Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di termini della custodia cautelare, il disposto dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. individua un limite invalicabile (il doppio dei termini di fase e l'aumento della metà della durata complessiva, ovvero se più favorevole i due terzi del massimo della pena), ma non sancisce affatto che in presenza di cause di sospensione il termine automaticamente si elevi a quello individuato come limite estremo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretto l'aumento della metà del termine massimo in conseguenza della sospensione per complessità del dibattimento "indipendentemente dalla considerazione concreta del numero delle udienze").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2004, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 19/02/2004
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 305
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 43050/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ZI EM;
sul ricorso ordinanza del Tribunale di Milano in data 18/09/2003. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Veneziano G.A. che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27/8/2003, la Corte d'Assise di Appello di Milano - che, con sentenza del 19/7/03, aveva determinato in anni 13 di reclusione la pena inflitta a TO IO MO - rigettava la istanza dell'imputato diretta ad ottenere la liberazione per intervenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Rilevava, tra altro, la Corte territoriale che, essendo stato il TO arrestato il 26.7.99, il termine massimo non poteva, ancora, ritenersi decorso, dovendo a quello di mesi 48 - indicato dello stesso imputato - aggiungersi, essendo stata in appello disposta la sospensione per la particolare complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304 c. 2 c.p.p., anche il periodo in cui si erano tenute le udienze e deliberate le sentenze. Proposto appello personalmente dell'imputato - richiamante la misura della pena base, in concreto irrogata, nonché i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 243 del 15/7/03 - il Tribunale, con l'ordinanza di cui in epigrafe, riteneva l'impugnazione, tra l'altro affermando che alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine complessivo di anni 4, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 304 c. 6 c.p.p., e quindi di anni 6 indipendentemente della considerazione concreta degli effettivi tempi di sospensione.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato, insistendo nel richiamo alla pronuncia della consulta e alla pena base in concreto inflitta.
Tanto premesso la Corte,
OSSERVA
che il ricorso non è suscettibile di accoglimento, infondate risultano le doglianze dell'imputato e dovendo, comunque, ritenersi non ancora decorso il termine di durata complessiva della custodia cautelare in carcere.
Del tutto inconferente risulta, infatti, evocare la problematica affrontata nella recente ordinanza del Giudice delle leggi, attinente alla diversa tematica del computo dei termini di fase in caso di regressione del procedimento, laddove, nel caso di specie, non vi è stata alcuna regressione e l'imputato invoca la decorrenza dei termini massimi omnicomprensivi e non già quelli di fase.
Infondate, altresì, le osservazioni circa la pena in concreto irrogata, sia perché la chiara lettera della legge evidenzia che, con riferimento alla durata complessiva della custodia cautelare, si ha riguardo alla pena edittale massima stabilita per il reato per cui si procede (con il comma 4 dell'art. 303 c.p.p., mentre alla pena inflitta si ha riguardo solo per la fine di appello, come stabilito nel comma 1 lett.c)), sia perché lo stesso ricorrente mai ha posto in dubbio che, nella specie, il termine cui far riferimento fosse quello di cui al comma 4 lett. B) c.p.p. di anni quattro.
Il suddetto termine di mesi quarantotto deve, peraltro, ritenersi soggetto ad ulteriore dilatazione, in virtù della sospensione, imposta per legge, ai sensi dell'art. 304 c. 1 lett. c) c.p.p. - e cioè durante le pendenza dei termini di cui all'art. 544 c. 3 c.p.p. (nella specie novanta giorni per entrambe le sentenze di merito) - o adottata dal giudice in ragione della complessività del dibattimento ai sensi del comma 2 del predetto art. 304 c.p.p. (il che, per la fase di appello, ha comportato il necessario computo di altri trentanove giorni, per come rilevato - e non contestato - nell'ordinanza della Corte di Assise di Appello). Non corretto, invero, si appalesa il criterio adottato dal Tribunale, secondo cui l'aumento della metà del termine massimo - e, quindi, da quattro a sei anni, - di verificherebbe in conseguenza della sospensione per complessità del dibattimento "indipendentemente dalla considerazione concreta del numero delle udienze".
Se, infatti, la considerazione concreta del periodo di durata del dibattimento non può elidere la valutazione ex ante operata della "particolare complessità" (e, nella specie, l'ordinanza di sospensione è stata confermata anche in sede di impugnazione), di tale durata non può non tenersi conto ai fini della determinazione del termine massimo complessivo.
Il disposto dell'art. 304 e 6 c.p.p. - norma di chiusura - individua, infatti, un limite invalicabile (il doppio dei termini di fase e l'aumento della metà della durata complessiva, ovvero se più favorevole i due terzi del massimo della pena) ma non sancisce affatto che in presenza di cause di sospensione il termine automaticamente si elevi a quello individuato come limite estremo.
In tali sensi, va, pertanto, operata la rettifica dell'erronea motivazione ai sensi dell'art. 619 c. 1 c.p.p. non incidendo comunque il criterio adottato sulla decisione conclusiva, posto che anche computandosi i periodi sopra indicati (gg. 90+90+39) il termine massimo di durata della custodia non avrebbe comunque potuto ritenersi decorso alla durata della pronunzia impugnata, così come non risulta decorso alla durata della presente decisione.
I dati sopraevidenziati (dal 26.7.99 mesi 48+giorni 219) inducono infatti ad individuare il dies ad quem nel 29.2.04,
indipendentemente da eventuali ulteriori cause di sospensione ai sensi dell'art. 304 c. 1 lett. a) c.p.p. (rinvii per impedimento dell'imputato o del difensore), tematica non evidenziata dai giudici di merito e non risolvibile in base agli atti trasmessi in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrette al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 c. 1 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Seconda Penale, il 19 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004