Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
L'ordinanza di archiviazione che interviene all'esito dell'udienza in camera di consiglio, in applicazione del quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., deve essere deliberata dallo stesso magistrato che abbia proceduto alla celebrazione dell'udienza stessa, posto che il principio di immutabilità del giudice sancito dal secondo comma dell'art. 525, per quanto espressamente riferito alla sentenza dibattimentale, è applicabile anche ai provvedimenti adottati in chiusura del procedimento regolato, in generale, dall'art. 127 del codice di rito. La nullità che consegue dalla violazione di tale precetto, essendo pertinente alla garanzia del contraddittorio come quelle previste dal quinto comma del citato art. 127, è compresa tra i vizi che, secondo il disposto del sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 49293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49293 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 19/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - N. 1684
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 18988/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO GI;
avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in data 10 dicembre 2002;
nel procedimento a carico di:
RR OM.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 10 dicembre 2002, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di RR OM, a seguito di denuncia proposta da IO GI.
Ricorre per Cassazione il difensore del denunciante deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione, in quanto reso da un giudice diverso da quello innanzi al quale si era svolta la Camera di consiglio.
La censura è fondata.
E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'articolo 525, comma 2, c.p.p., pur essendo espressamente riferito alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è applicabile anche alla ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione della udienza" (Cass. pen., sez. 3^, 14 novembre 2002, Trina RV 223276; conformi: RV 199209; RV 204256; RV 221639). Tale principio, condiviso da questo Collegio, deve trovare applicazione anche per le ipotesi di udienza camerale conseguente a una opposizione all'archiviazione. È pur vero che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite - l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'articolo 409 c.p.p., e cioè solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, c.p.p. (cfr. Cass. pen., Sez. un., 9 giugno 1995, Bianchi, RV 201381); e però tali casi riconducono alla violazione del contraddittorio, nella quale deve farsi rientrare anche l'ipotesi in cui il giudice che ha proceduto in Camera di consiglio è sostituto da un altro per la deliberazione del provvedimento.
Del resto, in questo senso si era già pronunciata questa Corte stabilendo che "nel giudizio camerale di cui agli articoli 127-409 c.p.p., il principio di immutabilità del giudice impone che sia lo stesso giudice (come persona fisica) che ha tenuto l'udienza a provvedere alla delibazione, ma non anche che vi sia identità tra il giudice che fissa l'udienza e quello che poi tenga la stessa" (Cass. pen., sez. 6^, 2 febbraio 1996, Tavella, RV 204256). Ciò posto, si osserva che l'ordinanza impugnata non è stata deliberata dallo stesso giudice innanzi al quale si era svolta la Camera di consiglio, dal momento che questi aveva ritenuto opportuno astenersi;
e da ciò consegue - alla stregua dei su esposti principi di diritto - che l'ordinanza stessa deve essere annullata e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004