Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta è quello perentoriamente stabilito dall'art. 446, comma primo, cod. proc. pen., dovendosi ritenere illegittimo un accordo intervenuto tra le parti nel corso dell'istruzione dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2009, n. 20390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20390 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/05/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 929
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 36866/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza in data 4.6.2008 del Tribunale di Brescia;
nei confronti di:
DI ME AM, n. il 20.4.1986, in Marocco;
udita la relazione del Consigliere Dr. ROTUNDO Vincenzo. Udita la requisitoria del P.G Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1 - Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata a DI ME AM la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli. Il ricorrente deduce violazione delle regole di assunzione della prova testimoniale prevista dagli artt. 498 e 506 c.p.p. e violazione dell'art. 446 c.p.p., comma 1, per essersi proceduto alla applicazione patteggiata della pena "nonostante l'evidente superamento della dichiarazione di apertura del dibattimento, verificatasi con il compimento di atti di istruzione dibattimentale" (esame di un teste indicato dal P.M.).
2 - Il ricorso è fondato.
Risulta dal verbale di udienza che il Tribunale, nel procedere a giudizio direttissimo nei confronti di DI, ha provveduto alla audizione di un testimone e solo successivamente a ciò le parti hanno richiesto la applicazione patteggiata della pena, alla quale il Tribunale ha aderito, pronunciando la sentenza impugnata. È di tutta evidenza, pertanto, che è stato violato l'art. 446 c.p.p., comma 1, che stabilisce che le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Questa Corte ha già affermato che in tema di termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di pena patteggiata, dato il limite stabilito perentoriamente dall'art. 446 c.p.p., comma 1, deve ritenersi fuori del sistema delineato dal legislatore un accordo tra le parti intervenuto solo all'esito del dibattimento (sez 6, sent. n. 3892 del 6.2.11 97, rv. 208878, Borean).
3 - Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009