Sentenza 16 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
0 5 4 6 0 7 02” Ud. 14/01/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE GRON 16498 composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente dott. Vincenzo PROTO consigliere dott. Maria Gabriella LUCCIOLI consigliere dott. PP MARZIALE cons. relatore consigliere dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente: Circolazione stradale/Eccesso di velocità/Accertamento a mezzo SENTENZA Autovelox/Contestazione immediata/ Mancanza sul ricorso proposto da: COMUNE di GROTTAMMARE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 47, presso l'avv. Filippo Lattanzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
BAGS AR SPORT LINE DI SI SA E OM NI C. S.n.c.; - intimata - PP RZ 1 37 2002 avverso la sentenza del Pretore di Fermo Sezione distaccata di - Ripatransone n. 41/99 del 24 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2002 dal relatore cons. dott. PP RZ;
Udito l'avv. F. Lattanzi per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. او RIGETT Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che il 13 novembre 1996 la società Bags Ar Sport Line di ES RI e RO OV S.n.c. proponeva opposizione innanzi alla Pretura di Fermo Sezione distaccata di Ripatransone avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 8°, d.lgs. 285/92, per aver circolato nell'abitato del Comune di Grottammare ad una velocità superiore a quella massima consentita, con il quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di L. 225.400; che l'opponente contestava la legittimità dell'accertamento perché non seguito da contestazione immediata;
che l'opposizione era accolta;
che il Comune chiede la cassazione della sentenza con due - motivi di ricorso;
PP RZ 2 che l'intimata, alla quale il ricorso è stato notificato il 5 luglio 1999, non resiste. Considerato in diritto che l'annullamento del verbale di accertamento, disposto dalla sentenza impugnata, si fonda sul duplice rilevo: che, nel caso di constatazione dell'eccesso di velocità a mezzo di apparecchi elettronici, la contestazione immediata è "doverosa", onde consentire il rispetto del diritto di difesa del presunto contravventore;
che nel caso di specie la contestazione immediata era possibile, tenuto conto della "modica" velocità tenuta dal ricorrente, del tratto di strada rettilineo, dell'ora, nonché delle condizioni atmosferiche;
che con i due motivi di ricorso, tra loro connessi, il Comune denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 142, ottavo comma, d.lgs. 285/92 e dell'art. 384, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 49; nonché vizio di motivazione censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'art. 384, d.p.r. 495/92, ricomprende tra i casi di "materiale impossibilità" della contestazione immediata della contravvenzione alle norme del c.d. codice della strada quello in cui l'accertamento della PP RZ 3 violazione avvenga a mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già distante dal luogo dell'accertamento; che, fermo restando che la della violazione delle norme del codice della strada, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (art. 200, primo comma, d.lgs. 285/92) e che l'indebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento (Cass. 3 aprile 2000, n. 4010; 21 febbraio 2001, n. 2494; 16 marzo 2001, n. 3836), deve tuttavia riconoscersi che quando, come nel caso di specie, la violazione riguardi il superamento dei limiti di velocità e il suo accertamento sia avvenuto a mezzo di apparecchiature di controllo, l'illegittimità della mancata contestazione immediata deve essere desunta, anzitutto, dalle specifiche caratteristiche di dette apparecchiature, posto che se esse sono tali da consentire solo in un secondo momento l'accertamento dell'illecito, la contestazione immediata deve essere ritenuta "impossibile" per il preciso disposto del citato art. 384, lett. e), senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice;
che detto accertamento non è stato compiuto dal Pretore, il - PP RZ 4 quale ha ritenuto di poter fondare la propria decisione su considerazioni diverse, riguardanti le circostanze di tempo e di luogo e la velocità dell'autoveicolo; che sotto tale riguardo la motivazione della sentenza impugnata va ritenuta insufficiente, per l'omessa valutazione di una circostanza che, per quanto si è detto, deve invece essere ritenuta decisiva;
che il ricorso deve essere pertanto, entro tali limiti, accolto, con - conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Fermo, che provvederà anche liquidazione delle spese della presente fase
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Fermo. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2002. Il Presidente пити изда nsore my иг DI A IN CANCELLEN Oggi, LIEPPR. 2002 Man Mare DiJuano CANC PP RZ ZZO