Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
È da considerarsi arma, sia pure impropria, anche il cosiddetto "taglierino", quando venga utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e diventi, senza giustificato motivo, uno strumento atto ad offendere. (Fattispecie in tema di tentata rapina aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2010, n. 41358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41358 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/09/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1614
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 20085/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SQ N. IL *13/04/1952*;
avverso la sentenza n. 1386/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 25/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Tribunale di Fermo con sentenza del 02.07.2009 condannava TI E\ per i reati di tentata rapina aggravata (capo A), porto ingiustificato di arma bianca impropria (capo B) e falsa dichiarazione sulla propria identità (capo C).
2.- Su appello del prevenuto, con sentenza in data 25.01.2010 la Corte d'appello di Ancona, riqualificato il fatto sub C come reato di cui all'art. 496 c.p., riduceva la pena inflitta, confermando nel resto.
3.0.- Propone ricorso a mezzo del difensore il prevenuto, deducendo, relativamente al reato di cui al capo A dell'imputazione, che il fatto che egli alcune ore prima si trovasse nei pressi della banca, dove poi fu sorpreso in possesso di un taglierino mentre si stava apprestando a entrare nel bussolotto posto all'ingresso dell'istituto di credito, non da prova di una condotta sicuramente diretta al compimento di una rapina e può semmai, in assenza di qualsiasi concreta esplicazione di violenza, integrare la fattispecie del furto tentato.
3.1.- Relativamente al reato di cui al capo B dell'imputazione, il ricorrente deduce che il mero possesso di un taglierino non può integrare l'ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4. 3.2.- Relativamente al reato di cui al capo C dell'imputazione, si evidenzia nel ricorso che non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 495 c.p.. 3.3- Con un ultimo motivo si contesta infine il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:
- sub 3.0., che integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono (Cass. 30.09.2009 n. 40702); compito quest'ultimo che i giudici di merito hanno nella specie svolto in maniera immune da censure, dando logico rilievo alle convergenti circostanze che il prevenuto e un altro soggetto (tale OR LE): - si erano recati a effettuare un sopralluogo presso una banca;
- alcune ore dopo furono sorpresi mentre, in possesso entrambi di un taglierino, si stavano apprestando a entrare nel bussolotto posto all'ingresso dell'istituto di credito;
- sub 3.1., che, dovendo, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti,
ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, anche il cosiddetto "taglierino", quando sia utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere (Cass. 28.03.1996, Bevilacqua);
- sub 3.2., che, al di là di rilievi nuovi e fattuali qui improponibili, la censura è in conferente, in quanto parte dal presupposto che sia stato confermato il reato ex art. 495 c.p., laddove il fatto è stato derubricato dalla Corte d'appello nel reato ex art. 496 c.p., come specificamente richiesto dalla stessa difesa nei motivi di appello;
- sub 3.3, che la contestazione del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e delle attenuanti generiche, sorretto nella sentenza impugnata da congrua e logica motivazione, è del tutto generica e di ordine fattuale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010