Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9125
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992).

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  • 1L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitato
    Roberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023

  • 2Vanacore Giorgio
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9125
Data del deposito : 21 giugno 2002

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