Sentenza 28 ottobre 2002
Massime • 2
L'art. 2739 cod. civ. vieta la prova per giuramento sull'esistenza di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante, mentre il giuramento decisorio può essere deferito nel caso in cui l'atto scritto è sussistente e la prova tende a dimostrare non l'esistenza dello contratto, ma soltanto il suo carattere simulatorio.
La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15160 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IÒ UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo difende unitamente all'avvocato DINO SELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PU AR, PU IU, IU CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che li difende unitamente all'avvocato LUISELLA COLLU, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
GG EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 429/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato GALASSO Alfredo, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGRAENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 25-28/9/87 e, in rinnovazione, il 10/12/87 IG CI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino AR UL, GI UL e NC CI esponendo che:
- ON VA, avvalendosi di procura irrevocabile a vendere un appartamento con magazzino posti in Torino, alla Via Accademia Albertina, rilasciatagli dai predetti UL, quali proprietari degli immobili, aveva, a sua volta, conferito procura irrevocabile a vendere le stesse unità immobiliari a IG CI, il quale aveva alienato a terzi gli immobili senza potere perfezionare l'atto di trasferimento in quanto sui beni era stata trascritta a cura della CI domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. in forza di un contratto preliminare di vendita dalla stessa concluso con UL con scrittura privata 13/4/87;
- che i UL avevano convenuto in giudizio l'ON chiedendo la risoluzione del contratto preliminare;
- che la scrittura privata 13/4/86 tra i UL e la CI era simulata perché redatta all'unico scopo di provocare, con la trascrizione della domanda l'indisponibilità dell'immobile da parte dell'ON e dello CI;
- che esso attore aveva interesse a far dichiarare la nullità del detto contratto preliminare concluso tra i UL e la CI, nonché ad ottenere il risarcimento del danno, avendo i UL disposto di un bene che, per il tramite dei mandatari, era stato già alienato.
Tutto ciò premesso, lo CI chiedeva che fosse dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita 13/4/87 tra i UL e la CI.
I UL, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda. In particolare, deducevano che, la procura da essi conferita all'ON, gli era stata revocata sin dal 5/5/1987, a causa dell'inadempimento dell'ON; pertanto, essi ben potevano promettere in vendita il bene, stipulando il contratto definitivo solo dopo l'avvenuta risoluzione del contratto con l'ON; in ogni caso non ricorrevano gli estremi della simulazione. Anche la CI si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, pagava l'accordo simulatorio con i UL, sostenendo che, pur abitando a Palermo, ella ben poteva acquistare un immobile a Torino, dove risiedeva la sorella, moglie di uno del UL.
2. Con atto di citazione notificato in data 11-18/3/92 IG CI conveniva ancora in giudizio davanti al Tribunale di Torino i due UL e la CI esponendo che:
- con scrittura privata 7/10/86 i primi due avevano venduto all'ON un appartamento con magazzino in via Accademia Albertina 27;
- che contestualmente l'ON aveva venduto le predette unità immobiliari allo CI;
- che l'operazione era stata formalizzata con il rilascio da parte del UL all'ON, e da questi allo CI, di una procura a vendere;
- che, essendosi l'ON reso inadempiente, i UL avevano chiesto la risoluzione del contratto e, nel frattempo, temendo che lo CI potesse utilizzare la procura, avevano simulatamente promesso di vendere l'immobile a LA CI la quale aveva subito trascritto un atto di citazione per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto preliminare, cosicché esso CI, avendo promesso di vendere l'immobile al FA, si era trovato nell'impossibilità di disporne;
- che, successivamente, i UL avevano venduto con atto notarile 22/11/90 l'immobile alla CI, sorella della moglie di AR UL.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata la nullità per simulazione della vendita di cui al predetto atto pubblico e i convenuti condannati al risarcimento del danno.
Anche in questo giudizio si costituivano i UL e la CI, i quali sostenevano che la vendita non era simulata costituendo adempimento del preliminare.
