Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Avvoento ONORARI - 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Llavinazione Presidente 6 R.G.N. 6148/00 Dott. Franco PONTORIERI 00 1 8 3 nsiglie Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 358 Rep.79 Consigliere Dott. Olindo Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA ANNUNZIATA ANGELO, 132, presso 10 studio dell'avvocato VLE MAZZINI STEFANIA IASONNA, difeso dagli avvocati ANGELO D'ONOFRIO, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA CRESCENZO ANTONIO, VIA MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato STELIO SERRA, difeso dall'avvocato ANIELLO COSIMATO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - ↓ 200099/99 del Tribunale di avverso l'ordinanza 1089 -1- 08A.C.NOCERA INFERIORE, depositata il 13/07/99 pel proc. ur.2/38 A. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'8.1.1999 l'avvocato Antonio Crescenzo chiedeva al Pretore di Nocera Inferiore, Sezione Distaccata di Sarno, la liquidazione di spese, diritti ed onorari nei confronti del proprio cliente NG NN per prestazioni professionali di natura giudiziale svolte in favore di quest'ultime. L'NN, costituendosi in giudizio, contestava il fondamento del ricorso e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento di un proprio credito nei confronti del Crescenzo per tinteggiatura di un immobile dilavori di proprietà del suddetto professionista, eccependo la compensazione di tale credito con quello preteso dal ricorrente. Il Giudice Onorario designato con ordinanza del 13.7.1999 ai sensi dell'art. 29 della L. 13.6.1942 n. 794, ritenuto di non poter accogliere la domanda riconvenzionale in quanto sottratta alla competenza del giudicante ed al giudizio di attribuzione delle liquidava in favorespettanze professionali, dell'avvocato Crescenzo la complessiva somma di Lire 20.483.900. Avverso tale ordinanza l'NN ha proposto 3 un ricorso articolato in sei motivi al quale il Crescenzo ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte evidenzia preliminarmente un profilo inammissibilità del ricorso, rilevabile di d'ufficio, che rende superfluo l'esame dei singoli motivi articolati dall'NN. Come sopra rilevato, infatti, quest'ultimo, costituendosi nel giudizio promesso dall'avvocato Crescenzo per la liquidazione del proprio compenso AMPLIATO professionale, ha (applicato l'oggetto della CONTROVERSIA contumacia con riferimento ad un proprio preteso credito nei confronti del suddetto professionista formulando domanda riconvenzionale;
in ordine a tale domanda il giudicante si è pronunciato anzidichiarando la propria incompetenza, ed l'attuale ricorrente ha in proposito formulato specifica censura con il quanto motivo di ricorso. Orbene secondo l'orientamento consolidato di questa Corte nel procedimento instaurato in tema di liquidazione dei compensi spettanti ad un avvocato ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, il rito camerale e la conseguente decisione del giudicante resa con ordinanza non 1 impugnabile, e perciò ricorribile in Cassazione ex 4 art. 111 Cost. costituiscono istituti processuali di "jus singulare" (attesi la non appellabilità del PROVVEDIMENTo (provedimento terminale del giudizio e l'eccezionale deroga al principio del doppio grado di giurisdizione), applicabili quindi soltanto quando CONTROVERSIA l'oggetto della contumacia rimanga rigorosamente limitato all determinazion, alla stregua delle tariffe della misura del compenso dovuta al legale, con la conseguenza che l'introduzione, da parte del cliente, di altro e parzialmente divers Ⓒ "thema decidendum", quale quello attinente ad una domanda riconvenzionale, impedisce la prosecuzione del procedimento con il suddetto rito semplificato, mentre la eventuale pronuncia ciononostante resa dal giudice adito dal professionista per la liquidazione del proprio compenso riveste, a tutti gli effetti, carattere di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, e non più con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 della Costituzione, previsto solo contro la sentenza i provvedimenti ad essa assimilabili, perché DECIJORI (decisivi, non altrimenti impugnabili (vedi in tal senso Cass.
3.9.1997 n. 8446). Pertanto alla luce di tali principi l'ordinanza DESIGNATI emessa dal Giudice Ordinario depositato, avente 5 NATURA materia di sentenza, era impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. III Cost. Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso di euro. 52,50 per spese e di euro 800,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 5.7.2002. 1 8 Fectores View Maratona erlumu поиск IL CANCELLIERE C1 FRsco Catania CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Si attesta l'iscrizione a ruolo presso Roma 10 GEN. 2003 l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11...24.03. 13. al n ....13 23.4.0. IL CANCELLIERE C1 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) FR valandFranc IL FUNZIONARIO 6