Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
027 70/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22782/99 Dott. Rosario Presidente DE MUSIS Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cron. 6531 Rel. Consigliere - Dott. Mario ADAMO Consigliere - Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere - Ud. 19/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RI GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso l'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI TRAPANI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CORPO REGIONALE DELLE MINIERE DELLA REGIONE SICILIANA DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 54/99 del Tribunale di MARSALA, 2164 . Sezione di CASTELVETRANO, depositata il 25/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 14.3.1996 ER ZO proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiun- zione emessa nei suoi confronti dal Corpo Regionale delle Miniere della Regione Sicilia in data 29.1.1996 31 con la quale gli ingiungeva di pagare la somma di £ 40.000.000 per violazione degli artt. 9 e 29 L.R.S. n 127/80. Assumeva l'opponente che l'ordinanza de qua doveva ritenersi illegittima in quanto: a) non conteneva l'espressa indicazione dei rimedi concessi per far valere i propri diritti di difesa;
b) il verbale di contestazione dell'infrazione era stato notifica to a cura di un messo comunale incompetente;
c) non era indicata la norma ritenuta violata;
d) non rispondeva al vero quanto nel provvedimento attestato posto che non aveva intrapreso un'attività di escavazione ma di ripulitura, onde rendere possibile la 2 coltivazione del fondo. Con sentenza in data 25.6.1999 il Tribunale di Mar- sala respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pone ricorso, fondato su due motivi, ER ZO. Non svolge attività difensiva il Corpo Regionale delle Miniere della Regione Sicilia. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ER ZO lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.C. in relazione agli artt. 159,139 e 148 c.p.c. Assume che la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione è nulla in quanto nella relata Hillary non è indicato il luogo ove la notifica è stata effettuata, così come disposto dall'art. 148 c.p.c. La nullità della notifica della contestazione del- l'infrazione incide necessariamente sull'ordinanza in- giunzione, costituendo la rituale contestazione neces- sario presupposto dell'ordinanza medesima. Il Tribunale non ha tenuto conto delle indicate ec- cezioni, ritenendo erroneamente che l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario e la recezione dell'atto stesso da parte della moglie fa sorgere la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, pre- sunzione che deve essere vinta dal diretto interessato. 3 Nell'affermare tale principio il Tribunale non ha considerato che allorchè la notifica non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi pre- visti dagli artt. 139 e segg. c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, che danno affida- mento che l'atto sia portato a conoscenza del destina- tario, deve essere fornita dal notificante Il Tribunale inoltre al fine di colmare le lacune difensive della controparte ha presunto che la recezio- ne dell'atto da parte della moglie del ZO fosse da ascrivere alla temporanea assenza di questi dalla pro- Millany pria abitazione, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 148 II comma c.p.c. che dispone che nella relata di notifica deve essere indicata la persona alla quale l'atto è consegnato con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la mancata notifica dell'atto stesso direttamente al destinatario. Il motivo è infondato per un duplice ordine di mo- tivi e va quindi disatteso. Invero va rilevato che risulta dalla relata, come accertato dal giudice di merito, che l'atto da notifi- care è stato consegnato a mani della moglie del ZO, nel luogo di residenza del destinatario. Pertanto essendo stato l'atto consegnato a persona avente una qualità normalmente implicante la stabile 4 presenza nell'abituale dimora del destinatario trova applicazione la presunzione che fa ritenere che l'atto stesso sarà dal ricevente consegnato all'interessato, con l'ovvia conseguenza che per vincere tale presunzio- ne era onere del ZO dimostrare che la moglie non fosse con lui convivente. Circa l'identificazione della persona alla quale l'atto è consegnato si Osserva che la dizione "moglie" è sufficiente ad identificare tale persona, posto che, nel vigente ordinamento, nessuno può avere più di un coniuge contemporaneamente, mentre irrilevanti sono le ragioni per le quali l'atto non sia stato consegnato direttamente al destinatario una volta che sia certo, come nella specie, che l'atto sia stato consegnato presso l'abitazione dello stesso, considerato che in tal caso l'art. 148 c.p.c. non richiede l'attestazione, nella relata di notifica, dei motivi del mancato rinve- nimento in loco del destinatario dell'atto. ( Cass. civ. sez. L. 10.6.1999 n 5706 ) Va d'altra parte considerato che comunque ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nullità di un atto non può mai essere pronunziata qualora l'atto stesso abbia raggiun- to lo scopo. Nella specie il ricorrente ha lamentato solo la nullità della notifica ma non ha assunto di non avere 5 avuto notizia della contestazione dell'infrazione, es- sendosi limitato ad affermare di non avere avuto" cono- scenza legale" dell'atto, circostanza questa irrilevan- te ai fini di cui all'art. 156 u.c. c.p.c. che richiede solo il raggiungimento dello scopo e non anche il ri- spetto delle formalità previste dalla legge. Il primo motivo va quindi disatteso. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 9 e 29 della L.R.S. n 127/80. Rileva che l'art. 9 legge citata prevede le proce- y r a L dure necessarie per ottenere il rilascio dell'autoriz- zazione all'esercizio dell'attività di cava mentre il successivo art. 29 stabilisce le sanzioni in caso di esercizio dell'attività di cava senza autorizzazione. Posto che il ER eseguiva solo attività di pu- litura del fondo onde renderlo coltivabile, mai avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione all'esercizio della cava e quindi trasgredire al disposto dell'art. 29 L. 127/80, come dimostrato anche dalla natura del terreno. Circostanza quest'ultima non adeguatamente valutata dal Tribunale che si è limitato ad affermare che "tale assunto risulta del tutto sfornito di prova". Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Va infatti rilevato che il Tribunale al fine di di- 6 sattendere lo assunto dell'opponente non si è limitato ad affermare solo che "tale assunto risulta del tutto sfornito di prova" ma ha anche affermato che il preteso sfruttamento agricolo del terreno contrastava con i ri- lievi contenuti nel verbale di accertamento della vio- lazione e nel rapporto redatto dall'agente che ha ese- guito l'accertamento. Consegue che avendo il ricorrente censurato solo una delle due ragioni fondanti la decisione, il motivo va respinto tenuto conto fra l'altro che propone una censura in fatto non deducibile nel giudizio di cassa- zione. Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 19.ottobre.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Rosario De Musis Mari's Idamo Rosario be UurisРор о CORTE MAM CASSAZIONE E Prima Sezione Civile IL CANCELL Úlure Do inelor IS ET Depositato in Cancelleria 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 7