Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2004, n. 9277
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di termini della custodia cautelare, il disposto dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. individua un limite invalicabile (il doppio dei termini di fase e l'aumento della metà della durata complessiva, ovvero se più favorevole i due terzi del massimo della pena), ma non sancisce affatto che in presenza di cause di sospensione il termine automaticamente si elevi a quello individuato come limite estremo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretto l'aumento della metà del termine massimo in conseguenza della sospensione per complessità del dibattimento "indipendentemente dalla considerazione concreta del numero delle udienze").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2004, n. 9277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9277
    Data del deposito : 19 febbraio 2004

    Testo completo