RE RI
- ricorrente -
contro SA CO, SA AR CA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;
- controricorrenti -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 583/2019 depositata il 20/12/2019. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente CONDOMINIO Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere Ud. 07/05/2026 PU Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI - Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 14451 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. AN PE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avvocato NICOLA USAI per delega dell’avvocato FILIPPO BASSU per il ricorrente e l’avvocato ALBERTO OGGIANO per delega dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di SA, con sentenza n. 1702 del 20.12.2016 pubblicata il 20.12.2016, rigettava la domanda di AN NN e MA BI NN volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità delle delibere assembleari, adottate dal Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11. Gli attori avevano dedotto di essere venuti a conoscenza delle delibere condominiali del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11, adottate dal Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 614/2014 del Giudice di Pace di SA, con il quale il condominio suddetto aveva richiesto il pagamento da parte dei medesimi attori della somma di euro 1.771,04, notifica perfezionatasi nei loro confronti il 23.9.14. Avverso tale decreto ingiuntivo gli attori avevano proposto opposizione, notificata in data 31.10.14 e, in pari data (con notifica dell’atto di citazione il 31.10.14), avevano domandato dichiararsi la nullità e/o l’annullabilità delle delibere suddette per mancata convocazione dei coniugi NN alle assemblee condominiali tenutesi il 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e per mancata comunicazione dei relativi verbali di assemblea. 3 2. Il Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 si costituiva in giudizio, contestando la domanda degli attori ed eccependo che le delibere impugnate non potevano essere ritenute nulle ma, eventualmente, solo annullabili;
in ogni caso, non erano state impugnate entro il termine decadenziale previsto dalla legge, in quanto il precedente amministratore aveva inviato agli attori, a mezzo racc. a.r., i verbali delle assemblee del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, non avendo il postino rinvenuto il destinatario perché assente alla consegna tentata in data 27.1.14. Eccepiva, altresì, che, anche nel caso in cui il dies a quo per l’impugnazione delle delibere assembleari avesse coinciso con la data di ricevimento del precetto, il termine utile alla contestazione era comunque decorso. 3. Il Tribunale di SA preliminarmente precisava che il vizio lamentato dagli attori rientrava tra i casi di annullabilità delle delibere condominiali perché, dal tenore della domanda proposta dagli attori, le delibere impugnate risultavano affette da irregolarità nel procedimento di convocazione. Ciò detto, il Tribunale riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1137 c.c., essendo stata proposta oltre i trenta giorni dalla data in cui i verbali delle assemblee, spediti a mezzo lettera raccomandata, erano giunti al destinatario. Ciò in considerazione del principio secondo il quale, in caso di spedizione del verbale di assemblea tramite raccomandata a.r. recapitata in assenza del destinatario, sorgeva in capo a quest’ultimo la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. nel momento in cui l’atto era giunto all’indirizzo del destinatario, salva la prova di essere stato senza sua colpa 4 nell’impossibilità di averne notizia. POo che in data 27.1.14 risultava attestata la compiuta giacenza nella raccomandata prodotta dal condominio. Il Tribunale individuava in quella data il dies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., con la conseguenza che l’impugnazione proposta con atto notificato il 31.10.14, doveva ritenersi tardiva. 4. AN NN e MA BI NN proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il Condominio in SA di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 6. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, in accoglimento dell’appello, annullava le delibere approvate dal Condominio di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in SA, nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11; La Corte d’Appello preliminarmente richiamava il principio consolidato secondo il quale la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. civ. n. 511/2019). Al contempo richiamava la regolamentazione dettata dalla legge n. 890/82 per la compiuta giacenza della lettera raccomandata laddove era prescritto l’invio di una raccomandata contenente l’avviso di tentato recapito. 5 Nel caso all’esame risultava che il condominio avesse spedito i verbali di assemblea in oggetto con posta privata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dall’esame del certificato di postalizzazione, rilasciato da SA PO (operatore postale privato titolare di licenza ministeriale n. 765/09, legittimato a svolgere il predetto servizio postale con medesima valenza legale delle poste di Stato) e prodotto dallo stesso condominio, si ricavava che: a) in data 27.1.14 il postino non aveva trovato presso l’abitazione dei coniugi NN nessun soggetto legittimato al ritiro del plico, b) aveva compilato la ricevuta barrando la casella “assente alle ore 14.00”. Non risultava, invece, l’invio dell’obbligatorio avviso di deposito presso l’ufficio postale ai fini della compiuta giacenza (cfr. Cass. Civ. sez. VI-V, 10-03-17 n. 6242; n. 2638/19), sicché il procedimento notificatorio previsto per il caso di irreperibilità relativa non poteva dirsi perfezionato e la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c. non poteva trovare applicazione (cfr. Cass. Civ. sez. II, 14-12-2016 n. 25791:“Ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1337 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8 c. 4 della legge n. 890 del 1982 onde garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art. 1335 operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza 6 – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli”). Il dies a quo del termine per impugnare la delibera non coincideva neppure con la data (23-09-14) di notifica del decreto ingiuntivo, cui non poteva collegarsi presuntivamente la conoscibilità della delibera su cui il decreto ingiuntivo era fondato. L’impugnazione della delibera condominiale proposta con atto notificato al condominio in data 31-10-14 era dunque tempestiva e la sentenza di primo grado andava sul punto riformata. La mancata convocazione dei condomini era, come sopra ricordato, causa di annullamento delle delibere comunque adottate dal condominio e poteva essere fatta valere dai condomini assenti, con la conseguenza che le delibere approvate dal Condominio di Via Monteverdi 13/15 Via Paganini 2/4, in SA, nelle date del 29.11.13, 31.7.12 e 3.10.11 in difetto di regolare previo avviso a AN NN e MA BI NN dovevano essere annullate. 