CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 14709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14709 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SI AR nato in [...] il [...] 2. MA ZU nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN CO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Elena Gamberini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di SI AR;
l’accoglimento del ricorso di MA ZU, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla sanzione sostitutiva, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2020, che aveva affermato la responsabilità di ZU MA e AR SI per i reati di cui all’art. 483 cod. pen. a loro rispettivamente ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14709 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell’interesse di ZU MA è stato articolato un unico motivo, denunciando – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – la violazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione alla richiesta di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta dell’imputato (anche con riguardo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), erroneamente individuando la disciplina applicabile ratione temporis (alla luce delle novelle contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e nel d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e, dunque, erroneamente considerando la richiesta intempestiva perché non formulata già innanzi al Tribunale e irrituale perché non avanzata personalmente o tramite procuratore speciale e non reiterata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; e, comunque, non meritevole di accoglimento in ragione della concessione della sospensione condizionale della pena. 2.2. Nell’interesse di AR SI sono stati articolati cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo si è assunta la violazione della legge penale (artt. 157, 159 e 161 cod. pen.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel computo del termine di prescrizione (indicato in cinque anni) in quanto, pur applicando la sospensione massima prevista dalla legge n. 103 del 2017, il reato si sarebbe estinto prima della sentenza di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 483 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche in relazione alla sussistenza del dolo eventuale (ritenuta omettendo la valutazione di specifiche circostanze del caso concreto). 2.2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell’imputato alla condotta, con riguardo, in particolare, alla luce delle modalità di presentazione (on line) della domanda di iscrizione anagrafica e alla documentazione addotta dalla difesa relativa alla sua stabile residenza in luogo diverso da Roma (elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata non chiarirebbe l’interesse dell’imputato a richiedere la residenza in quest’ultimo comune, non potendosi escludere che altri ne abbiano abusivamente utilizzato i documenti né che egli ne abbia denunciato l’uso illecito solo dopo il fatto in imputazione perché solo in quel momento potrebbe averlo scoperto). 2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione inerente alle prove a discarico. 2.2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., censurando la valutazione del compendio in atti e il rispetto dei princìpi in tema di onere della prova e assumendo che l’affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata su presunzioni e non su elementi idonei a superare il ragionevole dubbio. 3 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di AR SI, poiché manifestamente infondato;
e l’accoglimento del ricorso di ZU MA, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla sanzione sostitutiva. Non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato ZU MA, il 30 dicembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 13 gennaio 20256, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); l’atto difensivo, infatti, non contiene alcuna replica a quanto esposto dal Procuratore generale, limitandosi a insistere nell’accoglimento del ricorso. Il che esime dal dilungarsi per osservare che essa non spende ulteriori argomentazioni rispetto a quanto esposto nell’atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ZU MA è fondato, nei termini di seguito esposti. È, invece, inammissibile il ricorso di AR SI. 2. Con riguardo all’impugnazione di ZU MA deve premettersi che la sentenza di primo grado è stata emessa il 31 gennaio 2020 e il gravame è stato interposto il 16 maggio 2020, ossia anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2020; la pronuncia di appello è stata resa il 20 maggio 2025, dunque nella vigenza del detto decreto (cfr. art. 99-bis, inserito dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) e, per vero, del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (in vigore dal 4 aprile 2024). In effetti, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva perché: non avanzata in primo grado;
poiché la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 prevede che il giudice di appello si pronunci sull’applicazione di una pena sostitutiva solo a fronte di una richiesta personale dell’imputato o di un suo procuratore speciale ed essa non sarebbe stata avanzata successivamente all’entrata in vigore della novella;
in ogni caso, perché non potrebbe applicarsi una sanzione sostitutiva per la concessione in primo grado della sospensione condizionale. Tuttavia, è dirimente osservare che: - a prescindere del regime transitorio di cui si dirà, «la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01); - l'art. 95, comma 1, d. lgs. 150/2022 ha espressamente previsto che le norme novellate («previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689»), «se più favorevoli, si 4 applic[hi]no anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore» del decreto in discorso, come il presente;
