Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2006, n. 757
CASS
Sentenza 10 ottobre 2006

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È configurabile il delitto di calunnia nella condotta di chi incolpi taluno di avere indebitamente posto all'incasso un assegno o una cambiale in spregio del patto di non farne tale uso, qualora l'accusa non risulti corrispondente alla realtà, in quanto la violazione dell'accordo di non negoziare il titolo di credito consegnato a fini di garanzia dà luogo a un'interversione del possesso della cosa che determina l'appropriazione indebita della stessa e del danaro in cui essa si converte.

Commentario1

  • 1La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamentoAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2006, n. 757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 757
Data del deposito : 10 ottobre 2006

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