Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 1
Il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che, con riferimento all'appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di accertamento di crediti di lavoro proposta dal partecipante ad impresa familiare, aveva escluso la configurazione del rapporto come impresa familiare, seppure la relativa qualificazione non fosse stata oggetto di gravame ed anzi le parti avessero pacificamente convenuto sulla riconducibilità delle dedotte obbligazioni ai rapporti fra loro intercorsi nell'ambito di un'impresa familiare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
4. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
5. Dott. CAMILLO FILADORA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT IO, elettivamente domiciliato in Roma in viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avvocato Dante Grossi, che, unitamente all'avvocato Dario Casalini, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
TT CH e TT NN, elettivamente domiciliati in Roma in via della Mercede 52 presso lo studio dell'avvocato IO Menghini, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vercelli del 5 marzo 1999, depositata il 19 aprile 1999, numero 170, r.g. 621/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Dante Grossi e IO Menghini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 29 maggio 1992, TT IO convenne in giudizio, avanti il pretore di Santhià, i propri fratelli CH e NN, chiedendo che venisse accertata la natura subordinata al rapporto di lavoro con gli stessi intercorso dal 1981 al 1991 o, in alternativa, la sua partecipazione a impresa familiare o comunione tacita familiare, con la condanna in ogni caso dei due alla corresponsione delle somme spettantigli. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti, pur riconoscendo che con il fratello IO era stata condotta una azienda agricola in forma di impresa familiare con la partecipazione di tutti, contestarono la sussistenza di debiti nei confronti dello stesso. Il pretore, con pronuncia resa il 16 febbraio 1996, ritenne provata la pregressa esistenza tra i germani di una impresa familiare e condannò i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di lire 1.325.335.040 a titolo di diritto al mantenimento e quota parte degli utili e dei valori dei beni ed incrementi aziendali.
Il tribunale di Vercelli, all'esito del giudizio di appello promosso dai soccombenti, ha invece rigettato la domanda, rilevando che, sebbene sulla qualificazione del rapporto, ritenuto dal pretore come di impresa familiare, non fosse stata proposta impugnazione da parte dei TT CH e NN, pur tuttavia essa doveva ugualmente essere sottoposta a verifica dal giudice di secondo grado. Ciò premesso, ha osservato che doveva escludersi nella specie la sussistenza di tale particolare istituto, potendo esso configurarsi esclusivamente nella ipotesi di titolarità individuale di una attività imprenditoriale alla quale i familiari del titolare collaborino con la sola prestazione del lavoro, senza però concorrere nella gestione dell'impresa della quale sia contitolare, versandosi in tale caso nella fattispecie tipica della società semplice alla quale deve ricondursi anche l'istituto della "impresa familiare coltivatrice". In punto di fatto era risultato provata la presenza di una impresa agricola collettiva formalmente denominata "TT CH e NN F.LL, sicché a questa, in quanto avente forma societaria, non potevano applicarsi, con riguardo alla attività svoltavi dal TT IO, i principi relativi all'impresa familiare, potendo invece quest'ultimo avere assunto in essa la figura di lavoratore subordinato o di socio di fatto. Peraltro, la sussistenza in concreto di un tale diverso rapporto non poteva essere accertata dal giudice di appello, non avendo il TT, da un lato, riproposto, costituendosi nel giudizio di secondo grado, la domanda fondata sulla prestazione di lavoro subordinato e, dall'altro, mai neanche prospettato fatti costitutivi di una partecipazione societaria nell'impresa collettiva dei fratelli.
TT IO chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da due motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2209 (rectius, 2909) del codice civile, 112, 324 e 329 del codice di procedura civile - il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto di potere procedere a un esame di ufficio della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra lui da un lato e TT CH e NN dall'altro, esame che era impedito dalla formazione del giudicato formatosi su tale punto della sentenza di primo grado in quanto non impugnato da questi ultimi, che anzi avevano espressamente riconosciuto la sussistenza tra tutti di impresa familiare o comunque di una comunione tacita familiare.
La censura è fondata.
Certamente non è revocabile in dubbio, che, nel rispetto degli elementi oggettivi della azione proposta, al giudice appartenga il potere-dovere di procedere a una autonoma valutazione giuridica della fattispecie concreta portata al suo esame decidendo anche in contrasto con la qualificazione che le parti abbiano, magari concordemente, prospettato.
E una tale regola è incontestabilmente valida anche nel giudizio di impugnazione, soggiacendo però alla necessità di una sua coordinazione con i principi propri del sistema delle impugnazioni, conseguendone che - nella assenza di una contestazione della applicabilità delle norme disciplinanti il rapporto, come qualificato nella sentenza di cui si denunci la erroneità, il che impedisce la cristallizzazione della qualificazione stessa - deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice. E ciò in quanto nessuna ragione autorizza a ritenere che il giudicato non si formi anche sulle questioni relative alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, qualora le parti accettino sul punto la decisione, svolgendo le proprie difese sul presupposto di quella qualificazione e omettendo di impugnare la decisione al riguardo. In questa ipotesi, evidentemente, il giudice d'appello, non può esaminare d'ufficio la questione, in quanto i suoi poteri sono correlati ai motivi di impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum (Cass., 20 novembre 1998, n. 11753; Cass., 7 agosto 1996, n. 7260; Cass., 17 dicembre 1993, n. 12499; Cass., 18 ottobre 1991 n. 11022). Orbene, poiché nella specie le parti non avevano impugnato la pronuncia del pretore sul punto della ritenuta qualificazione del rapporto tra loro intercorso come di impresa familiare, ed anzi su questa avevano addirittura convenuto, al tribunale non era concesso di procedere d'ufficio a una nuova indagine al fine di accertare se la fattispecie concreta potesse ricondursi alla previsione astratta di cui all'articolo 230 bis del codice civile, essendo stata la applicabilità di questo intangibilmente acclarata. Si impone quindi, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Torino, che dovrà esaminare le doglianze mosse dai resistenti nei confronti della decisione di primo grado, fermo restando che nella specie tra le parti intercorse un rapporto di impresa familiare come ritenuto dal pretore di Santhià, essendosi sul punto formato il giudicato. Alla stessa Corte territoriale si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Resta ovviamente assorbito il secondo motivo di impugnazione, attinente alla erroneità della esclusione dell'istituto della impresa familiare per il caso di collaborazione del familiare a una attività condotta in forma associativa.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001