Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LO ITALIANO7707/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 3948/99 - Consigliere Cron.17735 Dott. Francesco Antonio MAIORANO GUGLIELMUCCI - Consigliere Dott. Corrado Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.13/03/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CO 8 ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 13 13000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta 00119300 delega in atti;
ricorrente
contro
EI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato2001 1145 PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 790/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 02/11/98 R.G.N. 14/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Bolzano del 2 maggio 1992, RE ID proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice, con cui gli si ordinava di restituire all'Inps la somma di lire 6.867.000 a titolo di indennità di disoccupazione speciale indebitamente percepita;
per quanto interessa in questa sede, l'opponente deduceva l'inesistenza dell'indebito, giacché l'indennità era stata legittimamente corrisposta in base all'art. 2 della legge n. 228 del 1984, per avere egli svolto attività lavorativa nell'edilizia quale frontaliero per il periodo prescritto dalla legge. L'Inps resisteva, assumendo che l'indennità liquidata si riferiva a periodo in cui l'opponente era stato riassunto di anno in anno dalla medesima ditta, per cui non ricorreva l'ipotesi prevista dalla legge del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale;
sosteneva che solo con l'art. 7 bis della legge 160/88 era stato riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione per i N periodi di sosta stagionale, fissandone però la decorrenza solo dal secondo semestre del 1987, mentre la legge regionale del Trentino Alto Adige del 25 luglio 1992 n. 7 aveva da ultimo esteso a detti lavoratori il diritto al trattamento per il periodo lasciato scoperto dalla citata legge del 1988. Richiesta ed autorizzata la chiamata in giudizio della regione Trentino Alto Adige, di cui l'Istituto aveva chiesto la condanna al pagamento dell'importo ingiunto, il Pretore, riconoscendo il fondamento delle ragioni dell'opponente, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda proposta dall'Inps nei confronti della Regione. Sull'appello dell'Istituto, il locale Tribunale, con sentenza del 2 novembre 1998 confermava integralmente la statuizione. Rilevava il Tribunale che la legge n. 228 del 1984 ("Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro") era stata 1 emanata in attuazione dell'accordo italo-svizzero stipulato in data 12 dicembre 1978 e ratificato con d.p.r. 8 febbraio 1980 n. 90. Secondo la relazione ministeriale al disegno di legge che il Tribunale riportava, si tratta della regolamentazione della situazione dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera, i quali, pur essendo soggetti all'obbligo del versamento dei contributi alla assicurazione locale contro la disoccupazione, non possono percepire le indennità relative a causa del divieto di esportazione di queste ultime stabilito nella legislazione interna elvetica;
erano pertanto stati stipulati accordi internazionali bilaterali in base ai quali si conveniva che ciascuno dei due paesi contraenti avrebbe provveduto ad indennizzare il rischio della disoccupazione totale dei propri frontalieri con le somme che il Paese d'occupazione del lavoratore avrebbe restituito al paese di provenienza, costituite dai contributi versati nell'assicurazione contro la disoccupazione sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro;
l'art. 2 individua i beneficiari delle prestazioni, ricomprendendovi la categoria W dei frontalieri stagionali;
pertanto - anche se in ragione del carattere stagionale del rapporto di lavoro di tale categoria, lo stato di inattività e' connesso, di norma, più al mancato rinnovo del contratto che ad un licenziamento vero e proprio - il recesso del datore di lavoro, qualora determinato da motivi economici, e' stato assimilato al licenziamento indennizzato in base al presente disegno di legge;