- con la conseguenza che la giurisprudenza, nei casi in cui l'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, non ha mai dubitato della tempestività della richiesta contenuta nell’atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 – 01: «in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello»); ed anzi, con un orientamento più volte espresso e – ad avviso del Collegio – meritevole di condivisione, ha ritenuto che, in tali la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può ritualmente essere avanzata innanzi al giudice del gravame in sede di discussione, anche quando non articolata con i motivi di impugnazione, proprio in forza del tenore testuale della richiamata norma transitoria (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01: «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello»; cfr. pure Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, De Leo, Rv. 288585 – 01); - non occorre, dunque, che sia reiterata la richiesta già contenuta nell’atto di gravame (sia pure avanzato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022), come è nella specie (cfr. quarto motivo), cui pure rimandavano le conclusioni scritte presentate dalla difesa per la decisione senza la partecipazione delle parti ex art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, applicabile alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024: cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01; Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 - 01); - il consenso espresso dall’imputato personalmente o tramite procura speciale è richiesto soltanto per l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 58, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata da ultimo dal d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, da applicarsi ratione temporis); la pena irrogata nella specie, quattro mesi di reclusione, può essere sostituita con la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, per vero sia nel testo oggi vigente sia in forza di quello anteriore alla novella;
- inoltre, «la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato», in quanto «solo successivamente all'inoltro dell'atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d. lgs. 19/03/2024, n. 31, e, introducendo, con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell'art. 598-bis cod. proc. pen., la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello, ha previsto la 5 necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle more del deposito della presente sentenza» (Sez. 4, n. 16963 del 04/12/2024 – dep. 2025, Rocca, n.m., che richiama Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, De Luca, Rv. 287425 - 01); - e, «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 1187/2024 – dep. 2025, cit., Rv. 287425 – 02), il che esime dal dilungarsi per osservare che nella specie il giudizio di appello è stato celebrato nelle forme dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020; - la concessione della sospensione condizionale non può dirsi ostativa in quanto, «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato» (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); - fermo restando che «i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità» (ivi). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di MA ZU limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 3. Il primo motivo di ricorso di AR SI è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 26 ottobre 2017, è pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell’interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.); ad esso deve aggiungersi la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), di un anno e sei mesi (dato il tempo trascorso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la decisione del giudizio di appello). Pertanto, il termine di prescrizione non era con evidenza decorso il 20 maggio 2025 allorché è stata resa la decisione impugnata (senza che occorra dilungarsi per dare conto della sospensione del termine di prescrizione per astensione difensiva). 6 4. I rimanenti motivi di ricorso di AR SI possono essere esaminati congiuntamente. Essi, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza addurre in maniera puntuale il travisamento della prova, ed anzi affidandosi pure a enunciati ipotetici (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e limitandosi a reiterare il medesimo ordine di allegazioni già disatteso dalla Corte di appello, e dunque non muovendo un’effettiva critica all’iter argomentativo esposto nella decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). In particolare, quest’ultima – in maniera che con evidenza, non può dirsi manifestamente illogica – ha negato la verosimiglianza dell’asserito utilizzo da parte di terzi in particolare del passaporto del SI, compiegato alla domanda di iscrizione all’anagrafe del Comune di Roma (che attestava falsamente la qualità di conduttore di un immobile nello stesso comune), valorizzando il tempo (successivo al fatto di alcuni mesi) della denuncia da lui sporta;
ed ha evidenziato che proprio le modalità di presentazione da remoto della medesima domanda non consentissero affatto (come sostenuto dalla difesa) di escluderne la riferibilità all’imputato sulla scorta della documentazione prodotta (volta a dimostrare la sua presenza a Parigi nei mesi di ottobre e novembre 2017, atteso peraltro che era stato dedotto che egli vivesse al Norditalia) e, dunque, anche il suo agire doloso. In tal modo, dunque, ha argomentato compiutamente anche sulle prove a discarico. 5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. AR SI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA ZU limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di SI AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NN CO IA RO NN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere NN CO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Elena Gamberini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di SI AR;
