Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
Dal principio secondo cui la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel processo civile contenzioso, una fattispecie di estinzione del giudizio, si desume che la denuncia, mediante ricorso per cassazione, della sua omessa emanazione in presenza delle condizioni richieste è da qualificare come denuncia di "error in procedendo" che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e a cassare senza rinvio la sentenza che risulti affetta dal suddetto vizio, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire determinato dalla cessazione della materia del contendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7450 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
NA TA;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 216 in data 29 giugno 1999 (R.G. 10/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di L'Aquila ha respinto l'appello del Ministero dell'interno, confermando la sentenza con la quale il Pretore di Pescara aveva accolto la domanda proposta da TA BE, nella qualità di erede di PP IG, di condanna dell'amministrazione al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti al defunto dal 1^ giugno 1992 al 28 febbraio 1993, data del decesso. Il Ministero aveva dedotto in appello che operava la preclusione del giudicato, avendo già il IG agito in precedenza per la tutela dello stesso diritto, riconosciuto con sentenza in data 28 ottobre 1994 sulla quale si era formato il giudicato. Inoltre, ha dedotto ancora l'amministrazione, era stata data piena esecuzione alla pronuncia giudiziale, sicché veniva chiesta tutela di un diritto già soddisfatto. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'impugnazione sul rilievo che non era stata prodotta la documentazione idonea a comprovare il precedente giudicato. La cassazione della sentenza è domandata dall'amministrazione sulla base di due motivi di ricorso;
non si è costituita nel processo di cassazione TA BE. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 100 e 416 c.p.c., nonché vizio della motivazione, il Ministero sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse, atteso che era stata prodotta in appello la documentazione attestante il pagamento delle somme dovute (ordinativo di pagamento in favore di TA BE di L.
7.630.469 per i ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento dal defunto per il periodo 1.6.1992/28.3.1993, in esecuzione del giudicato). Con il secondo motivo, denunciando in subordine violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 327 c.p.c., nonché vizio della motivazione, il Ministero deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la preclusione da giudicato esterno, ancorché l'eccezione fosse stata sollevata per la prima volta in grado di appello, mentre la prova del giudicato avrebbe dovuto trarsi dall'assenza di contestazioni al riguardo.
La Corte giudica infondato il secondo motivo, da esaminare per primo per ragioni, di pregiudizialità logico-giuridica. Il Tribunale non si è discostato dal principio di diritto, definitivamente affermato dalle sezioni unite della Corte a composizione di contrasto di giurisprudenza, secondo il quale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni derivando, invece, la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambì all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le partì in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato, subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione, possono essere effettuati in ogni stato e fase del giudizio di merito. (Cass., sez., un. 25 maggio 2001, n. 226). Il Tribunale, infatti, ha negato che vi fosse la prova, mediante la produzione di idonea documentazione, del fatto posto a base dell'eccezione di giudicato sollevata per la prima volta in grado di appello;
mentre la circostanza che il fatto stesso non era stato dedotto nel giudizio di primo grado, impediva la configurazione di quella non contestazione che, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., esonera dal fornire ulteriori prove.
È, invece, fondato il primo motivo di ricorso.
A composizione di contrasto di giurisprudenza le sezioni unite della Corte (Cass., sez. un, 28 settembre 2000, n. 1048) hanno chiarito che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. All'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Discende da tale principio che la denuncia, mediante ricorso per cassazione dell'omessa rilevazione di simile causa di estinzione del giudizio, in presenza delle richieste condizioni, è da qualificare come denuncia di error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.), che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante il diretto esame degli atti.
Accerta la Corte che il Ministero aveva prodotto l'ordinativo di pagamento a favore dell'erede dell'assistito defunto, in esecuzione di pronuncia giudiziale relativa ai ratei maturati fino al decesso. Nella fattispecie non era configurabile alcun interesse al definitivo accertamento giudiziale, poiché la morte dell'assistito poneva fine al rapporto e non sarebbe stato consentito accertare l'insussistenza del credito o di parte di esso (la ripetizione dell'indebito era consentita solo a decorrere dall'emanazione di formale provvedimento di revoca, secondo la normativa vigente all'epoca: art. 3/ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 1977, n. 29). Ciò rende la situazione non comparabile con quelle per le quali la giurisprudenza della Corte ha escluso che il riconoscimento del diritto ad opera di un ente previdenziale, possa determinare la cessazione della materia del contendere, continuando a sussistere l'interesse alla stabilità e definitività di un accertamento giudiziale (cfr. Cass. 6720/1986;
2852/1988; 9332/200l).
L'accoglimento del primo motivo del ricorso per violazione dell'art. 100 c.p.c., comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire determinato dalla cessazione della materia del contendere (art. 382, comma terzo, c.p.c.). Nulla da provvedere, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sulle spese dei processi di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
nulla da provvedere sulle spese dei processi di merito e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002