Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992).
Commentari • 2
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
- 2. Vanacore GiorgioVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9125 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO GEDDA, SILVIA ROMEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 544/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 26/02/99 - R.G.N. 7597/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 agosto 1998 il Pretore del lavoro di Genova dichiarava inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda proposta da DO OL per ottenere dall'INPS il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 in relazione al periodo,
ultradecennale, in cui aveva operato con esposizione all'amianto. Il lavoratore proponeva appello sostenendo che aveva errato il primo giudice nel ritenere proposta un'azione di mero accertamento, dal momento che il ricorso introduttivo evidenziava come oggetto della domanda fosse anche la richiesta di condanna dell'INPS ad operare la rivalutazione, ed osservando, comunque, che, anche a voler qualificare la domanda come di mero accertamento, sussisteva ugualmente l'interesse ad agire.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 26 febbraio 1999, ha respinto l'appello non ravvisando nell'interesse sotteso alla proposta domanda l'indefettibile requisito dell'attualità, posto che, a suo dire, il diritto al beneficio di legge sorge soltanto al momento del pensionamento, anzi, più precisamente, solo nel momento in cui il richiedente venga a trovarsi in una situazione (di anzianità contributiva e assicurativa) tale da permettergli, attraverso la ripetuta rivalutazione, di usufruire del trattamento pensionistico, altrimenti non ottenibile;
sicché, solo quando ciò si verifichi, diviene attuale l'interesse ad una pronunzia giudiziale di accertamento, in quanto suscettibile di rimuovere, con l'eliminazione dell'incertezza sulla sussistenza o non del diritto alla rivalutazione, un pregiudizio certo per il lavoratore (non potendo sorgere, senza l'applicazione del ricordato beneficio, il rapporto pensionistico). E nella specie, proseguiva il Tribunale, un simile pregiudizio non era individuabile, non avendo l'appellante neppure allegato di trovarsi nella condizione di poter accedere alla pensione mediante l'accreditamento previsto dalla legge. L'OL ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 100 c.p.c. e vizio di omessa motivazione, censurando la sentenza del
Tribunale per aver mancato di esaminare il primo motivo di appello nel quale si sosteneva che la domanda formulata in primo grado doveva essere interpretata come domanda di condanna dell'ente previdenziale ad operare la rivalutazione contributiva.
Con il secondo motivo e con deduzione di vizi di motivazione, nonché di violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 13, comma 8, legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/93, assume il ricorrente che ha errato il Tribunale a ritenere che il diritto al beneficio previsto nella disposizione citata sorga solo al momento della maturazione del diritto a pensione o, comunque, solo se e in quanto la "sommatoria" dei periodi di contribuzione effettiva e di contribuzione rivalutata siano tali da permettere l'immediato pensionamento dell'interessato, ed osserva che il diritto attribuito dalla legge non è quello di ottenere le prestazioni pensionistiche bensì una rivalutazione contributiva utile ai fini della maturazione, anche futura, dei requisiti richiesti per poter fruire del trattamento di pensione. Rispetto alla situazione soggettiva tutelata e a fronte della incertezza in cui viene a trovarsi l'assicurato in ordine al "valore" ai fini pensionistici dei contributi effettivamente versati (ovviamente diverso a seconda che operi o non, e in che misura, la prevista rivalutazione) sussiste l'interesse dell'assicurato medesimo, anche sotto il profilo del diritto alla informazione previsto dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88, a far accertare dal giudice, nel caso in cui la richiesta di rivalutazione non sia accolta dall'ente previdenziale in sede amministrativa, se sussistano o meno i requisiti prescritti dal menzionato art. 13, comma 8, per la sua attribuzione. Aggiunge il ricorrente che il Tribunale non ha correttamente individuato i caratteri delle azioni di mero accertamento, le quali non implicano necessariamente il verificarsi, nell'attuale, della lesione di un diritto.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che unica è la questione giuridica che viene in rilievo, avendo il Tribunale implicitamente rigettato, con la qualificazione - di azione di mero accertamento - data alla domanda del ricorrente, la tesi che ne prospettava una diversa interpretazione. Ciò posto osserva la Corte che il ricorso è fondato.
La costruzione del Tribunale, muove, in realtà, da una errata qualificazione del diritto previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e poi dalla legge di conversione 4
agosto 1993 n. 271.
Il giudice di appello, infatti, identifica tale diritto in quello al pensionamento, così negando la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, il quale domandi, nel corso del rapporto di lavoro, l'accertamento giudiziale della rivalutabilità di un determinato periodo lavorativo con asserita esposizione ad amianto, quando lo stesso non abbia ancora raggiunto una complessiva anzianità assicurativa e contributiva tale da consentirgli, attraverso l'applicazione del beneficio di legge, l'immediato collocamento a riposo.
Senonché, come si evince dalla formulazione letterale della norma, che attribuisce il ripetuto beneficio "...ai fini delle prestazioni pensionistiche...", la ragion d'essere della stessa non consiste (o, meglio, non consiste solamente) nel far acquisire il diritto a pensione, ma nel consentirne una più rapida acquisizione, attribuendo ai lavoratori che abbiano subito l'esposizione professionale ad amianto per più di dieci anni un trattamento di favore consistente in un aumento dell'anzianità assicurativa e contributiva (ottenuto moltiplicando per il coefficiente di 1,5 l'intero periodo in cui vi sia stata esposizione alla sostanza nociva) utile ai fini predetti.
In altri termini, la tutela apprestata dalla legge comprende non soltanto situazioni nelle quali, attraverso l'incremento contributivo, si realizzino i presupposti per conseguire il diritto a pensione, ma anche situazioni tali da permettere al lavoratore, con la prosecuzione dei versamenti contributivi effettuata dal datore di lavoro od anche volontariamente, di raggiungere in un momento successivo i requisiti necessari e di esercitare in quel momento il diritto stesso.
Ne discende che, indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alle prestazioni pensionistiche, il ripetuto beneficio produce effetto immediato sulla posizione assicurativa del lavoratore, incidendo sulla complessiva consistenza dei contributi che costui può far valere, attraverso la ipervalutazione di quelli effettivamente versati (la ripetuta norma non prevede, infatti, l'accredito figurativo ma unicamente l'incremento dell'anzianità) nel periodo di esposizione ad amianto. Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.
Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia: l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento. Questo comporta, nel caso in cui l'INPS, richiesto dall'assicurato, abbia negato l'incrementabilità dei contributi accreditati a suo favore per determinati periodi lavorativi, ai sensi del ripetuto art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 e successive modifiche, che deve considerarsi certo ed attuale l'interesse ad agire dell'assicurato medesimo per ottenere dal giudice l'accertamento della effettiva consistenza (intesa anche come "valore" ai fini pensionistici) della propria posizione contributiva e rimuovere così lo stato di incertezza oggettiva sulla esattezza dei dati al riguardo forniti dall'ente previdenziale. A questi principi non si è attenuta la sentenza del Tribunale di Genova, della quale pertanto, si impone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per l'esame e la decisione della domanda proposta dall'OL.
Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Genova, è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002