l’accoglimento del ricorso di MA ZU, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla sanzione sostitutiva, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2020, che aveva affermato la responsabilità di ZU MA e AR SI per i reati di cui all’art. 483 cod. pen. a loro rispettivamente ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14709 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell’interesse di ZU MA è stato articolato un unico motivo, denunciando – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – la violazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione alla richiesta di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta dell’imputato (anche con riguardo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), erroneamente individuando la disciplina applicabile ratione temporis (alla luce delle novelle contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e nel d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e, dunque, erroneamente considerando la richiesta intempestiva perché non formulata già innanzi al Tribunale e irrituale perché non avanzata personalmente o tramite procuratore speciale e non reiterata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; e, comunque, non meritevole di accoglimento in ragione della concessione della sospensione condizionale della pena. 2.2. Nell’interesse di AR SI sono stati articolati cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo si è assunta la violazione della legge penale (artt. 157, 159 e 161 cod. pen.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel computo del termine di prescrizione (indicato in cinque anni) in quanto, pur applicando la sospensione massima prevista dalla legge n. 103 del 2017, il reato si sarebbe estinto prima della sentenza di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 483 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche in relazione alla sussistenza del dolo eventuale (ritenuta omettendo la valutazione di specifiche circostanze del caso concreto). 2.2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell’imputato alla condotta, con riguardo, in particolare, alla luce delle modalità di presentazione (on line) della domanda di iscrizione anagrafica e alla documentazione addotta dalla difesa relativa alla sua stabile residenza in luogo diverso da Roma (elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata non chiarirebbe l’interesse dell’imputato a richiedere la residenza in quest’ultimo comune, non potendosi escludere che altri ne abbiano abusivamente utilizzato i documenti né che egli ne abbia denunciato l’uso illecito solo dopo il fatto in imputazione perché solo in quel momento potrebbe averlo scoperto). 2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione inerente alle prove a discarico. 2.2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., censurando la valutazione del compendio in atti e il rispetto dei princìpi in tema di onere della prova e assumendo che l’affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata su presunzioni e non su elementi idonei a superare il ragionevole dubbio. 3 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di AR SI, poiché manifestamente infondato;
e l’accoglimento del ricorso di ZU MA, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla sanzione sostitutiva. Non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato ZU MA, il 30 dicembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 13 gennaio 20256, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); l’atto difensivo, infatti, non contiene alcuna replica a quanto esposto dal Procuratore generale, limitandosi a insistere nell’accoglimento del ricorso. Il che esime dal dilungarsi per osservare che essa non spende ulteriori argomentazioni rispetto a quanto esposto nell’atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ZU MA è fondato, nei termini di seguito esposti. È, invece, inammissibile il ricorso di AR SI. 2. Con riguardo all’impugnazione di ZU MA deve premettersi che la sentenza di primo grado è stata emessa il 31 gennaio 2020 e il gravame è stato interposto il 16 maggio 2020, ossia anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2020; la pronuncia di appello è stata resa il 20 maggio 2025, dunque nella vigenza del detto decreto (cfr. art. 99-bis, inserito dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) e, per vero, del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (in vigore dal 4 aprile 2024). In effetti, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva perché: non avanzata in primo grado;
poiché la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 prevede che il giudice di appello si pronunci sull’applicazione di una pena sostitutiva solo a fronte di una richiesta personale dell’imputato o di un suo procuratore speciale ed essa non sarebbe stata avanzata successivamente all’entrata in vigore della novella;
in ogni caso, perché non potrebbe applicarsi una sanzione sostitutiva per la concessione in primo grado della sospensione condizionale. Tuttavia, è dirimente osservare che: - a prescindere del regime transitorio di cui si dirà, «la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01); - l'art. 95, comma 1, d. lgs. 150/2022 ha espressamente previsto che le norme novellate («previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689»), «se più favorevoli, si 4 applic[hi]no anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore» del decreto in discorso, come il presente;
