Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel corso del processo, l'imputato alloglotta sia assistito dall'interprete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché non si tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen. è preordinata ad assicurare all'imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l'assistenza dell'interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo.
Commentario • 1
- 1. Nessuna presunzione, conoscibilità del processo non è conoscenza (Trib. Rovereto, 148/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2016, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
026 73-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1968 Domenico Carcano - Presidente - REGISTRO GENERALE Andrea Tronci N.35515/2015 Pierluigi Di Stefano Massimo Ricciarelli Alessandra Bassi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UG AN nato il [...] avverso la sentenza del 17/02/2015 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 13/12/2016 la relazione svolta dal Consigliere Alessandra Bassi;
udito il Procuratore Generale in persona di Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che ha condannato AN UB alle pene di legge, per il reato di cui agli artt. 81, 110, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri, acquistato, detenuto e ceduto a diversi acquirenti sostanza stupefacente del tipo marijuana.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso AN UB, a mezzo del proprio difensore Avv. Marco Tringali, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 143 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza per essere stato notificato il decreto di giudizio immediato e per essere stati compiuti tutti gli atti del procedimento del processo in inglese e non nel dialetto "esan" parlato dall'imputato.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 603 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con specifico riferimento alla trascrizione integrale delle intercettazioni telefoniche ed alla loro traduzione da parte di interpreti del dialetto "esan"; per avere altresì fondato il giudizio di penale responsabilità sulle risultanze delle intercettazioni sebbene non vi sia prova che l'utenza telefonica intercettata fosse in uso esclusivo all'imputato, né che, quanto alle intercettazioni ambientali, egli abbia pronunciato le frasi incriminate, essendo state le conversazioni captate in un alloggio condiviso da più connazionali.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma quarto, e 133 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte d'appello omesso di adeguare la pena inflitta all'imputato ai nuovi parametri edittali a seguito delle riforme del 2014. 2.4. Vizio di motivazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al rilievo concernente il trattamento sanzionatorio, mentre va rigettato in relazione alle ulteriori censure.
2. E' destituita di fondamento la prima doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 e 143 cod. proc. pen., in relazione alla mancata traduzione degli atti nel dialetto "esan" parlato dall'imputato alloglotta.
2.1. Mette conto di rammentare come, con il D.Lgs del 4 marzo 2014, n. 32 (col quale si è data attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali), siano state introdotte nel nostro sistema processuale importanti novità in punto di traduzione degli atti. Con il citato decreto legislativo si è, in particolare, riconosciuto il diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali del processo penale in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento, al fine di garantire il più ampio diritto ad un processo equo, in ossequio tanto all'art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in base al quale "ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta" -, quanto agli artt. 47 e 48, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali, là dove mirano ad assicurare una tutela effettiva al diritto di difesa. Nel nostro ordinamento, ove vige un complesso normativo ispirato all'esclusività dell'uso della lingua nazionale, il "diritto alla comprensione" dell'imputato alloglotta - cioè che non parli e comprenda la lingua italiana -, già riconosciuto nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e prima ancora dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto del 12 gennaio 1993 n. 10, assurge pertanto al rango di diritto soggettivo perfetto. Nell'art. 143 cod. proc. pen. interamente riscritto con il citato decreto legislativo ed efficacemente intitolato "Diritto all'interpretazione ed alla traduzione di atti fondamentali", si è invero espressamente riconosciuto un diritto non solo all'interprete, ma anche alla traduzione scritta degli atti del procedimento, prima riconosciuto in relazione a specifici atti solo per via giurisprudenziale (in primis, con la citata sentenza della C. Cost. n. 10/1993, quindi dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, con le sentenze n. 39298 del 2006, n. 5052 del 2003 e n. 12 del 2000). Alla stregua della novella normativa, l'imputato alloglotta ha diritto all'assistenza linguistica di un interprete "al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" nonché ai fini delle "comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento". Per altro verso, egli ha diritto alla traduzione scritta degli atti puntualmente elencati nel comma 2 della disposizione (informazioni di garanzia e sul diritto di difesa, provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna) nonché secondo quanto previsto dal comma 3 - degli altri atti o anche solo di - parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico" "anche su richiesta di parte". Il diritto all'assistenza di un interprete è gratuito "indipendentemente dall'esito del procedimento" e, atteso anche quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo in modifica al testo unico in materia di spese di giustizia, svincolato da qualsiasi limite di reddito.
2.2. Sulla scorta di tali premesse, si può affermare il principio di diritto secondo il quale, nel nostro sistema processuale penale, sono garantite allo straniero alloglotta l'assistenza di un interprete durante il procedimento ed, in 3 сва particolare, durante la celebrazione del dibattimento, nonché la traduzione scritta con riguardo ad atti determinati, tassativamente contemplati dall'art. 143 cod. proc. pen. o comunque funzionali alla comprensione dei termini dell'accusa. Nondimeno, giusta il chiaro disposto normativo, detta previsione essendo funzionale espressis verbis a garantire il "diritto alla comprensione" dell'accusa e degli atti processuali a cui partecipi assicura all'imputato l'assistenza dell'interprete non nella sua "lingua madre", qualunque essa sia, bensì in una lingua che appunto gli consenta di avere piena contezza degli atti e degli snodi fondamentali del processo.
2.3. In applicazione dei principi sopra espressi, nel caso di specie, non v'è materia per l'invocata nullità. Come si legge nel verbale dell'udienza del 26 novembre 2013 dinanzi alla Corte d'appello, "l'interprete su espressa disposizione della Corte interpella entrambi gli imputati (fra cui UG, n.d.e.) i quali dichiarano di comprendere e parlare l'inglese. L'avvocato Tringali chiede che venga nominato un interprete che conosca il dialetto parlato dal suo assistito. La Corte conferma la nomina dell'interprete di lingua inglese rilevando che l'imputato è di nazionalità nigeriana pertanto la lingua ufficiale della Nigeria è l'inglese". Ne discende che, a prescindere dalla circostanza che l'inglese sia l'idioma ufficiale della Nigeria - Paese d'origine di UG -, durante il corso del processo l'imputato è stato assistito dall'interprete della lingua che lui stesso ha dichiarato essere in grado di parlare e di comprendere, sicchè nel caso sottoposto al vaglio della Corte non appare seriamente prospettabile alcuna lesione del suo diritto di difesa.
3. Inammissibile per totale genericità è il secondo motivo col quale il ricorrente si duole delle erronee trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed attribuzione delle voci registrate nelle intercettazioni ambientali, non essendo in nessun modo precisati i travisamenti e gli errori in cui gli addetti sarebbero incorsi nell'eseguire dette operazioni.
4. Altrettanto generico e pertanto inammissibile è il quarto motivo col quale UG ha eccepito la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in verifica senza specificare in quali lacune o irragionevolezze sarebbe incorso il Giudice a quo nell'argomentare la conferma della condanna inflitta in primo grado. 4 5. Come anticipato, è invece fondato il terzo motivo concernente la determinazione della pena. Ed invero, nel decidere l'appello avverso la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha obbiettivamente errato là dove non ha adeguato il trattamento sanzionatorio ai "nuovi" parametri edittali dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la sostanza stupefacente c.d. leggera a detta tipologia dovendosi ricondurre la marijuana oggetto delle condotte in contestazione -, ripristinati all'esito della pronuncia d'incostituzionalità n. 32 del 2014. 5.1. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con limitato riguardo alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello siciliana per nuova delibazione sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 13 dicembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Domenico Carcano/ сара DEPOSITATO IN CANCELLERIA! IL 19 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Siffand DI PUCCHIO N E J O * 5