Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7512 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B ) 3 . E E N E C , REPUBBLICA ITALIANA N 1 A O 9 P I 9 I Z 1 A - D 1 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E S I C 2 G I E D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R U getto 9 A . A 3 D "ok E E E SEZIONE TERZA CIVILE T 2 6 751 N 4 E ssicurazione X Composta dagli Ill.mi Sigg, trat 1 Presidente Dott. Gaetano NICAS R.G.N. 15771/97 1.17308 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. Consigliere- Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole 245 per diritti L. 30 . sul ricorso proposto da: 4 GIU, 2 01 A.M.I.A. AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE AMBIENTALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE XXI APRILE 8, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FUSCO, difesa dall'avvocato GIOVANNI PITRUZZELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LLOYD ITALICO SPA, con sede in Genova, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliata in ROMA VIALE CARSO 63, presso lo studio 2001 600 dell'avvocato ALESSANDRO PINTUS, che la difende anche -1- all'avvocato IGNAZIO CARAMANNA, giusta disgiuntamente delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI PALERMO, AZIENDA ZERBO ROSARIO, MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO;
- intimati · avversO la sentenza n. 415/96 del Giudice di pace di PALERMO, emessa il 25/09/96 e depositata il 09/10/96 (R.G. 4392/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 RI ZE conveniva davanti al Giudice di pace di Palermo il Comune di detta città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni personali e materiali da lui riportati, il 16 giugno 1994, a causa di una caduta dal proprio motociclo provocata dall'avvallamento di circa 5 cm. di un tombino sito sulla strada comunale. Il Comune convenuto, costituitosi, chiamava in causa quali eventuali responsabili l'AP (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo) e l'MI (Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale), deducendo che, con delibera consiliare del 12 marzo 1993, era stata affidata alla prima Azienda la manutenzione delle fognature comunali e, con delibera consiliare del 13 marzo 1993, era stata affidata alla seconda Azienda la manutenzione delle strade comunali. Le due Aziende, costituitesi, chiamavano in causa la YD IC Assicurazioni s.p.a., la quale deduceva la non operatività, nel caso di specie, delle polizze assicurative stipulate con le dette due Aziende. ا س ت Il Giudice di pace di Palermo, con la sentenza depositata il 9 ottobre 1996, riteneva che il Comune di Palermo, quale proprietario della strada (su cui si trovava il tombino con un dislivello di circa 5 cm. rispetto al manto stradale), era responsabile del sinistro, in ordine al quale sussisteva anche la concorrente colpa del danneggiato RI ZE nella misura del 50 %; determinava l'intero danno subito da quest'ultimo in complessive L.1.171.800, onde liquidava allo ZE la somma di L.585.900, oltre gli interessi legali. In ordine ai terzi chiamati in causa, il giudicante, ritenuto che il dislivello del tombino era stato provocato dal 3 4 rifacimento del manto stradale, escludeva la responsabilità dell'AP ed affermava la responsabilità dell'MI, a cui il Comune aveva affidato la manutenzione delle strade e che non aveva provveduto ad eliminare detto dislivello, condannandola rifondere al Comune le somme da questo pagate all'attore, comprese le spese del giudizio. Escludeva, infine, l'operatività della garanzia assicurativa della società YD Adriatico, osservando che la polizza stipulata dall'MI copriva soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, e non anche i rischi derivanti dal servizio di sorveglianza, le cui omissioni non rientravano tra i lavori di riparazione e di manutenzione. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo l'MI (Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La società YD Adriatico ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. 1.- Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, osservando che la sentenza del giudice di pace impugnata dall'Azienda ricorrente era soggetta ad appello avendo pronunziato su una causa il cui valore eccede L.