risulta attuato in tal modo un collegamento opportuno con la legge 25 luglio 1975 n. 402, che prevede la concessione del trattamento ordinario di disoccupazione nei confronti dei lavoratori stagionali rimpatriati cui non sia stato rinnovato il contratto di lavoro>>. Secondo il Tribunale queste disposizioni avevano inteso assicurare a detti lavoratori un trattamento non deteriore rispetto a quello di cui avrebbero fruito in Italia secondo la legge 427/75 sul trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini . 2 Rilevato poi che il lavoro edile non è classificato nell'ordinamento come stagionale e che l'accordo AL ZE aveva incluso tra i lavoratori frontalieri stagionali proprio i lavoratori dell'edilizia, il Tribunale affermava che nella fattispecie prevista dalla legge n. 228, ossia in caso di licenziamento ovvero di mancato rinnovo del contratto per motivi economici, doveva essere inclusa anche l'ipotesi di licenziamento o mancato rinnovo per esigenze climatiche. Il mancato rinnovo stava infatti a significare che il contratto non si era rinnovato alla scadenza, mentre era irrilevante l'avvenuto rinnovo alla fine dell'intervallo invernale,invernale, perché il diritto alla indennità sarebbe sospensivamente condizionato ad evento verificabile solo ad intervallo di mesi, con patente frustrazione delle finalità dell'istituto. Non era poi incompatibile con detta interpretazione il disposto dell'art. 7 bis della legge 160/88 perché questo contemplava solo le soste durante la vigenza del rapporto di lavoro. W Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 della legge 228/84, dell'art. 1 della legge n. 77 del 1963, dell'art. 9 della legge n. 427 del 1975 e difetto di motivazione, sostenendo che i motivi economici del licenziamento ovvero del mancato rinnovo del contratto ai quali la legge 228/84 condiziona il diritto all'indennità di disoccupazione non potevano individuarsi nelle soste del rapporto di lavoro dovute a rigidità climatiche, perché in tal caso non ci si trova al cospetto del "mancato rinnovo del contratto stagionale", come prevede la legge, ma al cospetto di soste stagionali, cui avevano fatto seguito riassunzioni assolutamente incompatibili con la 3 definitività della cessazione del rapporto, che la legge del 1984 ha posto come condizione per l'erogazione del trattamento. Ed invero in caso di intemperie stagionali la legge n. 77 del 1963 prevede la corresponsione ai lavoratori dell'edilizia operanti in Italia non già il trattamento speciale di disoccupazione, il quale, ai sensi della legge n. 427 del 1975, spetta tassativamente solo in caso di licenziamento, ma il diverso trattamento dell'integrazione salariale. Il Tribunale inoltre non avrebbe adeguatamente motivato sulla eccezione che era stata formulata sulla mancanza di titolarità del permesso di frontaliero. Quest'ultimo profilo della censura appare fondato. Invero le prestazioni di cui alla legge 228/84 hanno come destinatari i lavoratori frontalieri, come previsto dallo stesso titolo della legge, nonché fr espressamente dagli artt. 2 e 3; peraltro l'art. 5, terzo comma della legge 228/84 prescrive espressamente che le domande intese al conseguimento dell'indennità debbano essere corredate, tra l'altro, dal permesso di lavoro frontaliero. E' poi la stessa legge che all'art. 11 fornisce la definizione di lavoratore frontaliero, come il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. E' quindi evidente che la qualifica di lavoratore frontaliero, ossia la titolarità dell'analogo permesso in Svizzera, sia condizione imprescindibile ai fini del conseguimento delle prestazioni. Tuttavia il Tribunale non ha svolto alcuna motivazione in ordine al possesso della suddetta qualifica in capo al ID, nonostante lo stesso si configuri come punto decisivo in fatto e logicamente preliminare alla soluzione delle questioni di diritto che la controversia propone, ed ancorché la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello, avendo l'Inps ritenuto erronea l'argomentazione del primo giudice, per il quale la qualifica di frontaliero deriva dal concorso di due fattori, ossia dalla residenza e dal luogo di lavoro, che devono trovarsi entrambi nella zona di confine degli stati contraenti. Il Tribunale, essendosi limitato a trascrivere quella parte della relazione illustrativa al disegno di legge, in cui tra i beneficiari delle prestazioni figurano i frontalieri stagionali, che sono coloro che hanno, ai sensi delle norme svizzere di polizia, lo statuto di lavoratore frontaliero, ha di fatto omesso completamente di motivare in ordine al possesso della suddetta qualifica in capo al lavoratore interessato. Il ricorso va quindi accolto per difetto di motivazione, con conseguente cassazione della sentenza e di rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte Junf d'Appello di Tovino, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata Trento e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (каского учета Маше в ме Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A , S 0 O S M oggi, 7 GIU 2001 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 R B A I . A IL CANCELLIERE S ' E D N L P L S A E 3 I T D 7 S N - I O G 8 S P - O N 1 M E 1 I A S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S I E I S R G I E A E D L R L O E D 5