Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di applicazione di misure cautelari, il giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen. può sempre applicare una misura meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero, indipendentemente dal contenuto della domanda cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il P.M. è legittimato ad impugnare l'ordinanza che non abbia applicato alcuna misura, al fine di ottenere un provvedimento coercitivo meno afflittivo di quello richiesto, solo se, nella domanda cautelare, aveva anche solo implicitamente prospettato al giudice una simile decisione alternativa).
In tema di misure cautelari, il divieto di dimora di cui all'art. 283, comma primo, cod. proc. pen., non deve necessariamente avere una dimensione "comunale" analoga a quella prevista per la diversa misura dell'obbligo di dimora di cui al secondo comma del predetto articolo, ma può riguardare anche un ambito spaziale più limitato, in quanto nella prima disposizione, a differenza che nella seconda, il legislatore fa riferimento al "dimorare in un determinato luogo", senza alcun'altra specificazione territoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 41840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41840 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1503
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22433/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
nei confronti di:
TE NO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 13/05/2014 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per TE l'avv. Luceri Giorgio, in sostituzione dell'avv. Zambelli Marco.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia - adito ex art. 310 cod. proc. pen. - dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Bergamo avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione del divieto di dimora "negli uffici e nelle strutture dell'azienda ospedaliera "Bolognini" di Seriate" nei confronti di TE NO, direttore sanitario della predetta azienda ospedaliera, nei cui confronti si procedeva per i reati di abuso d'ufficio e di tentata concussione.
2. Il G.i.p., pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza, aveva ritenuto insussistenti le dedotte esigenze cautelari, in considerazione, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, degli elementi acquisiti, e, quanto al rischio di reiterazione criminosa, della non concreta prevedibilità di future azioni ritorsive da parte dell'indagato nei confronti del denunciante NN RE.
3. Queste considerazioni erano state criticate dal P.m. nel suo atto di appello, con il quale si evidenziava sia il rischio di alterazione di documenti e di condizionamento dei testimoni sia quello di reiterazione di analoghi reati, dato l'accertato asservimento della propria funzione a interessi privati operato dall'indagato; rischi adeguatamente fronteggiabili con l'applicazione del divieto di dimora di TE negli uffici e nelle strutture dell'ospedale "Bolognini" e delle relative adiacenze e pertinenze esistenti in varie località dell'area territoriale bergamasca.
4. Osservava il Tribunale, in primo luogo, che il riferimento al divieto di dimora "in un determinato luogo" fatto dall'art. 283 c.p.p., comma 1, andava inteso, in collegamento con le prescrizioni dettate per la misura "gemella" dell'obbligo di dimora di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art., nel senso di "comune di dimora abituale" o di una frazione di esso o di un comune viciniore, e non in quello ristretto di un determinato ufficio o di una determinata struttura.
In realtà, come si desumeva dall'atto di appello, la finalità perseguita dal P.m. era quella di impedire a TE l'ulteriore esercizio delle sue funzioni di direttore sanitario dell'ospedale;
finalità che ad avviso del P.m. non poteva tuttavia essere soddisfatta con l'applicazione della mera misura interdirti va della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio di cui all'art. 289 cod. proc. pen., che non avrebbe impedito all'indagato di circolare all'interno della struttura ospedaliera e di esercitare ulteriori indebite interferenze.
Una simile - meno grave - misura interdittiva non avrebbe comunque potuto essere applicata dal Tribunale in luogo di quella richiesta, proprio perché in tal modo si sarebbe fuoriusciti dal petitum, dichiaratamente teso ad ottenere esclusivamente il divieto di dimora;
nè, infine, avrebbe potuto essere applicato il divieto di dimora nelle forme proprie (inibizione a dimorare in un determinato comune) perché in tal caso si sarebbe adottata una limitazione della libertà personale più estesa e penetrante di quella sollecitata dal P.m., per di più in violazione del principio di proporzionalità, come sottolineato, in simili ipotesi, dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, che deduce i seguenti motivi.
5.1. Erronea interpretazione dell'art. 283 c.p.p., comma 1, che, riferendosi a un divieto di dimorare in un determinato luogo, non allude ad alcuna specifica dimensione territoriale, quale quella del comune, che è invece richiamata dalla distinta misura dell'obbligo di dimora, di cui al comma 2 del medesimo art.. Così erroneamente interpretata, la disposizione comporterebbe che per ottenere un risultato circoscritto - quello di impedire a un soggetto di frequentare un determinato luogo - il p.m. dovrebbe richiedere l'inibizione a dimorare nella più vasta area del comune in cui insiste la struttura alla quale solo si vuole impedire l'accesso del soggetto, con conseguente più grave e non giustificata limitazione della libertà personale.
5.2. Violazione del principio della domanda cautelare, per non avere il Tribunale comunque applicato una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, e cioè quella interdittiva, per la quale era ormai venuta meno, dopo la decisione del G.i.p., l'ostacolo costituito dall'esigenza di ottenere un effetto "a sorpresa" in presenza del quale soltanto il P.m., pur considerando espressamente tale alternativa, l'aveva ritenuta non soddisfacente in sede di prima richiesta.
5.3. Erronea interpretazione del principio di proporzionalità, sulla base del richiamo a una giurisprudenza formatasi sulla diversa misura dell'obbligo di dimora in relazione ai pericolo di reiterazione criminosa, mentre nella richiesta iniziale si richiamava anche il pericolo di inquinamento probatorio sottolineandosi che esso non avrebbe potuto essere neutralizzato dalla sola misura interdittiva che non avrebbe impedito all'indagato di frequentare le strutture ospedaliere e di alterare le risultanze investigative.