2.000.000. L'eccezione è infondata. Secondo l'art. 10 c.p.c., il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. Il controricorrente non contesta che il valore della domanda proposta dallo ZE contro il Comune rientra "nell'ambito dell'art. 113/2 c.p.c.", e cioè non eccede lire due milioni, ma ritiene che tale limite sia superato dalla domanda di garanzia 4 5 diretta dal Comune contro l'MI, che è stata condannata a rimborsare al Comune il danno liquidato allo ZE (L. 585.900 + interessi) e le spese processuali (L.1.209.500 + IVA). Al riguardo va osservato che la domanda di garanzia proposta dal Comune, consistendo nella richiesta di essere tenuto indenne rispetto alla pretesa risarcitoria esercitata in giudizio dallo ZE, non può avere valore superiore a quello della pretesa stessa. La domanda di garanzia, inoltre, non si somma alla domanda attorea perché è proposta contro una persona diversa, mentre, secondo il secondo coma del citato art. 10, per la determinazione del valore si sommano soltanto le domande proposte contro la medesima persona. Infine, le spese processuali non incidono sul valore della causa e non sono perciò cumulabili con l'oggetto della 5 domanda. 2.- Con il primo motivo l'Azienda ricorrente deduce "violazione J dell'art.2043 c.c.. Violazione dell'art. 2967 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.. Contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo". La ricorrente osserva che la responsabilità del Comune convenuto è stata affermata “in palese violazione degli artt(2043 e 1227 c.c." e sulla base di una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, che ha indicato gli elementi di colpa dell'attore, ma non quelli a carico del Comune. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce violazioni di legge ed è infondato nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità (concorrente) del Comune. 5 Per quanto attiene al primo aspetto, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 15 ottobre 1999, n.716, hanno affermato il principio, condiviso da questo Collegio, che avverso le sentenze di equità del giudice di pace la censura di violazione di legge relativa alla decisione di merito è consentita soltanto per violazione di norme costituzionali o comunitarie, e non di norme ordinarie, come quelle contenute negli artt. 2043 e 2967 c.c.. In ordine al secondo aspetto, la denunziata contraddittorietà della motivazione non sussiste perché la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del Comune convenuto "quale proprietario della strada", avendo individuato il nesso di causalità tra il sinistro del motociclo e "il difettoso assetto del manto stradale". La colpa del Comune è stata, 5 perciò, ravvisata dal Giudice di pace nell'avere mantenuto il manto della strada di sua proprietà in difettose condizioni. L'individuazione della colpa del Comune non si pone in contraddizione con la colpa ravvisata anche a carico dello ZE, poiché il giudice di pace ha ritenuto che le due condotte colpose abbiano concorso in uguale misura nella determinazione dell'evento dannoso. 3.- Con il secondo motivo l'Azienda ricorrente censura l'interpretazione data dalla sentenza impugnata al contratto di assicurazione da essa stipulato con il YD IC, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del contratto)". 7 Il motivo di ricorso è inammissibile perché deduce violazioni di norme di diritto sostanziale che, non essendo di rango costituzionale o comunitario, non sono deducibili, come si è già detto, avverso la pronunzia di equità del giudice di pace. 4.- Con il terzo motivo l'Azienda ricorrente deduce "assoluto difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”, e cioè sull'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa da essa stipulata con la società YD IC. La ricorrente osserva, in particolare, che è priva di motivazione la distinzione, operata dalla sentenza impugnata, tra "manutenzione ordinaria" (coperta dall'assicurazione) e “servizio di sorveglianza" (escluso dalla copertura assicurativa). Il motivo di ricorso è infondato. Il giudice di pace, dopo avere premesso che il Comune di Palermo, 5 con la deliberazione n.10 del 13 marzo 1993, aveva "affidato all'MI сойтисто quattro separati servizi", uno dei quali erano degli “interventi di کی manutenzione ordinaria” e l'altrond “servizio di sorveglianza”, ha rilevato che la polizza dall'MI stipulata con la YD IC (ed in particolare "il capitolato speciale" ad essa allegato, "formulato dall'MI") include tra i rischi assicurati soltanto il servizio di manutenzione ordinario, escludendo gli altri tre servizi, e quindi anche il servizio di sorveglianza. Il giudice, poi, ha ricondotto il sinistro subito dallo ZE all'omissione della dovuta sorveglianza sulle condizioni del manto stradale ove si era formato il dislivello di circa 5 cm., e non al compimento di “interventi di manutenzione ordinaria" (i soli assicurati). 7 8 L'interpretazione che il giudice di pace ha dato al contratto di assicurazione, e in particolare l'individuazione del rischio assicurato, rientra nei poteri del giudice del merito, e, essendo motivata, si sottrae alle censure della ricorrente, la quale non contesta che la menzionata deliberazione comunale del 1993 operi una distinzione tra i due servizi affidati all'MI (di "manutenzione ordinaria” e di “sorveglianza"), ma discute soltanto sull'ambito del contratto di assicurazione come accertato dal giudice di pace in correlazione proprio a detta distinzione. 5.- In conclusione, poiché le censure formulate dalla ricorrente sono in parte inammissibili ed in parte infondate, il ricorso per cassazione va rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L...932.000 delle quali L.800.000 per onorari. Così deciso a Roma il 27 marzo 2001. Л ятош шибит Il Relatore-Estensore Il Presidente Emun IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 4610. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 8