Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
È configurabile il delitto di calunnia nella condotta di chi incolpi taluno di avere indebitamente posto all'incasso un assegno o una cambiale in spregio del patto di non farne tale uso, qualora l'accusa non risulti corrispondente alla realtà, in quanto la violazione dell'accordo di non negoziare il titolo di credito consegnato a fini di garanzia dà luogo a un'interversione del possesso della cosa che determina l'appropriazione indebita della stessa e del danaro in cui essa si converte.
Commentario • 1
- 1. La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamentoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2006, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 10/10/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1239
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39246/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 giugno 2005 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del 20 settembre 2004 con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto MI AR responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p., condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di secondo grado risulta che l'imputato era intervenuto economicamente in aiuto di ID SA nel corso della trattativa per l'acquisto di un immobile, consegnandogli un assegno dell'importo di 40 milioni di L., poi sostituito con quattro cambiali di pari importo;
ma dopo aver pagato la prima cambiale, aveva presentato denuncia ai Carabinieri di Cologno Monzese, accusando SA E. di aver posto all'incasso i titoli che erano stati rilasciati a semplice garanzia di commissioni per lavori edilizi, rappresentando che l'incasso era avvenuto senza che il SA E. gli avesse procurato le commissioni pattuite. Secondo i giudici di merito nella denuncia presentata l'11 settembre 2002 AR M. avrebbe incolpato falsamente il SA E. del reato di appropriazione indebita al solo scopo di non onorare il debito contratto, realizzando così la calunnia.
2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la manifesta illogicità della sentenza per aver ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, mentre risulterebbe dagli atti la sua buona fede, dal momento che il debito assunto con il SA E. si giustificava al solo fine di ottenere il lavoro di ristrutturazione dell'immobile oggetto della compravendita e che presentò la denuncia ai Carabinieri solo dopo che si è reso conto che le cambiali erano state comunque poste all'incasso.
Con un altro motivo ha censurato la sentenza per erronea applicazione della legge penale, in quanto i giudici di merito non avrebbero potuto riconoscere la sussistenza della calunnia, in quanto la ritenuta falsa accusa ha riguardato il reato di appropriazione indebita per il quale difettava la condizione di procedibilità, avendo l'imputato presentato tardivamente la querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. Deve premettersi che la giurisprudenza ritiene configurabile il delitto di calunnia qualora l'agente incolpi taluno di avere indebitamente incassato un assegno o una cambiale nonostante l'esistenza di un patto di non farne tale uso, qualora l'accusa risulti non corrispondente alla realtà, in quanto la violazione dell'accordo di non negoziare il titolo di credito consegnato a titolo di garanzia, da luogo ad una interversione del possesso della cosa, che ha come risultato l'indebita appropriazione della cosa stessa e del danaro in cui essa si converte (Sez. 6^, 8 novembre 1990, n. 4168, Bocchino). Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha inquadrato la fattispecie nel delitto di calunnia, sotto il profilo dell'elemento materiale. Tuttavia deve rilevarsi, accogliendo il primo motivo del ricorso, che la decisione dei giudici d'appello contenga una motivazione intrinsecamente illogica per quanto concerne il profilo soggettivo del delitto in questione.
Come è noto, la calunnia è imputabile solo a titolo di dolo, che consiste nella volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. In particolare, la giurisprudenza ritiene necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia la "certezza dell'innocenza dell'incolpato" - o perché nessun reato è stato realizzato ovvero perché è stato realizzato da altri - per cui deve essere esclusa la sussistenza del reato qualora esistano elementi seri e concreti tali da far sorgere, nell'animo del denunciante, anche solo ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta. Ne deriva che la erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo del reato (Sez. 6^, 10 luglio 2000, n. 9853, Cotronei).
Ora, ciò che appare carente nella motivazione della sentenza impugnata è proprio l'indagine volta ad escludere che l'imputato abbia avuto un'erronea convinzione circa la responsabilità del SA E. e tale indagine era tanto più necessaria in quanto gli stessi giudici d'appello sembrano riconoscere che dietro la consegna dei titoli di credito vi fosse, almeno da parte del AR M., l'affidamento circa la possibilità di ottenere il lavoro di ristrutturazione dell'immobile compravenduto. Pertanto, anche seguendo l'impostazione della sentenza, che ha escluso la formale esistenza dell'accordo sottostante a garanzia della commissione dei lavori edilizi, deve rilevarsi che la risposta data dai giudici di merito alle tesi difensive dell'imputato, che ha riferito di un "errore di valutazione" per aver ritenuto che "la somma fosse dovuta solo nell'ipotesi in cui egli avesse ottenuto la commissione del lavoro", appare contraddittoria, in quanto il pagamento della prima cambiale non rappresenta un elemento certo per escludere l'errore di valutazione da parte sua.
In sostanza, il vizio della motivazione consiste nel non aver verificato se vi sia stata da parte dell'imputato una mancata comprensione dei termini dell'operazione di finanziamento in favore del SA E., che abbia influito sull'elemento soggettivo del reato contestato, anche in considerazione del fatto che non è emerso dalla stessa sentenza impugnata la causa di tale contributo economico offerto dal AR M. per l'acquisto dell'immobile.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è, invece, inammissibile, in quanto la violazione di legge dedotta non risulta sia stata presentata in precedenza con i motivi di appello (art. 606 c.p.p., comma 3). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al punto riguardante l'elemento soggettivo del reato di calunnia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007