3. Le due cause venivano riunite.
Interveniva in giudizio TO GI, il quale aderiva alle domande dello CI. In particolare deduceva di risiedere nell'immobile dall'11/11/88 in forza di scrittura privata conclusa con EY MA, che disponeva del possesso in quanto l'aveva ricevuto dal FA, il quale a sua volta l'aveva ricevuta dallo CI e da tale Grandi.
Con sentenza 9/1/96 il Tribunale rigettava tutte le domande proposte dall'attore e dall'interveniente.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino che, ritenendo non provato l'accordo simulatorio ne' dimostrato il danno di cui lo CI aveva chiesto il risarcimento, con sentenza 12/4/1999, rigettava il gravame proposto dal predetto. Ricorreva per cassazione lo CI sulla base di quattro motivi di censura illustrati da una memoria.
Resistevano al ricorso i UL, mentre la CI non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la simulazione dei due contratti conclusi tra i UL e la CI.
In particolare si lamenta che non siano stati ritenuti sintomi significativi della simulazione l'esiguità del prezzo indicato nel preliminare (in luogo di quello, maggiore, indicato nel contratto definitivo) e la mancanza di interesse della CI ad ottenere la disponibilità dell'immobile (dimostrata dal fatto che l'azione di rilascio del bene era stata da lei intrapresa a tre anni di distanza dal contratto definitivo, a sei dal preliminare); che non sia stato valutato il carattere puramente strumentale dell'atto di citazione che la CI aveva notificato e trascritto appena nove giorni dopo il preliminare di vendita con i UL e negata rilevanza alla particolare situazione familiare e personale della CI (casalinga, sessantenne, abitante a Palermo, nonché sorella della moglie di AR UL). Si lamenta, infine, che i vari elementi indiziari siano stati presi in considerazione singolarmente, laddove, una volta accertato se essi potevano deporre a favore della tesi della simulazione, il giudicante avrebbe dovuto valutarli complessivamente.
Connesso col primo motivo è il secondo motivo, col quale si lamenta omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere il giudice d'appello omesso qualunque riferimento alla scrittura privata 2-1/3/88, la quale dimostrava che i UL, dopo aver promesso in vendita il bene alla CI, avevano concluso un accordo con l'ON avente ad oggetto il trasferimento a costui del medesimo immobile, il che dimostrava, secondo il ricorrente, che i UL avevano la disponibilità del bene.
I due motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi volti a censurare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice d'appello ai fini della prova della simulazione, non meritano accoglimento.
Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica. La prova della simulazione può essere tratta anche da presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato.
Nel caso di specie il giudice d'appello, ha preso in considerazione tutti gli elementi presuntivi e sintomatici in base ai quali, secondo il ricorrente, doveva ricavarsi la prova della simulazione dei due atti conclusi dai UL con la CI, e dopo un'attenta valutazione degli stessi, esaminati non solo singolarmente, ma anche complessivamente, ha conclusivamente ritenuto che essi non erano idonei a dimostrare in modo univoco l'accordo simulatorio tra i contrarenti.
Ampie, articolate, esaustive sul piano fattuale e logico sono le considerazioni svolte dalla sentenza non soltanto in ordine all'entità del prezzo (ritenuto non vile perché, riguardando solo l'appartamento, era non inferiore di circa la metà del prezzo stabilito nel contratto con l'LO), ma anche in ordine all'interesse della CI (ritenuto dal giudicante non apparente, ma effettivo proprio in relazione alle iniziative da lei intraprese: la citazione notificata e trascritta pochi giorni dopo il preliminare non era, di per sè, incompatibile con la volontà di tutelare tempestivamente i propri diritti;
le attività di tutela da lei poste in essere riguardavano solo l'appartamento e non anche il magazzino;
era ancora pendente il giudizio di rilascio nei confronti del GI). Esaustiva è la sentenza anche nella valutazione della situazione familiare e personale della donna (proprio tale situazione giustificava, secondo la corte territoriale, che la CI, in quanto casalinga sessantenne che viveva a Palermo da sola avesse avuto interesse ad acquistare un appartamento a Torino dove viveva la sorella, che era la moglie di uno del UL). Infine, sono stati tenuti presenti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche i rapporti tra i UL e l'ON, riguardo ai quali la sentenza ha osservato che proprio la confusa situazione venutasi a creare a seguito dell'inadempimento dell'ON alle obbligazioni assunte verso i UL e della intervenuta revoca per giusta causa del mandato conferitogli dai predetti faceva ritenere giustificata la volontà della CI di tutelare i propri interessi. I rilievi del ricorrente, risolvendosi in censure del giudizio di merito motivatamente espresso dalla corte territoriale, vanno, pertanto, disattesi.
