Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 49293
CASS
Sentenza 19 novembre 2004

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L'ordinanza di archiviazione che interviene all'esito dell'udienza in camera di consiglio, in applicazione del quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., deve essere deliberata dallo stesso magistrato che abbia proceduto alla celebrazione dell'udienza stessa, posto che il principio di immutabilità del giudice sancito dal secondo comma dell'art. 525, per quanto espressamente riferito alla sentenza dibattimentale, è applicabile anche ai provvedimenti adottati in chiusura del procedimento regolato, in generale, dall'art. 127 del codice di rito. La nullità che consegue dalla violazione di tale precetto, essendo pertinente alla garanzia del contraddittorio come quelle previste dal quinto comma del citato art. 127, è compresa tra i vizi che, secondo il disposto del sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 49293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49293
    Data del deposito : 19 novembre 2004

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