Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile la impugnazione proposta dal difensore di parte civile.
Commentario • 1
- 1. Delega di poteri eccedenti la mera difesa conferiti al difensore di parte civileAccesso limitatoSergio Vergottini · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2001, n. 31922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31922 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 04/06/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 971
3. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 12827/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Parte civile AN LI nel processo a carico di VI AB n. Perugia il 7.7.1938
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 2.2.2000 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Cosentino che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Udito il difensore dell'imputata avv. Manlio Maglio del foro di Perugia che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese
MOTIVI
La Corte di Perugia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore della Parte Civile, avverso la sentenza colla quale il Pretore di Perugia aveva assolto VI AB dal delitto di cui all'art. 582 C.p. perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto la Corte che l'art. 100 n. 3 C.p.p. stabilisce una presunzione semplice in ordine al potere conferito col mandato dalla Parte civile al suo difensore, nel senso che il mandato si intende conferito per un solo grado del giudizio, salvo che sia espressamente stabilito il contrario;
che, nel caso in esame la lettura del mandato non consentiva di superare quella presunzione.
Col ricorso la Parte civile deduce la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento;
inosservanza e erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Sostiene che la locuzione generica inserita nella procura speciale nel punto in cui si conferisce "mandato specifico al fine di esercitare azione civile nel procedimento penale", investe l'intero procedimento in ogni suo stato e grado anche in ossequio al principio della immanenza della parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76, 2^ comma, c.p.p.). Con memoria depositata il 9.2.2001, il difensore dell'imputata argomenta a sostegno della tesi della Corte di Appello. Il ricorso non è fondato.
L'art. 100, 3 c.p.p. stabilisce espressamente che la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, si presume conferita per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto sia espressa una volontà diversa.
Con la procura la Parte civile aveva conferito mandato specifico al fine di esercitare azione civile nel procedimento penale n. 1490/93 R.G.N.R..
Alla luce della norma processuale sopra citata, la Corte perugina ha interpretato il mandato nel senso della sua inidoneità a superare la presunzione posta dall'art. 100, 3.
Tale interpretazione appare ragionevole, tenuto conto che nel mandato non vi è alcun riferimento ai vari gradi del giudizio e che la norma richiede espressamente una manifestazione di volontà da parte del mandante che indichi chiaramente il conferimento del potere di rappresentanza per ciascun grado del giudizio.
Interpretazione che trova conferma nell'art. 37 Disp. Att. C.p.p., secondo cui la procura speciale può essere rilasciata anche preventivamente e, in tal caso è evidente che l'omessa indicazione di ognuno dei gradi del giudizio, in relazione al quale il mandato viene rilasciato, escluderebbe il carattere di specialità della procura.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p.. Vanno compensate le spese tra le parti private.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente parte civile al versamento delle spese processuali e a versare L. 1 milione alla Cassa Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001