Sentenza 9 gennaio 2001
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- 1. Volume d’affari, accertamento, questionari, elementi presuntivi, valoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 002 25 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPR SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 6029/95 - Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 8854/95 Cron. 292 - Consigliere - Dott. Pietro CUOCO CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Attilio Rep. -Consigliere - Dott. Federico ROSELLI Ud. 22/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta C OLE MORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti Ldigit GEN 2001 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CORRERArappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ARTIGIANA IROKO SOC. COOP a.r.l.; al Sig. INPS - intimata per diritti L. 7 FEB 2001 e sul 2° ricorso n 08854/95 proposto da:2000 IL CANCELLIERE 3755 SOC. COOP. ARTIGIANA IROKO in liquidazione volontaria, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in persona del liquidatore e legale rappreesnetante al Sig. LC Sig. Valerio Lenarduzzi, elettivamente domiciliata in per diritti L. 14 FEB 2001 ROMA V. LE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio IL CANCELLIERE LC RODOLFO, che la rappresenta e dell'avvocato difende unitamente agli avvocati SANTAROSSA WALTER, PARIZZI MARIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta procura speciale atto ntoar FRANCO LUPO di ROMA del 2.04.1996, Rep. n. 27088; all'incidentale - resistente con sola procura avverso0 la sentenza n. 798/94 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 08/10/94 R.G.N. 2508/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato LC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso dell'incidentale. principale ed inammissibilità -3- Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo del 20 settembre 1991 il Pretore di Pordenone condannava la società cooperativa a responsabilità limitata IG RO a pagare all'INPS la somma di lire 32.913.513, oltre ad accessori e spese, per contributi previdenziali. Su opposizione della ingiunta, cui resisteva l'INPS, il Pretore revocava, con sentenza del 4 febbraio 1992, il decreto ingiuntivo. L'appello dell'INPS veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Pordenone con sentenza del 10 marzo/8 ottobre 1994. I giudici di secondo grado condividevano la interpretazione che il Pretore aveva dato dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985, ritenendo che non ostasse alla natura artigiana della società opponente la forma di società cooperativa a responsabilità limitata. Reputavano però dovuta la contribuzione per i soci, impiegati nei lavori assunti dalla società, ancorché con l'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R.D. n. 1422 del 1924. Condannavano pertanto la soc. coop. a r.l. IG RO a versare all'INPS la somma di lire 32.742.397; compensavano tra le parti le spese di giudizio. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La soc. coop. a r.l. IG RO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in due motivi. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 370 c.p.c. Il ricorso principale dell'INPS è stato infatti notificato il 27 aprile 1995, mentre il ricorso incidentale, proposto unitamente al controricorso, risulta notificato il 20 giugno 1995, oltre il termine di quaranta giorni dal 27.4.1995. Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), censura la sentenza di appello nella parte in cui riconosce la qualifica di impresa artigiana alle società cooperative a responsabilità limitata. Deduce che l'interpretazione letterale dell'art. 3 della legge n. 443/85 porta ad escludere dall'ambito delle società artigiane le società a responsabilità limitata, genus che include sia la forma ordinaria societaria che la forma cooperativa. Aggiunge che sotto il profilo sistematico l'art. 3 va letto ed interpretato tenendo presente il precedente art. 2, a termini del quale è imprenditore artigiano solo colui che svolge lavoro personale ed assume in pieno il rischio d'impresa; e che sotto il profilo teleologico appare chiara la volontà del legislatore di consentire anche agli artigiani che si associno di usufruire degli stessi benefici che sono riservati ai singoli, purché anche come soci rispondano con il proprio patrimonio di eventuali perdite di gestione. Il ricorso principale è infondato. Nella interpretazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 la Sezione Lavoro della Corte, in due sentenze emesse pressocché contestualmente proprio per decidere la questione relativa all'inquadramento di una società cooperativa a responsabilità limitata nella categoria delle imprese artigiane, era pervenuta a conclusioni contrastanti tra loro: da un lato era stato affermato che la norma, quando esclude dal novero delle imprese artigiane le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, deve essere intesa nel senso che l'esclusione è limitata alle sole società c.d. lucrative e non si estende a quelle cooperative, con la conseguenza che queste ultime, ricorrendo gli altri requisiti, possono sempre beneficiare delle agevolazioni e del medesimo trattamento previdenziale assicurato a tutte le imprese artigiane (Cass., 11 giugno 1996 n. 5365); dall'altro lato era stato sostenuto che, non potendosi fare distinzione fra società lucrative e non lucrative, la possibilità di includere fra le imprese artigiane anche le società cooperative è circoscritta alle sole cooperative a responsabilità illimitata dei soci, con esclusione di quelle a responsabilità limitata (Cass., 12 giugno 1996 n.5397). Chiamate a comporre il contrasto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno condiviso il primo degli indirizzi sopra ricordati (Cass., S.U., 5 giugno 2000 n. 401). Esaminati il dato letterale della norma e la sua ratio, anche alla luce delle modifiche apportate con la legge 20 maggio 1997 n. 133 e del contenuto dell'art. 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato 5 dall'art. 1 della successiva 1. 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro". Alla luce di tale principio, che il Collegio pienamente condivide, il ricorso dell'INPS va rigettato. Il ricorso incidentale va, invece, dichiarato inammissibile perché tardivo. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Triunisce i ricorsi, Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Il cons. estensore I Il Presidente D M orino Sautojammi- , A S ли 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O 5 , R B A . I 'A S Shill E N D L P L S A 3 E I T 7 D S - N I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O 8 G S - P O 1 N Depositata in Cancelleria M 1 E A I S D A I E 9 GEN. 2001 E D A , G oggi, E O G O T R E T IL C.LABORATORE T N L M T S E E I I R S P R G CANCELLERIA E I A E L D R N I E L T O S A O E D