Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la sindrome depressiva non costituisce circostanza particolare idonea di per sé ad incrementare l'indennizzo liquidato in base al solo criterio aritmetico, trattandosi di una ripercussione frequentemente presente in situazione di ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2008, n. 13602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13602 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 190
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6437/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AG OR, nato ad [...] il 9 gennaio del 1955;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 29 giugno del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre del 2002, la corte d'appello di Catania liquidava in favore di PA OR a titolo di riparazione per ingiusta detenzione la somma di Euro 69.970,00, di cui Euro 49,279,00 per il periodo di detenzione carceraria ed Euro 20.700,00 per le conseguenze psichiche e familiari. Questa corte, adita su impugnazione del PA, con sentenza n. 15 del 2004, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, sanzionando, con criterio assorbente, l'erronea applicazione da parte dei giudici del merito del criterio aritmetico e disponeva che in sede di rinvio si dovesse effettuare una "più corretta applicazione della combinazione del parametro aritmetico e dei profili di equità concorrenti in relazione agli specifici pregiudizi patiti".
La corte del rinvio, in relazione a 233 gg di detenzione intramuraria e a 598 gg di detenzione domiciliare, liquidava la complessiva somma di Euro 128.780,00 ossia una somma notevolmente superiore a quella liquidata in precedenza.
Ricorre per cassazione l'interessato sulla base di due motivi Con il primo lamenta la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. nonché del principio contenuto nella sentenza di annullamento:
sostiene che in base alla semplice applicazione del criterio aritmetico l'indennizzo avrebbe dovuto essere determinato in Euro 147.600,00.
Con il secondo motivo deduce che non gli sarebbe stata liquidata alcuna somma per la "depressione maggiore" subita a seguito della detenzione patita in contrasto con quanto in precedenza sancito nell'ordinanza impugnata.
IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto il giudice del rinvio non ha assolutamente violato il principio enunciato da questa corte sezione 4^ nella decisione di annullamento.
In proposito, per una puntuale comprensione dei termini della questione, è opportuno premettere che l'equa riparazione non ha natura risarcitoria ma indennitaria, in quanto l'obbligazione dello Stato non nasce ex delicto, ma deriva dal principio di solidarietà verso la vittima di una detenzione ingiusta. Da ciò consegue che la determinazione del quantum non può che essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, il quale, in forza del rinvio, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario deve tenere conto, sia dell'elemento oggettivo costituito dalla durata della detenzione ingiustamente sofferta, sia di quello soggettivo ambientale che ricomprende le modalità della restrizione, lo strepitus fori determinato dalla detenzione nonché le sofferenze morali e psicologiche patite dal richiedente oltre che le conseguenze strettamente patrimoniali.
Per la concreta determinazione dell'indennizzo, dottrina e giurisprudenza hanno espresso opinioni contrastanti, determinate dalla genericità dei criteri per il computo, posto che il riferimento all'equità, unico elemento preso in esame dal legislatore, ha contenuto sfumato e si presta a valutazioni differenti. Al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni soggettive ed oggettive omologhe, secondo la giurisprudenza che sembra prevalere in questa corte (cfr cass Sez. Un 24287 del 2001, sez. 3, 23211 del 2004; 3709 del 1999), la liquidazione dell'indennizzo va compiuta con riferimento al parametro aritmetico, che è costituito dal rapporto tra il tetto massimo della riparazione di cui all'art. 315 c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare ex art 303 c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. Tuttavia tale criterio di determinazione non è vincolante in assoluto, ma, essendo l'unico che raccorda a dati certi e paritari il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà, costituisce il parametro base per la liquidazione della riparazione da parte del giudice, il quale, in presenza di situazioni particolari, potrà derogarvi o in senso ampliativo - purché nei limiti del tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., comma 2 - o in senso restrittivo, a condizione che, in un caso o nell'altro, dia congruo conto della valutazione dei relativi parametri di riferimento. La riduzione dell'indennizzo determinabile in base al semplice calcolo aritmetico si giustifica perché il tetto massimo fissato dal legislatore e preso a base del computo aritmetico è comprensivo di tutte le possibili conseguenze dannose, per cui esso non appare adeguato in quelle situazioni in cui, oltre al danno per la privazione della libertà, recluso non abbia subito ulteriori pregiudizi, tanto è vero che per la detenzione domiciliare viene solitamente liquidata una somma dimezzata rispetto a quella derivante dall'applicazione del mero criterio aritmetico e ciò perché la detenzione domiciliare è sicuramente meno affittiva sul piano personale e familiare di quella carceraria. In tali situazioni ossia in mancanza di dimostrazione della sussistenza di ulteriori danni, il quantum da accordare per la sola detenzione va ridotto rispetto alla proporzione derivante dal calcolo aritmetico, secondo l'equo apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità ove correttamente motivato (cfr. sul punto Cass 29 aprile del 2003, Porfidia;
Cass. sez. 4, 7 ottobre-4 dicembre 2003 n. 46469). Al contrario vi possono essere situazioni particolari, difficilmente predeterminabili, in cui la proporzione effettuata in base al mero calcolo aritmetico si rilevi palesemente inadeguata. In tale caso il giudice può determinare l'indennizzo anche aumentando il calcolo proporzionale fondato sul criterio aritmetico, fermo restando il limite invalicabile del rispetto del tetto massimo fissato dal legislatore, il quale nel determinare la misura massima ha tenuto conto di tutte le possibili ripercussioni dell'ingiusta detenzione. Di conseguenza il criterio aritmetico può essere superato, fermo restando il limite massimo, solo in presenza di situazioni particolari che, proprio per la loro particolarità, non potevano essere preventivate dal legislatore allorché ha fissato il tetto massimo. Tale particolarità non si verifica per la sindrome depressiva trattandosi di una ripercussione che sovente si verifica a seguito di un'ingiusta detenzione.
Ciò premesso, come prima accennato, la corte territoriale non ha violato il principio contenuto nella decisione annullata ne' quello della decisione delle Sezioni unite n. 24287 del 2001, richiamata nella sentenza di annullamento. Invero, premesso che per la custodia domiciliare, secondo la giurisprudenza di questa corte, l'indennizzo derivante dal calcolo aritmetico, viene dimezzato, si rileva che nella fattispecie è stata liquidata una somma lievemente superiore a quella determinabile in base al mero calcolo aritmetico, il quale come sopra precisato comprende tutte le possibili conseguenze della detenzione ingiustamente sofferta. La liquidazione dell'indennizzo nella misura anzidetta non si pone in contrasto con il principio enunciato da questa corte nella sentenza di annullamento della precedente decisione in quanto nel provvedimento annullato si era liquidata una somma notevolmente inferiore a quella determinabile in base al calcolo aritmetico senza l'indicazione della ragione per la quale nel caso concreto la corte aveva ritenuto di discostarsi in maniera rilevante dal calcolo aritmetico.
La lamentata depressione non costituisce circostanza particolare idonea di per sè ad incrementare l'indennizzo liquidato in base al criterio aritmetico.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008