2 - Col terzo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 1417 c.c.) e difetto di motivazione su punto decisivo per avere la sentenza erroneamente ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito dal ricorrente. Contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, secondo il quale il giuramento non era consentito in quanto vertente su contratto per il quale è richiesta la forma scritta, il mezzo di prova poteva essere ammesso perché, data la qualità di terzo del ricorrente, la prova della simulazione poteva essere data con ogni mezzo. In ogni caso, i quattro capitoli sul quali il giuramento era stato deferito, dovevano ritenersi ammissibili, perché il fatto che essi avessero ad oggetto (quanto ai capitoli 1 e 3) processi interiori di formazione della volontà non precludeva che, per tale via, potesse provarsi l'accordo simulatorio, e perché contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, il mancato pagamento del prezzo (su cui vertevano i capitoli 2 e 4) costituiva fatto decisivo.
Anche tale censura va disattesa.
È certamente errata l'affermazione della Corte d'appello (che può qui essere corretta a norma dell'art. 384 comma 2 c.p.c.) secondo cui il giuramento decisorio deferito dagli appellanti era inammissibile perché in contrasto con l'art. 2739 c.c., "in quanto vertente su di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam". In realtà la norma citata vieta la prova per giuramento di un contratto non perfezionato con la debita documentazione quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante;
ma nel caso di specie la forma scritta era ben presente e la prova tendeva a dimostrare non l'esistenza del contratto, ma del suo carattere simulato. La Corte d'appello ha tuttavia dichiarato inammissibile la prova anche con riguardo al contenuto del giuramento, dato che gli articoli opportunamente formulati erano riferiti in parte a fatti non obiettivi e in parte a circostanze prive del carattere della decisorietà.
Nel ricorso gli articoli in cui era formulato il giuramento non sono testualmente riportati, come invece era necessario in ossequio ai principi dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e della specificità dei motivi d'impugnazione, per cui questa Corte Suprema non è in grado di conoscerli ne' pertanto di esaminarli al fine di controllare la correttezza della valutazione espressa in proposito dalla Corte d'appello.
Il motivo va, quindi, rigettato.
4 - Col quarto motivo si denunciano violazione di legge con riferimento all'art. 1723 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo censurando la sentenza nella parte in cui ha negato al ricorrente il diritto al risarcimento del danno, non considerando che egli aveva concluso il contratto con il FA a nome e per conto del UL, in quanto era stato costituito procuratore dall'ON, il quale, a sua volta, agiva in nome e per conto del UL. Il danno, quindi, era stato causato dai UL, che trasferendo alla CI lo stesso bene, si erano resi inadempienti al mandato conferito allo CI ed erano perciò obbligati, ex art. 1732 c.c., a risarcirlo del danno da questi subito, consistente - detto danno - nel mancato incameramento del prezzo, non già nella differenza tra il prezzo finale e la somma sborsata dallo CI per ottenere la procura a vendere. Anche questa censura va disattesa, in quanto non attacca la ratio decidendi nella sua interezza.
Ed infatti, la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata dalla corte territoriale in quanto, come precisato dalla stessa parte - e sul punto non vi è censura specifica - l'azione era fondata sull'inadempimento del contratto di mandato tra i UL e l'LO, rispetto al quale lo CI era estraneo e perciò non legittimato all'azione. Inoltre, proprio in considerazione della domanda proposta - e anche su tale considerazione non vi è censura - il danno doveva individuarsi nella differenza tra quanto sborsato dallo CI in cambio del mandato e quanto egli avrebbe lucrato dalla vendita dell'immobile a terzi, elementi, questi, che non erano stati provati.
Consegue il rigetto del ricorso, con la. condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 850,00, di cui euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta) per onorari. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2002