- con la conseguenza che la giurisprudenza, nei casi in cui l'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, non ha mai dubitato della tempestività della richiesta contenuta nell’atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 – 01: «in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello»); ed anzi, con un orientamento più volte espresso e – ad avviso del Collegio – meritevole di condivisione, ha ritenuto che, in tali la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può ritualmente essere avanzata innanzi al giudice del gravame in sede di discussione, anche quando non articolata con i motivi di impugnazione, proprio in forza del tenore testuale della richiamata norma transitoria (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01: «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello»; cfr. pure Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, De Leo, Rv. 288585 – 01); - non occorre, dunque, che sia reiterata la richiesta già contenuta nell’atto di gravame (sia pure avanzato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022), come è nella specie (cfr. quarto motivo), cui pure rimandavano le conclusioni scritte presentate dalla difesa per la decisione senza la partecipazione delle parti ex art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, applicabile alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024: cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01; Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 - 01); - il consenso espresso dall’imputato personalmente o tramite procura speciale è richiesto soltanto per l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 58, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata da ultimo dal d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, da applicarsi ratione temporis); la pena irrogata nella specie, quattro mesi di reclusione, può essere sostituita con la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, per vero sia nel testo oggi vigente sia in forza di quello anteriore alla novella;
- inoltre, «la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato», in quanto «solo successivamente all'inoltro dell'atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d. lgs. 19/03/2024, n. 31, e, introducendo, con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell'art. 598-bis cod. proc. pen., la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello, ha previsto la 5 necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle more del deposito della presente sentenza» (Sez. 4, n. 16963 del 04/12/2024 – dep. 2025, Rocca, n.m., che richiama Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, De Luca, Rv. 287425 - 01); - e, «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 1187/2024 – dep. 2025, cit., Rv. 287425 – 02), il che esime dal dilungarsi per osservare che nella specie il giudizio di appello è stato celebrato nelle forme dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020; - la concessione della sospensione condizionale non può dirsi ostativa in quanto, «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato» (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); - fermo restando che «i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità» (ivi). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di MA ZU limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 3. Il primo motivo di ricorso di AR SI è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 26 ottobre 2017, è pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell’interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.); ad esso deve aggiungersi la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), di un anno e sei mesi (dato il tempo trascorso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la decisione del giudizio di appello). Pertanto, il termine di prescrizione non era con evidenza decorso il 20 maggio 2025 allorché è stata resa la decisione impugnata (senza che occorra dilungarsi per dare conto della sospensione del termine di prescrizione per astensione difensiva). 6 4. I rimanenti motivi di ricorso di AR SI possono essere esaminati congiuntamente. Essi, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza addurre in maniera puntuale il travisamento della prova, ed anzi affidandosi pure a enunciati ipotetici (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e limitandosi a reiterare il medesimo ordine di allegazioni già disatteso dalla Corte di appello, e dunque non muovendo un’effettiva critica all’iter argomentativo esposto nella decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). In particolare, quest’ultima – in maniera che con evidenza, non può dirsi manifestamente illogica – ha negato la verosimiglianza dell’asserito utilizzo da parte di terzi in particolare del passaporto del SI, compiegato alla domanda di iscrizione all’anagrafe del Comune di Roma (che attestava falsamente la qualità di conduttore di un immobile nello stesso comune), valorizzando il tempo (successivo al fatto di alcuni mesi) della denuncia da lui sporta;
ed ha evidenziato che proprio le modalità di presentazione da remoto della medesima domanda non consentissero affatto (come sostenuto dalla difesa) di escluderne la riferibilità all’imputato sulla scorta della documentazione prodotta (volta a dimostrare la sua presenza a Parigi nei mesi di ottobre e novembre 2017, atteso peraltro che era stato dedotto che egli vivesse al Norditalia) e, dunque, anche il suo agire doloso. In tal modo, dunque, ha argomentato compiutamente anche sulle prove a discarico. 5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. AR SI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA ZU limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di SI AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NN CO IA RO NN CC