Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9621
CASS
Sentenza 16 luglio 2001

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Il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che, con riferimento all'appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di accertamento di crediti di lavoro proposta dal partecipante ad impresa familiare, aveva escluso la configurazione del rapporto come impresa familiare, seppure la relativa qualificazione non fosse stata oggetto di gravame ed anzi le parti avessero pacificamente convenuto sulla riconducibilità delle dedotte obbligazioni ai rapporti fra loro intercorsi nell'ambito di un'impresa familiare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9621
    Data del deposito : 16 luglio 2001

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