7. Il Condominio in SA Via Monteverdi n. 13/15-Via Paganini n. 2/4, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. 8. AN NN e MA BI NN hanno resistito con controricorso. 9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, 7 comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, ritenuto applicabile anche all’invio di una raccomandata a.r., contenente il verbale di assemblea condominiale, le norme che regolano la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SA, ritenuto non operante la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c.. Il precedente amministratore del Condomino ricorrente ha spedito, per il tramite di una posta privata, i verbali di assemblea in oggetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, come risultante dal certificato di postalizzazione in atti, in data 27.01.2014 il postino, non avendo trovato presso l’abitazione dei coniugi NN nessun soggetto legittimato al ritiro, ha compilato la ricevuta barrando la casella “assente alle ore 1400”, La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla l.n. 890/82, relativa alla notifica degli atti giudiziari. Facendo applicazione di detta normativa, assume che, non risultando l’invio dell’obbligatorio avviso di deposito presso l’ufficio postale ai fini della compiuta giacenza, il procedimento previsto per il caso di irreperibilità relativa non può dirsi perfezionato e la presunzione di conoscenza fondata sull’art. 1335 c.c. non può trovare applicazione. In realtà la l.n. 890/1982 regola esclusivamente le ipotesi delle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” e nessuna delle sue norme può trovare applicazione, anche solo in via 8 analogica, alle diverse ipotesi di invio a mezzo del servizio postale di semplice raccomandata con avviso di ricevimento. 2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati. Come rilevato dal P.G., la Corte di merito ha erroneamente applicato la disciplina dell'art. 8, commi quarto e sesto, della l. n. 890 del 1982 in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta. Tale regola non è applicabile alla notifica del verbale dell’assemblea condominiale al condomino assente non essendo tale verbale assimilabile ad un atto giudiziario e trovando applicazione invece l’art. 1335 c.c. Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. che evidenzia come la notifica del verbale di assemblea sia equiparabile alla notifica dell’atto di convocazione, sicché deve farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui: In tema di condominio, l’avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396, Rv. 645578 – 01 conf.; Cass. Sez. 2, Sent. n. 8275 del 9 25/03/2019, Rv. 653294; Cass. Sez. 2- Ord. n. 20535 del 21/07/2025, Rv. 675530 - 01). D’altra parte, con specifico riferimento alla notifica del verbale di assemblea, la Corte d’Appello ha travisato il precedente richiamato in sentenza che, invece, è del tutto coerente con il principio sopra evidenziato. La sentenza di questa Corte n. 25791 del 2016, richiamata erroneamente dalla Corte d’Appello a sostegno della propria decisione, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che, ferma l’applicabilità alla notifica del verbale di assemblea dell’art. 1335 la presunzione in esso indicata non opera quando il destinatario è risultato assente e all'indirizzo viene lasciato non il plico contenente l'atto, ma solo l'avviso di tentativo di consegna che però, come è noto, è un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce, sicché ha ritenuto che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione 10 di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli (Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25791, Rv. 642158 - 01). Dunque, nel precedente citato questa Corte ha fatto riferimento alla modalità di notifica degli atti a mezzo posta limitandosi a posticipare il dies a quo del termine per impugnare la delibera assembleare per il condomino assente al momento della decorrenza dei dieci giorni per il ritiro del plico quale momento di perfezionamento dell’arrivo dell’atto nella sfera del destinatario ai fini della operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. che è pur sempre la disciplina di riferimento in materia. D’altra parte, il regolamento del servizio di recapito «non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza". In conclusione, poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola, valevole per gli atti di natura giudiziaria ex l. n. 890 del 1982, secondo cui la comunicazione si ha per eseguita a seguito dell’invio dell’avviso di deposito presso l’Ufficio postale ai fini della compiuta giacenza (per mezzo di una seconda raccomandata cd CAN), la stessa deve essere cassata con rinvio per nuovo esame sulla tempestività della impugnazione avverso la delibera condominiale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1137 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, ritenuto che le controparti non siano decadute dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari assunte in loro assenza e che il dies a quo del termine per l’impugnazione delle delibere condominiali affette da annullabilità 11 coincida con quello di consegna, da parte della Cancelleria, della documentazione depositata nel fascicolo del giudizio monitorio. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per non essersi pronunciata la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, sull’eccezione di tardività e conseguente inammissibilità dell’eccezione sollevata da AN NN e MA BI NN di non essere stati informati del tentativo di consegna della raccomandata e che, chi aveva curato la consegna, non aveva lasciato il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di SA, condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite quantificate in maniera spropositata rispetto al valore e complessità della causa e alle questioni di diritto trattate. 6. I motivi dal terzo al quinto sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due. In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in 12 diversa composizione, anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 maggio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE CA ON RE RI