6. Ha presentato memoria difensiva TE NO a mezzo dell'avv. Marco Zambelli, con la quale si chiede la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, evidenziandosi che il secondo e il terzo motivo sollecitano inammissibilmente una diversa valutazione delle questioni esaminate dal Tribunale con riferimento alla interpretazione della domanda cautelare e alla sussistenza di esigenze cautelari, mentre il primo motivo è manifestamente infondato, perché basato su una erronea interpretazione dell'art. 283 cod. proc. pen., comma 1 come correttamente messo in evidenza nella ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo.
2. Vanno condivisi i rilievi dell'Ufficio ricorrente secondo cui la misura del divieto di dimora, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non ha necessariamente una dimensione di tipo "comunale" analoga a quella implicata dalla diversa, e sotto un certo profilo opposta, misura dell'obbligo di dimora.
Una simile assimilazione, infatti, non può desumersi ne' dal tenore delle disposizioni contenute nell'art. 283 cod. proc. pen., che presentano termini di riferimento non omogenei ne' dalla ratio sottesa alle due distinte misure.
Quanto al dato letterale, nel comma 1 ci si riferisce alla "dimora", riferita a "un determinato luogo" senza alcuna altra specificazione territoriale, mentre è solo nel comma 2, che, per l'obbligo di dimora, si evoca il "comune di dimora abituale" (salvi casi ulteriori espressamente indicati); quanto alla ratio, è agevole osservare che per il divieto di dimora, volendosi impedire l'accesso a un determinato luogo, non ha senso predicarne una dimensione territoriale comunale o comunque eccedente il ristretto ambito in cui si esplicano le occupazioni o si svolgono le attività del soggetto indagato che si vogliono ostacolare.
2. Tuttavia, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perché è lo stesso ricorrente a rilevare che, una volta venuto meno un "effetto sorpresa" è nello stesso tempo caduta l'esigenza che aveva indotto il suo Ufficio a propendere per una misura coercitiva in luogo di quella interdittiva ex art. 289 cod. proc. pen. cui è accompagnata la previsione del previo interrogatorio dell'indagato in forza del comma 2, secondo periodo, del citato art..
Tale riconoscimento, implicando il venir meno della ragione che aveva indotto il Pubblico ministero a richiedere l'applicazione della misura coercitiva, ha prodotto conseguentemente l'effetto dell'abbandono della stessa domanda cautelare principale.
3. Quanto sopra appena osservato conduce, di riflesso, a una valutazione di fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale l'Ufficio ricorrente ha criticato l'ordinanza impugnata per non avere fatta applicazione della subordinata misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. sulla base della (errata) considerazione che essa non era compresa nella "domanda cautelare". Con l'atto di appello si era infatti osservato che la domanda cautelare, seppure diretta in primo luogo all'applicazione della misura coercitiva, non escludeva affatto la prospettiva interdittiva una volta che fosse venuta meno l'esigenza di un "effetto sorpresa";
prospettiva, quest'ultima, che, come si puntualizza nel ricorso, continuava dunque ad essere perseguita, tanto più a seguito del rigetto da parte del g.i.p. della domanda principale. Al riguardo va precisato che dopo la soppressione, ad opera della L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 291, comma 1-bis (che inibiva al giudice di applicare misure cautelari meno gravi nel caso in cui il p.m. avesse chiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura richiesta) non può essere condivisa la giurisprudenza, espressasi pur dopo detta soppressione, secondo cui "sussiste il divieto per il giudice di applicare una misura cautelare meno grave di quella indicata dal p.m. soltanto in presenza di una richiesta diretta a che si provveda esclusivamente sulla più grave misura, così da esprimere la volontà del richiedente di inibire la facoltà del giudice di disporre una misura meno afflittiva" (ex aliis, Sez. 3, n. 43200 del 14/10/2008, Collantoni, Rv. 241532; Sez. 1, n. 1083 del 20/12/1998, Martorana, Rv. 210020). Nell'attuale assetto normativo, dunque, un simile potere di applicare una misura gradata è sempre riconoscibile al giudice della cautela, a prescindere dal contenuto della richiesta del p.m.. Tuttavia, nella ipotesi in cui il giudice, nel ritenere non applicabile la misura espressamente chiesta dal p.m., non abbia esercitato il potere di applicare una misura più lieve, può riconoscersi al p.m. la legittimazione ad impugnare la decisione solo se, espressamente o implicitamente, egli abbia prospettato al giudice una simile via decisionale alternativa.
E nel caso in esame, per le ragioni già esposte, deve ritenersi che nella domanda del P.m. di Bergamo, diretta in via principale all'applicazione del divieto di soggiorno a carico dell'indagato, fosse compresa quella, subordinata, di applicazione al medesimo della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Era dunque dovere del Tribunale (una volta che nell'appellata ordinanza il G.i.p. aveva escluso in radice la sussistenza di esigenze cautelari) di prendere in esame tale alternativa domanda, essendo diretta a una misura sicuramente meno grave. Consegue che il Tribunale ha errato nel non prendere in esame le critiche mosse dall'Ufficio appellante alla decisione del G.i.p. (che aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari) nella prospettiva dell'applicabilità della misura interdittiva ex art. 289 cod. proc. pen.. 4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata va dunque annullata in punto di mancata valutazione da parte del Tribunale della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di
Brescia, rimanendo in tale statuizione assorbito il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014